Il Tribunale di Enna (24 luglio 2025, n. 273) ha stabilito che l'amministratore che non restituisce la documentazione condominiale paga le spese legali e processuali sostenute dalla compagine la quale, a causa della condotta illecita, ha dovuto fare ricorso all'autorità giudiziaria.
L'amministratore non può esimersi dall'obbligo nemmeno se, nelle more del giudizio di esecuzione, ha provveduto alla restituzione degli atti: l'adempimento tardivo legittima la cessazione della materia del contendere ma non l'esonero dalle spese legali e processuali sostenute dal condominio per sua colpa, in virtù del principio della soccombenza virtuale. Analizziamo più nel dettaglio la vicenda.
Restituzione della documentazione condominiale: fatto e decisione
Il condominio agiva con ricorso d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. contro l'ex amministratore per ottenere la documentazione in suo possesso, mai restituita nonostante la cessazione dell'incarico.
Ottenuta l'ordinanza, procedeva alla sua notifica unitamente al precetto, intimando all'amministratore di provvedere immediatamente a rendere la documentazione inerente al condominio.
L'amministratore proponeva opposizione dolendosi della nullità dell'ordinanza cautelare per i seguenti motivi: omessa indicazione della domanda di merito nel ricorso introduttivo del procedimento cautelare; insussistenza del fumus boni iuris e periculum in mora; indeterminatezza del petitum; violazione da parte del giudice della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c.
Nel giudizio nascente a seguito dell'opposizione si costituiva il condominio insistendo per l'accoglimento delle proprie ragioni.
Nelle more, l'amministratore provvedeva alla restituzione della documentazione oggetto del contenzioso, per cui all'udienza di comparizione delle parti chiedeva al giudice dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese.
Il Tribunale di Enna, preso atto dell'intervenuta restituzione della documentazione condominiale, dichiarata la cessazione della materia del contendere, ha ritenuto dover tuttavia esprimersi sulla debenza delle spese di lite in virtù del principio della soccombenza virtuale.
Infatti, nel caso in cui venga pronunciata la cessazione della materia del contendere e la controversia continui solo in funzione della decisione da assumere in ordine alla ripartizione delle spese processuali, il giudice - previa sintetica valutazione nel merito sulla fondatezza della originaria domanda - decide sulle spese valutando come sarebbe terminato il giudizio se la causa fosse proseguita (Cass., Sez. Un., 21 settembre 2021, n. 25478).
In applicazione di questo principio, il Tribunale di Enna ha stabilito che le eccezioni dell'amministratore non sarebbero state accolte: in sede di opposizione all'atto di precetto notificato in forza di titolo esecutivo giudiziale, infatti, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore, che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, ovvero quelli attinenti al procedimento stesso di formazione del titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione di esso.
Per tale ragione, l'amministratore che non restituisce la documentazione paga le spese legali e processuali che il condominio ha dovuto sostenere per ottenere ciò che gli spetta; ciò, anche qualora sia stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per essersi il convenuto ravveduto nelle more del giudizio.
Considerazioni conclusive
Il Tribunale di Enna ha fatto buon governo dei pacifici principi giurisprudenziali.
La Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che «il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione» (Cass., n. 3667/2013).
Sicché «nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame» (Cass., n. 3277/2015).
Alla luce di questi pacifici principi, le doglianze sollevate dall'amministratore sono state ritenute infondate; è invece legittimo eccepire l'estinzione del diritto del condominio perché lo stesso era stato soddisfatto mediante restituzione della documentazione; ciò tuttavia non è sufficiente a esimere dal pagamento delle spese di lite in ragione del principio della soccombenza virtuale.
Trattasi di principio più che consolidato; in ambito condominiale e, nello specifico, in tema di impugnazioni, la giurisprudenza (Cass., 18 giugno 2025, n. 16397) ritiene che la sostituzione della delibera contestata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese.
