Il Tribunale di Milano (15 dicembre 2024, n. 10810), nel dirimere una controversia avente ad oggetto l'accertamento della qualità di erede in capo a un condomino, ha stabilito che la voltura catastale di un immobile equivale ad accettazione tacita dell'eredità.
Nello specifico, è stato affermato che la voltura catastale costituisce un atto gestorio del patrimonio ereditario di per sé idoneo a dimostrare l'avvenuta accettazione del chiamato. Analizziamo nel dettaglio la vicenda.
Fatto e decisione
Il condominio adiva il tribunale per ottenere l'accertamento della qualità di erede in capo al convenuto al fine di poter agire coattivamente contro i suoi beni per il recupero di spese condominiali non pagate.
L'attore rappresentava come l'originario proprietario fosse deceduto e avesse nominato come unico erede il nipote, convenuto nel giudizio.
Il condominio rappresentava altresì come tale chiamato avesse eseguito una serie di atti riconducibili senza alcun dubbio all'interno dell'alveo dell'art. 476 c.c.
La compagine provvedeva dunque all'elencazione delle attività significative dell'accettazione tacita dell'eredità. Nello specifico, il convenuto aveva:
- sostenuto le spese funerarie del defunto e ha pagato i legati testamentari;
- richiesto la pubblicazione del testamento olografo del de cuius e ha presentato la relativa denuncia di successione;
- volturato a proprio nome la proprietà delle unità immobiliari site nel condominio;
- pagato le spettanze condominiali dei medesimi beni immobili sino al 2012, anche utilizzando i proventi derivanti dai buoni fruttiferi facenti parte del compendio ereditario relitto.
Il giudice meneghino, senza compimento di ulteriore istruttoria, ha ritenuto fondata la domanda di accertamento della qualità di erede in capo al convenuto, per aver questo tacitamente accettato l'eredità devolutagli.
In effetti, sebbene alcune delle attività elencate dal condominio non fossero univocamente sintomatiche della volontà di accettare l'eredità (come ad esempio la pubblicazione del testamento e la presentazione della dichiarazione di successione, entrambi atti dovuti), il Tribunale di Milano ha ritenuto determinante la voltura catastale in proprio favore dei beni immobili oggetto dell'asse ereditario.
La voltura catastale di beni ereditari, se effettuata da un chiamato all'eredità, costituisce un atto gestorio del patrimonio ereditario inequivocabile, di per sé idoneo a dimostrare l'avvenuta accettazione da parte di quest'ultimo dell'eredità relitta.
Pertanto, a mente dell'art. 476 c.c., avendo provveduto a volturare in proprio favore la proprietà delle unità immobiliari site nell'edificio, ricevute per successione testamentaria dal defunto, il tribunale ha reputato tale contegno un elemento certamente idoneo a dimostrare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità, con ciò determinando l'assunzione della qualità di erede puro e semplice e, conseguentemente, di condomino.
Considerazioni conclusive
La sentenza resa dal Tribunale di Milano si pone nel solco tracciato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità.
La Corte di legittimità ha sancito che «L'accettazione tacita dell'eredità postula, ex art. 476 c.c., la ricorrenza di due condizioni e, cioè, il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede» (Cass., 1° marzo 2021, n. 5569).
In particolare, comportamento concludente significativo di accettazione tacita è stato ritenuto, inter alia, la richiesta di voltura catastale dell'immobile ereditario.
Così la Corte di Cassazione: «L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi» (Cass., 30 aprile 2021, n. 11478).
Di contro, la richiesta di pubblicazione, la trascrizione del testamento e la dichiarazione di successione sono stati ritenuti meri atti conservativi, inidonei a denotare la volontà di accettare l'eredità del defunto.
Così la Suprema Corte: «Ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità». (Cass., 19 febbraio 2019, n. 4843).
