Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

La veranda va rimossa anche senza lesione del decoro se il regolamento contrattuale la vieta

Le alterazioni pregresse non escludono automaticamente l'illiceità di nuove modifiche quando il vincolo contrattuale mira a conservare la facies originaria del fabbricato.

CondominioWeb Lex AI 
22 Gen. 2026

Con la sentenza n. 271, del 16 gennaio 2026, la Corte di Appello di Napoli ha chiarito che, quando il regolamento condominiale di natura contrattuale vieta "varianti all'immobile che possano alterarne l'estetica e/o la simmetria esteriore", il divieto opera in termini più rigorosi rispetto alla disciplina codicistica: è precluso qualunque intervento modificativo della facies originaria, anche se non incidente sul decoro architettonico. La decisione valorizza l'autonomia negoziale dei condomini e ricostruisce con ampiezza il rapporto tra limiti legali (decoro) e limiti convenzionali (estetica/simmetria), con ricadute pratiche rilevanti soprattutto per verande, tamponamenti e ampliamenti visibili dall'esterno.

La vicenda

Un condomino aveva convenuto in giudizio i proprietari di diverse unità immobiliari dello stesso fabbricato, chiedendo la condanna alla rimozione di opere edilizie esterne (tra cui verande, tamponamenti e ampliamenti) deducendone l'illegittimità per violazione degli artt. 1120 e 1122 c.c. e dell'art. 7 del regolamento condominiale, oltre che per l'assenza di titoli abilitativi e di autorizzazione assembleare.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo che le opere contestate non avessero ulteriormente compromesso l'aspetto estetico dell'edificio, già gravemente alterato da precedenti modifiche.

Il condomino aveva quindi proposto appello, denunciando: (i) l'erronea applicazione degli artt. 1120, 1122 e 1127 c.c. e (ii) l'inesatta interpretazione della clausola regolamentare che vietava "varianti all'immobile che possano alterarne l'estetica e/o la simmetria esteriore". Le controparti avevano sollevato eccezioni preliminari di inammissibilità ex artt. 348-bis e 342 c.p.c., chiedendo comunque il rigetto nel merito.

La decisione

La Corte di Appello ha accolto l'impugnazione solo in parte, riformando la decisione di primo grado nei limiti delle opere effettivamente accertate come contrarie al divieto convenzionale di alterazione dell'estetica e/o della simmetria.

In via preliminare, i giudici hanno escluso la possibilità di definire le cause connesse con il modello semplificato di cui all'art. 348-bis c.p.c. e hanno ritenuto, per la maggior parte, rispettato l'onere di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c. Tuttavia, l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile ex art. 342 c.p.c. limitatamente alla domanda proposta nei confronti di uno dei proprietari, poiché, all'esito degli accertamenti, non risultavano opere ancora esistenti (la veranda era stata rimossa e gli infissi aggiuntivi erano stati asportati, senza specifiche censure idonee a incidere sul capo autonomo di rigetto reso in primo grado).

Nel merito, la Corte ha chiarito che il divieto dell'art. 7 del regolamento (pacificamente di natura contrattuale e, nel caso concreto, trascritto) non si limita a riprodurre la tutela codicistica del decoro architettonico, ma introduce un vincolo più penetrante:

"la norma convenzionale citata, nell'imporre alla generalità dei comproprietari il divieto di 'fare varianti all'immobile che possano alterarne l'estetica e/o la simmetria esteriore', non si limita a riprodurre... la nozione generale di decoro architettonico... ma appresta una tutela negoziale del patrimonio comune più intensa e pregnante rispetto a quella riservata dal generale regime codicistico al mero decoro architettonico".

In questa prospettiva, la Corte ha ribadito che il concetto convenzionale di "estetica" è più ampio del "decoro architettonico" e comprende tutti gli elementi percepibili che concorrono all'aspetto complessivo dell'edificio:

"il concetto più ampio di estetica non è circoscritto ai soli profili stilistici e formali caratterizzanti dell'edificio, in quanto include tutti gli elementi visivamente percepibili che contribuiscono a contrassegnarne l'aspetto complessivo...".

Da ciò la conseguenza centrale, espressa in termini netti: la clausola contrattuale realizza una "servitù di invariabilità" della facies, con divieto di qualunque cambiamento anche se non incidente sul decoro architettonico; pertanto, la contravvenzione integra di per sé l'alterazione non consentita e giustifica la riduzione in pristino.

Applicando tali criteri alle risultanze peritali, la Corte ha ordinato l'eliminazione delle opere esterne immediatamente visibili (e, dove necessario, il ripristino dell'originaria posizione del muro perimetrale), tra cui verande e chiusure su balconi, tettoia sul terrazzo, ampliamenti con arretramento del muro perimetrale, recinzione perimetrale del terrazzo, caldaia esterna e unità esterne di condizionamento installate in facciata o su ringhiere.

Di contro, è stata respinta la domanda relativa alle tende avvolgibili, in ragione del dispiegamento solo occasionale e della modesta riconoscibilità dall'esterno, ed è stata ritenuta irrilevante l'installazione, in un solo alloggio, di una doppia orditura di infissi, qualificata come elemento non strutturale e non attratto, nel caso concreto, dal vincolo regolamentare.

I riferimenti giurisprudenziali

Nel ricostruire l'efficacia delle clausole regolamentari contrattuali limitative, la Corte ha richiamato plurimi arresti di legittimità sul principio per cui la "lex specialis" dei rapporti tra condomini può prevedere limitazioni, nell'interesse comune, dei diritti di origine legale (tra gli altri, Cass. n. 20297/2025; Cass. n. 12919/2025; Cass. n. 1748/2013; Cass. n. 11121/1999; Cass., SS.UU., n. 10934/2019; Cass. n. 15341/2025; Cass. n. 16894/2025; Cass. n. 24526/2022).

È stato inoltre ribadito che la preclusione può integrare una "servitù di invariabilità della facies della costruzione... che ne proibisce qualunque cambiamento ancorché non incidente sul decoro architettonico" (Cass. n. 14898/2013).

Considerazioni conclusive

Il principio affermato valorizza un punto spesso trascurato nella prassi: quando il regolamento è contrattuale e contiene un divieto chiaro ed espresso di alterazione dell'estetica/simmetria, l'accertamento giudiziale si concentra sull'esistenza di una modifica visibile rispetto alla facies originaria, potendo il giudice ordinare la riduzione in pristino anche oltre la soglia del "decoro architettonico" in senso stretto.

La stessa logica è stata applicata anche in altra giurisprudenza di merito, che riconosce al regolamento contrattuale la possibilità di imporre vincoli più rigorosi (ad es. in tema di tamponamenti e modifiche dei balconi) Regolamento contrattuale e divieti sui balconi, con ordine di ripristino a fronte di opere incidenti sull'estetica . In quest'ottica, assume rilievo operativo anche la qualità della clausola: i divieti devono essere formulati in modo specifico e non equivoco, perché è su quel testo che si misura l'inadempimento Divieti regolamentari e necessità di previsioni specifiche per incidere sulle facoltà dei singoli .

Il perimetro di applicazione, tuttavia, non è "automatico" in ogni condominio: in mancanza di un regolamento contrattuale (o in presenza di un regolamento meramente assembleare), non possono introdursi limitazioni ulteriori rispetto ai limiti legali; e, quando si torna nel solo alveo degli artt. 1120-1122 c.c., la lesione del decoro resta oggetto di una valutazione concreta, sensibile anche all'eventuale stato di fatto preesistente.

Sul tema dell'opponibilità ai successivi acquirenti, la decisione ha valorizzato, nel caso concreto, la trascrizione del regolamento. Nella pratica, però, la questione richiede attenzione: in presenza di clausole che integrano vincoli reali assimilati a servitù reciproche, parte della giurisprudenza di merito richiede che la pubblicità immobiliare sia eseguita in modo idoneo a rendere conoscibile il vincolo (non sempre essendo sufficiente una menzione generica del regolamento) Trascrizione del regolamento contrattuale e opponibilità delle clausole limitative, con focus sulla corretta "spendita" del vincolo . Per converso, l'opponibilità può discendere anche dal richiamo e dall'approvazione "per relationem" nel titolo di acquisto (Cass. n. 8279/1999) Richiamo del regolamento nel rogito e vincolatività delle clausole per l'acquirente, secondo l'impostazione per relationem .

Quanto agli orientamenti "più restrittivi" sul ripristino, essi tendono a emergere soprattutto quando si discute non di un vincolo contrattuale di invariabilità, ma della sola lesione del decoro, specie a fronte di opere di impatto minimo o difficilmente percepibili: in tali ipotesi, alcune decisioni negano la riduzione in pristino valorizzando la scarsa incidenza estetica e la necessità di una concreta apprezzabilità della lesione.

In chiave operativa, la decisione conferma che, prima di realizzare verande, chiusure, ampliamenti o installazioni esterne, è decisivo: verificare la natura contrattuale del regolamento, la chiarezza del divieto, e la sua opponibilità (trascrizione e/o richiamo nel titolo). Sul fronte contenzioso, la linea difensiva (o attorea) dipende dal "titolo" invocato: se il divieto è di estetica/simmetria, la prova verte sull'alterazione della facies; se invece si invoca il solo decoro, torna centrale l'accertamento tecnico sulla concreta apprezzabilità della lesione, tenendo conto anche dello stato dei luoghi (per una panoramica pratica sulle condizioni per realizzare una veranda in condominio si veda Veranda in condominio: che fare se sporge dal balcone?).

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento