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La veranda che altera il decoro architettonico va rimossa ma il risarcimento richiede la prova concreta del danno

Le modifiche dei condomini alle parti di proprietà esclusiva sono ammesse solo se non alterano il decoro architettonico dell'edificio; la tutela opera anche senza pregio artistico, ma il risarcimento richiede prova concreta del danno.

CondominioWeb Lex AI 
12 Lug. 2025

L'ordinamento impone un rigoroso rispetto del decoro architettonico negli edifici condominiali, vincolando la libertà dei singoli proprietari nell'esecuzione di opere sulle parti di loro esclusiva proprietà. La recente sentenza del Tribunale di Palermo (n. 1579/2025) offre un'analisi approfondita dei presupposti giuridici e delle conseguenze derivanti dalla lesione del decoro architettonico, con particolare riferimento all'installazione non autorizzata di una veranda su un balcone prospiciente il prospetto principale dello stabile.

La vicenda

L'attore aveva convenuto in giudizio un altro condomino, lamentando che l'installazione di una veranda sul balcone di quest'ultimo avesse alterato l'aspetto estetico dell'edificio, ledendo il decoro architettonico e chiedendo, oltre alla rimozione dell'opera, anche il risarcimento dei danni. Il convenuto si era difeso contestando la fondatezza delle domande e chiedendone il rigetto.

La decisione

Il Tribunale ha accolto la domanda relativa alla rimozione della veranda, fondando la propria decisione sull'art. 1122 c.c., secondo cui "nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danni alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, sicurezza e al decoro architettonico dell'edificio".

Il giudice ha richiamato altresì l'art. 1120 c.c., che vieta le innovazioni pregiudizievoli per la stabilità o sicurezza del fabbricato o che ne alterino il decoro architettonico.

La valutazione tecnica svolta dal CTU ha evidenziato che "tale opera crea di fatto una discontinuità dei volumi delle linee architettoniche dello stabile condominiale, il tutto ancora più visibile a causa del colore bianco dell'opera stessa", concludendo che "la veranda realizzata parte convenuta lede il decoro architettonico del fabbricato". Il Tribunale ha quindi ordinato la rimozione della veranda a spese del convenuto.

Sul piano risarcitorio, invece, la domanda è stata rigettata in quanto "l'attore avrebbe dovuto dare la prova del danno sia per l'an che per il quantum", mentre nella fattispecie "parte attrice non ha dato alcuna prova del danno subito, neppure mediante ricorso a presunzioni semplici".

Il giudice ha sottolineato che la Corte Suprema nega l'astratta risarcibilità in re ipsa dei danni da lesione del decoro architettonico, richiedendo invece una prova concreta del danno subito.

I precedenti giurisprudenziali

Nella motivazione si richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui il decoro architettonico consiste "nell'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture architettoniche che connotano il fabbricato e gli imprimono una determinata armonica fisionomia".

L'alterazione può derivare anche da opere incidenti su singoli elementi purché suscettibili di riflettersi sull'aspetto complessivo dell'edificio.

Il Tribunale richiama espressamente Cass. Civ., n. 14598/2021: "Ai fini della tutela del decoro architettonico dell'edificio condominiale, non occorre che il fabbricato abbia un particolare pregio artistico, né rileva che tale fisionomia sia stata già gravemente ed evidentemente compromessa da precedenti interventi sull'immobile".

Tuttavia, viene precisato che la valutazione circa l'incidenza lesiva deve essere effettuata caso per caso dal giudice di merito e che solo modifiche visibili dall'esterno possono integrare una lesione rilevante.

Considerazioni conclusive

L'intervento giurisprudenziale ribadisce i limiti posti dalla legge alla libertà dei condomini nelle modifiche delle parti di proprietà esclusiva quando queste incidano sul decoro architettonico dell'edificio.

La tutela non presuppone necessariamente un pregio artistico particolare ma si fonda sull'integrità estetica originaria dello stabile.

La presenza di precedenti interventi modificativi non esclude automaticamente la possibilità di riconoscere una nuova lesione qualora la modifica contestata abbia un impatto visibilmente superiore o diverso rispetto a quelle precedenti.

Sul piano risarcitorio, si conferma l'indirizzo secondo cui non è sufficiente allegare la lesione al decoro per ottenere il risarcimento: è necessaria una prova specifica e concreta sia dell'esistenza sia dell'entità del danno subito (Cass. Civ., sez. II, n. 14598/2021). In assenza di tale prova - come nel caso deciso - la domanda va rigettata anche in via equitativa.

L'orientamento espresso appare conforme ai principi consolidati della Suprema Corte; tuttavia, in presenza di situazioni di degrado preesistente particolarmente accentuate o tollerate dal condominio senza contestazioni pregresse, parte della giurisprudenza ritiene possibile escludere l'illiceità di ulteriori modifiche (cfr. Cass. Civ., sez. II, n. 851/2007).

Resta dunque affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito la valutazione concreta della lesione e della sua rilevanza rispetto all'aspetto complessivo dell'edificio.

In conclusione, ogni intervento sulle parti visibili dello stabile deve essere valutato con attenzione rispetto all'impatto sull'estetica complessiva: solo laddove si accerti una significativa alterazione delle linee originarie sarà possibile ordinare la rimozione dell'opera; per ottenere il risarcimento occorre invece fornire rigorosa prova del danno effettivamente subito.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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