In alcuni immobili, lo scarico delle acque reflue avviene mediante una pompa di sollevamento, poiché gli igienici sono posti al di sotto del livello fognario e/o della tubatura principale che conduce ad esso. Pertanto, in tale circostanza, lo smaltimento dipende dal funzionamento di questo macchinario che, in caso di guasto e/o di mancanza di energia elettrica, tanto per fare degli esempi, non svolge la sua funzione. Per questi ed altri motivi, il proprietario potrebbe avere interesse a modificare l'impianto. Tuttavia, non sempre ciò è possibile in totale autonomia e senza coinvolgere terzi soggetti.
Anche nel caso valutato con la recente ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (8 gennaio 2026), l'appartamento al piano terra di un condominio aveva un impianto di smaltimento delle acque reflue tramite pompa di sollevamento. A quanto pare, infatti, gli igienici e le relative diramazioni erano state, originariamente, poste al di sotto della conduttura comune fognaria.
Per questa ragione, il proprietario aveva chiesto al condominio di procedere a dei lavori di allaccio, passando attraverso il marciapiede del fabbricato, per trasformare il proprio scarico in un tradizionale impianto funzionante con la semplice gravità.
Dinanzi, però, al silenzio diniego dell'ente, il titolare dell'appartamento non si era scoraggiato e con un ricorso d'urgenza, ex art. 700 cod. proc. civ., aveva chiesto al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di autorizzare, d'imperio, i descritti lavori.
Tuttavia, la trasformazione dell'impianto di sollevamento delle acque reflue con un sistema di scarico a gravità è sempre urgente? Sussistevano i presupposti per agire, in tal modo, contro il condominio convenuto? Vediamo come ha risposto a queste domande l'ufficio campano?
Ricorso d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ.: a cosa serve?
Come è noto, la giustizia e i suoi procedimenti ordinari non spiccano per celerità. A ciò si aggiunge che, in una causa, tutte le parti coinvolte devono avere il tempo e il modo di difendere la propria posizione e di provare le proprie ragioni. Ciò spiega il fatto che un'azione dura molto tempo, durante il quale le sorti delle posizioni giuridiche coinvolte restano in sospeso.
Per questi motivi, il giudizio ordinario non sempre è utile a salvaguardare il diritto che si intende tutelare. Il trascorre dei mesi e degli anni potrebbe, infatti, pregiudicare il diritto azionato. Alle volte, quindi, si può ricorrere in via d'urgenza, onde ottenere un provvedimento immediato che, diversamente, sarebbe inutile acquisire dopo molto tempo. In tal senso, il rimedio di cui all'art. 700 cod. proc. civ. è idoneo a questo scopo «chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito (art. 700 cpc)».
Ricorso d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ.: a quali condizioni?
I presupposti di ammissibilità del ricorso d'urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ. sono il fumus bonis iuris ed il periculum in mora.
In pratica, chi ritiene che il proprio diritto debba essere tutelato urgentemente deve dimostrare che lo stesso è verosimilmente sussistente e fondato. Allo stesso modo, però, il ricorrente deve provare che la tutela in via ordinaria non sarebbe utile allo scopo poiché il trascorrere del tempo potrebbe pregiudicare, irrimediabilmente, la posizione giuridica azionata. Solo a queste condizioni, il ricorso sarebbe ammissibile ed accolto.
Nel caso in esame, il ricorso è stato respinto, poiché l'attore non ha dimostrato la sussistenza del periculum in mora. L'appartamento in questione, infatti, era dotato di un impianto di scarico delle acque reflue del tutto funzionante. Anche se lo smaltimento avveniva tramite una pompa di sollevamento non c'era alcuna ragione per cui il collegamento con la rete fognaria dovesse avvenire diversamente, ma soprattutto, urgentemente.
Pertanto, l'utilità e/o l'opportunità di modificare il sistema e di realizzare un impianto di scarico funzionante a gravità non erano dei presupposti sufficienti per giustificare il proposto ricorso d'urgenza.
Ecco, dunque, spiegate le ragioni per cui la domanda non è stata accolta e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Considerazioni conclusive
Im tema di presupposti per il ricorso d'urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ., il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere si allinea all'interpretazione granitica offerta dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.
Infatti, la sussistenza del periculum in mora, a sostegno di questo rimedio cautelare, è imprescindibile «il periculum in mora ricorre quando il diritto che si va valere sia minacciato, durante il tempo per farlo valere in via ordinaria, da un pregiudizio imminente ed irreparabile. Deve, quindi, ricorrere una situazione tale per cui, in mancanza della cautela, il diritto subirebbe una lesione irreversibile in modo da rendere del tutto inutile anche una eventuale sentenza che lo riconoscesse».
Pertanto, la decisione in esame è apparsa corretta. Non vi era prova di alcuna necessità, imminente e non procrastinabile, di trasformare l'impianto di smaltimento delle acque reflue. Più probabilmente, quindi, l'interessato avrebbe dovuto ricorrere, direttamente, all'azione ordinaria, chiedendo di essere autorizzato al passaggio della conduttura attraverso il marciapiede condominiale, nel rispetto del pari diritto di tutti i condòmini all'uso della cosa comune (art. 1105 cod. civ.). (Per un approfondimento sulle tubazioni condominiali di scarico che attraversano l'unità di proprietà esclusiva, si segnala tubazioni condominiali di scarico nell'immobile del singolo).
