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La tettoia veranda stabile è nuova costruzione e va arretrata alla distanza legale dalle vedute

La qualificazione dipende da struttura e funzione, non dalla denominazione data dalle parti o dalla pretesa facile rimozione.

CondominioWeb Lex AI 
30 Gen. 2026

Con la sentenza del 20 gennaio 2026 n.40 il Tribunale di Gela ha ricostruito, con taglio operativo, i criteri di applicazione delle distanze legali tra costruzioni e della disciplina sulle vedute, chiarendo quando una tettoia-veranda - pur presentata come "precaria" - debba invece qualificarsi come ampliamento stabile e, quindi, soggetto alle regole sui distacchi.

La motivazione valorizza le risultanze della CTU e coordina la normativa civilistica con la disciplina locale, richiamando i precedenti di legittimità pertinenti su costruzione in aderenza, distanze ex art. 907 c.c. e danno da distanze non in re ipsa.

La vicenda

Un proprietario confinante ha agito in giudizio contro i proprietari del fondo limitrofo, chiedendo accertarsi l'illegittima realizzazione, nel terrazzo al piano terra dell'unità immobiliare dei convenuti, di una tettoia/veranda stabilmente ancorata, con domanda di ripristino (o, in subordine, di arretramento fino alla distanza legale) e di risarcimento del danno.

L'attore ha dedotto che il manufatto fosse in parte addossato alla facciata del proprio immobile e, per la restante porzione, realizzato a distanza inferiore a quella imposta dagli artt. 873 e 907 c.c. nonché, secondo l'impostazione attorea, anche dall'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 e dalla disciplina in materia di luci e vedute.

I convenuti hanno contestato la domanda, sostenendo - in sintesi - che l'opera non integrasse "nuova costruzione", perché realizzata in aderenza e comunque precaria (anche ai sensi dell'art. 20 L.R. Sicilia n. 4/2003), e che difettasse sia la titolarità della veduta in capo al vicino sia la prova del pregiudizio risarcibile. L'istruttoria si è svolta anche mediante consulenza tecnica d'ufficio.

La decisione

Il Tribunale ha definito la causa con decisione resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., accogliendo la domanda nei limiti della tutela ripristinatoria e rigettando la pretesa risarcitoria.

In particolare, è stata pronunciata la condanna all'arretramento del manufatto sino alla distanza legale di cinque metri, individuata nella disciplina locale richiamata in motivazione; la domanda di risarcimento è stata invece respinta per carenza di allegazione e prova del danno.

Le risultanze della CTU - recepite dal giudice - hanno descritto la natura e l'incidenza dell'intervento edilizio, evidenziando che:

"Il manufatto interessato dal contenzioso è una tettoia-veranda [...] La struttura così realizzata non è strutturalmente indipendente, ma solidamente compenetrata con la struttura esistente e viene anche a mancare il requisito di "smontaggio e rimozione senza distruzione dei componenti", indispensabile per la realizzazione di un manufatto precario".

"La distanza della tettoia dal muro comune di confine [...] è pari a 6 cm".

"Pertanto, la struttura non possiede i requisiti di indipendenza [...] e, conseguentemente, non rientra nella casistica contemplata dall'articolo 20 e costituisce [...] un aumento di sagoma, superficie e volume".

Su tali premesse, è stata esclusa la natura precaria dell'opera, in quanto destinata a soddisfare esigenze non transitorie e non connotata da effettiva "facile rimozione":

"Non risulta il carattere precario della costruzione [...] atteso che la realizzazione di opere come tettoie, quando non risultano facilmente amovibili e soddisfano esigenze permanenti, come è nel caso in esame, non possono beneficiare del regime proprio delle opere precarie ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 4 del 2003".

Quanto alla "costruzione in aderenza" (rilevante anche rispetto all'eccezione fondata sull'art. 877 c.c.), è stato ribadito il requisito dell'assenza di qualsivoglia intercapedine tra i manufatti:

"Affinché si verifichi l'ipotesi di costruzione in aderenza è necessario che la nuova opera e quella preesistente combacino perfettamente da uno dei lati, in modo che non rimanga tra i due muri nemmeno per un breve tratto o ad intervalli uno spazio vuoto ancorché totalmente chiuso che lasci scoperte sia pure in parte le relative facciate".

Nel caso concreto, la documentazione fotografica e la CTU hanno evidenziato distanze variabili e intercapedini, con conseguente esclusione dell'aderenza in senso tecnico-giuridico (e, quindi, dell'operatività dell'art. 877 c.c. nella ricostruzione difensiva proposta).

Sul tema delle distanze tra fabbricati, la motivazione individua nella disciplina comunale - integrativa del precetto codicistico - la regola applicabile, affermando che le prescrizioni del Regolamento edilizio comunale, richiamate in relazione all'art. 873 c.c., impongono una distanza minima di cinque metri, risultata totalmente disattesa nella realizzazione del manufatto.

In punto di vedute, accertata la possibilità di esercitare dalla finestra sia inspectio sia prospectio (anche in direzione obliqua e laterale), il Tribunale ha applicato l'art. 907 c.c., ricordando che il concetto di "costruzione" rilevante ai fini della norma è ampio:

"Il termine costruzione non va inteso in senso restrittivo [...] ma in quello di qualsiasi opera che [...] ostacoli l'esercizio di una veduta", precisando altresì che la distanza imposta dall'art. 907 c.c. ha carattere assoluto.

Infine, sul risarcimento, è stato applicato il principio - espresso anche dalla giurisprudenza di legittimità richiamata - secondo cui la violazione delle distanze non comporta automaticamente un danno risarcibile: occorre allegare e provare un concreto pregiudizio, non potendosi ritenere il danno in re ipsa. Nel caso di specie, tale prova è stata ritenuta mancante.

I riferimenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 21227/2009: definizione di costruzione in aderenza (assenza di intercapedini).
  • Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 12202/2022: nozione ampia di "costruzione" ex art. 907 c.c. e carattere assoluto della distanza.
  • Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 36122/2021; Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 12033/2011: natura assoluta delle distanze dalle vedute, senza distinzione "in appoggio/in aderenza".
  • Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 12879/2025; Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10328/2025: danno non in re ipsa e onere di allegazione/prova del pregiudizio.
  • Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza n. 29/2025; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, sentenza n. 71/2025: precarietà come "facile rimozione" nella disciplina regionale siciliana.

Considerazioni conclusive

Il ragionamento seguito muove da un dato centrale: la tettoia-veranda, per come accertata in CTU, non è stata trattata come mero arredo temporaneo, ma come intervento stabile e strutturalmente integrato nell'edificio, con incremento di sagoma, superficie e volume. In questa cornice, la verifica delle distanze non dipende dal "nome" attribuito dalle parti all'opera, ma dai suoi connotati tecnico-funzionali e dall'idoneità a incidere sui rapporti di vicinato.

Il comando di arretramento è stato ancorato alla distanza prevista dalla disciplina comunale richiamata in sentenza; In via generale, resta fermo che le prescrizioni locali operano quali norme integrative dell'art. 873 c.c., come ribadito anche in contributi di sintesi sulle distanze tra fabbricati Distanze tra fabbricati e rapporti tra codice civile, regolamenti locali e D.M. 1444/1968.

Quanto alla pretesa "aderenza", la motivazione si colloca nel solco dell'impostazione per cui l'aderenza presuppone la totale eliminazione di vuoti e intercapedini tra i manufatti; sul punto, in termini coerenti, si rinvengono ulteriori arresti che sottolineano la necessità di escludere qualsiasi distacco "tecnicamente apprezzabile" quando si invoca l'aderenza in deroga alle distanze Dislivello e distanze tra costruzioni con richiamo ai criteri sull'aderenza e alle intercapedini.

In tema di precarietà, l'esclusione è stata motivata valorizzando non solo l'uso cui l'opera è destinata, ma anche la sua concreta realizzabilità in termini di "smontaggio e rimozione senza distruzione dei componenti". Resta utile ricordare, sul piano applicativo, che l'esito può mutare quando l'opera risulti effettivamente mobile o priva di stabile incorporazione al suolo o al fabbricato: ad esempio, in fattispecie diverse, è stata ritenuta decisiva la connotazione "mobile" dell'intervento ai fini dell'inapplicabilità della disciplina sulle distanze Strutture mobili e distanze legali, quando l'opera non integra una costruzione stabile.

Sul versante delle vedute, l'accertamento tecnico circa la possibilità di affacciarsi e guardare anche lateralmente ha reso dirimente l'applicazione dell'art. 907 c.c., secondo una lettura che considera "costruzione" qualsiasi opera idonea a ostacolare l'esercizio della veduta; in tema di criteri di misurazione e direzioni dell'affaccio, risultano utili ulteriori ricostruzioni che evidenziano l'esigenza di una verifica rigorosa "in tutte le direzioni" Distanze dalle vedute e criteri di misurazione, tra orizzontale verticale e obliquo.

Infine, il rigetto della domanda risarcitoria costituisce applicazione lineare del principio per cui, in caso di violazione delle distanze, il danno risarcibile riguarda la specifica perdita di possibilità di godimento del diritto come conseguenza immediata e diretta della violazione; in assenza di allegazioni puntuali e di prova (anche presuntiva), la tutela resta limitata alla misura ripristinatoria.

In definitiva:

  • la qualificazione dell'opera dipende da stabilità, integrazione strutturale e funzione (non dalla sola denominazione "tettoia" o "veranda");
  • l'arretramento costituisce la misura ripristinatoria coerente con l'accertata violazione delle distanze applicabili nel caso concreto;
  • la deroga per aderenza richiede l'assenza di intercapedini, non potendosi invocare in presenza di distacchi e vuoti;
  • il risarcimento richiede allegazione e prova di un pregiudizio specifico, non essendo il danno presunto in via automatica.
**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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