Ai sensi dell'art. 1129, comma 1, c.c., quando i condomini sono più di otto, la nomina dell'amministratore è obbligatoria e, in caso di inerzia dell'assemblea, può essere richiesta all'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario. Il provvedimento in esame ha chiarito che l'intervento del giudice è ammissibile esclusivamente per ovviare all'inerzia assembleare e non può essere disposto quando tale inerzia sia venuta meno per effetto della sopravvenuta nomina assembleare, anche se intervenuta dopo il deposito del ricorso.
Il Tribunale di Napoli (ord. 6 febbraio 2026, R.G. n. 16989/2025) ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse dei condomini ricorrenti alla nomina giudiziale dell'amministratore, avendo l'assemblea provveduto a nominare un amministratore nelle more del procedimento.
La vicenda
Alcuni condomini avevano presentato ricorso ex art. 1129 c.c., chiedendo la nomina giudiziale di un amministratore poiché l'assemblea, riunitasi l'8-9 luglio 2025, non aveva assunto alcuna determinazione circa la conferma dell'amministratore uscente - in regime di prorogatio - né aveva nominato altro soggetto.
Il condominio si era costituito eccependo l'insussistenza dei presupposti per la nomina giudiziale e rappresentando che era stata convocata una nuova assemblea per l'8 gennaio 2026 con all'ordine del giorno la nomina o conferma dell'amministratore.
L'adunanza si era effettivamente tenuta il 19 gennaio 2026 e aveva deliberato, in seconda convocazione con la maggioranza di 25 condomini rappresentanti 715,37 millesimi, il rinnovo del mandato al precedente amministratore. I ricorrenti avevano insistito nel domandare la nomina giudiziale eccependo l'invalidità della delibera: secondo loro, l'amministratore in prorogatio non avrebbe avuto il potere di convocare l'assemblea per la propria riconferma e tale vizio avrebbe comportato nullità assoluta della nomina.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti, rilevando che i presupposti per la nomina giudiziale sussistono solo in caso di inerzia assembleare e che tale inerzia era venuta meno con la sopravvenuta deliberazione assembleare. (per una panoramica operativa su cosa fare quando il condominio è privo di amministratore e sulle ipotesi di nomina da parte dell'autorità giudiziaria, si veda Condominio senza amministratore: la convocazione dell'assemblea)
"I presupposti per l'accoglimento del rimedio invocato dai ricorrenti sono rappresentati dalla inerzia assembleare (mancata adozione del provvedimento assembleare di nomina dell'amministratore, o l'inutile convocazione dell'assemblea per deliberare sulla nomina) oltre che la presenza di oltre otto condòmini compartecipi dell'ente di gestione."
"L'intervento giudiziale previsto dall'art. 1129 c.c. è consentito solo per far fronte all'inerzia - anche solo temporanea - dell'organo che ha il potere di nominare l'amministratore e non è dunque ammissibile allorquando l'inerzia, sia pure sussistente al momento del deposito del ricorso, sia superata dall'espressa volontà assembleare manifestata con la nomina fiduciaria, sia pure sopravvenuta al deposito del ricorso."
Sul punto della validità della convocazione da parte dell'amministratore in prorogatio, il Tribunale ha affermato:
"Il Tribunale non ravvisa la nullità della delibera nei termini in cui è stata invocata dai ricorrenti per la circostanza che l'adunanza sia stata convocata dall'amministratore pacificamente in regime di prorogatio… tra queste attività è invero indubbio il potere di convocare l'assemblea per la rinnovazione del suo mandato ovvero per la nomina di altro amministratore, potere certamente funzionale a tutelare l'interesse comune ad avere un rappresentante/amministratore nella pienezza dei suoi poteri."
Il Tribunale ha inoltre richiamato espressamente l'art. 66 disp. att. c.c., secondo cui "l'amministratore può convocare l'assemblea in via straordinaria quando lo ritenga necessario", senza alcuna distinzione tra amministratore ordinario o in regime di prorogatio.
I riferimenti giurisprudenziali
Nell'ordinanza viene richiamata Cass. civ., n. 11717/2021 a sostegno della tesi secondo cui "il limite massimo della durata dell'incarico può cessare anche prima… se vengono meno le ragioni che hanno determinato la nomina giudiziale come la successiva nomina da parte dell'assemblea".
Considerazioni conclusive
L'indirizzo applicato dal Tribunale risulta conforme ai principi consolidati secondo cui il potere/dovere dell'amministratore in prorogatio comprende anche quello di convocare l'assemblea affinché questa provveda alla sua riconferma o alla nomina di altro soggetto.
"L'art. 66 disp. att. c.c. prevede espressamente la facoltà dell'amministratore…di convocare l'assemblea in via straordinaria…quando lo ritenga necessario…senza alcuna ulteriore distinzione".
Tale soluzione trova fondamento nella ratio legis volta a evitare vacanze gestionali e garantire continuità nell'attività condominiale ("la necessità che si proceda nel più breve tempo possibile alla nomina di un amministratore con pieni poteri è comune anche ad altre evenienze…").
L'impostazione adottata dal Tribunale appare pienamente coerente con il quadro normativo vigente e con gli orientamenti giurisprudenziali maggioritari; eventuali profili patologici relativi alla validità delle deliberazioni assembleari restano comunque sindacabili nelle sedi proprie mediante impugnativa delle stesse nei termini previsti dagli artt. 1137 e ss. c.c., ma non possono costituire oggetto diretto del procedimento ex art. 1129 c.c., volto esclusivamente a colmare situazioni d'inerzia gestionale.
L'indirizzo seguito dal Tribunale risulta consolidato nella giurisprudenza recente; eventuali opinioni difformi sono oggi minoritarie e trovano applicazione solo laddove vi sia una situazione patologica tale da integrare ipotesi testuali di nullità assoluta della deliberazione (ad esempio totale assenza dei requisiti minimi formali).
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
