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È improcedibile l'impugnazione della delibera preceduta da una mediazione generica

L'omessa indicazione delle ragioni della pretesa rende nulla l'istanza di mediazione; la successiva impugnazione della delibera è quindi irrimediabilmente tardiva.

Avv. Mariano Acquaviva 
08 Lug. 2025

Il Tribunale di Napoli (25 giugno 2025, n. 6391) ha stabilito che è improcedibile l'impugnazione della delibera preceduta da un'istanza di mediazione generica.

Il principio di diritto

La sentenza del giudice partenopeo avvalora il dettato normativo dell'art. 4, comma secondo, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, secondo cui «La domanda di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa».

La mancata indicazione dei motivi di doglianza rende praticamente nulla/inesistente l'istanza di mediazione, con la conseguenza che la successiva impugnazione della deliberazione è irrimediabilmente tardiva per via dello spirare dei termini di cui all'art. 1137 c.c., senza che il giudice possa concedere all'attore di rimediare alla carenza di condizione di procedibilità.

È noto infatti che, ai sensi dell'art. 5, comma secondo, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, nelle controversie in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, il giudice, quando rileva che essa non è stata esperita o è già iniziata ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di sei mesi, al fine di accertare se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta.

Questa sorta di "rimessione in termini" non può essere concessa nell'ipotesi in cui l'istanza di mediazione, pur essendo presentata tempestivamente, sia carente degli elementi di cui al citato art. 4: essa, infatti, non è idonea a interrompere la prescrizione e a impedire la decadenza (art. 8, comma secondo), e non permette quindi all'interessato di proporre l'azione giudiziaria a decorrere dal deposito del verbale negativo conclusivo della mediazione presso la segreteria dell'organismo (art. 11, comma 4-bis).

La conseguenza dirompente di tale conclusione è che l'impugnazione giudiziaria proposta successivamente all'esito negativo della mediazione introdotta con istanza incompleta rischia - com'è avvenuto nel caso di specie - di essere tardiva, in quanto presentata oltre il termine di trenta giorni di cui all'art. 1137 c.c.

In buona sostanza, la mediazione introdotta con un'istanza priva degli elementi essenziali è inesistente e, pertanto, non è idonea a impedire la decadenza di cui all'art. 1137 c.c., che impone di contestare la deliberazione illegittima entro trenta giorni.

Per tale ragione, il giudice che rileva la genericità dell'istanza di mediazione perché priva delle ragioni della pretesa non può rinviare l'udienza concedendo un termine all'attore per esperire la procedura conciliativa in quanto, come detto, l'impugnazione risulta essere stata esperita tardivamente, oltre il termine dei trenta giorni.

È ciò che è accaduto nella vicenda affrontata dal Tribunale di Napoli (25 giugno 2025, n. 6391).

La vicenda giudiziaria

Il condomino impugnava la deliberazione assembleare dolendosi dell'incongruità/falsità dei bilanci consuntivi approvati, a causa della presenza di voci illegittime, inesistenti, maggiorate e/o, comunque, non dovute.

La domanda era stata preceduta da una mediazione alla quale il condominio non aveva partecipato e che, pertanto, si era conclusa con esito negativo.

Il giudice partenopeo, accogliendo l'eccezione di controparte, rilevava però l'intervenuta decadenza dall'azione e dal diritto all'impugnativa per violazione dei termini di cui all'art. 1137 c.c. in quanto la domanda di mediazione era da considerarsi come non proposta in considerazione - oltre che della mancata indicazione del difensore - anche della mancata indicazione dei motivi alla base dell'impugnazione, motivi plurimi e diversificati conosciuti solo con la notifica dell'atto di citazione.

Per il Tribunale di Napoli, dunque, non è sufficiente indicare, all'interno dell'istanza di mediazione, l'oggetto consistente nella contestazione della deliberazione: occorre invece specificare quali punti all'ordine del giorno sono concretamente ritenuti invalidi e per quali ragioni.

È noto infatti che una deliberazione può contenere statuizioni diverse, anche indipendenti tra loro, per cui non è possibile impugnare la delibera assembleare in toto, dovendo invece l'attore intervenire in maniera chirurgica sulle singole decisioni che si ritengono illegittime.

Pertanto, esclusa la riconducibilità dei motivi di invalidità all'interno della categoria della nullità - che, com'è noto, può essere fatta valere in ogni tempo - il Tribunale di Napoli rammenta il principio della simmetria tra istanza di mediazione e domanda giudiziale, rilevando come la prima fosse del tutto difforme dalla seconda e viziata da assoluta genericità.

Così testualmente: «questo giudice ritiene che l'eccezione di improcedibilità formulata dall'ente convenuto sia fondata e vada accolta in quanto la domanda attorea va dichiarata improcedibile per violazione dall' art. 4, comma 2 del d.lgs. 28/2010, secondo il quale "L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa" e deve avere gli stessi elementi (parti, oggetto e ragioni) riproposti in sede processuale (persone, petitum e causa petendi dell'art. 125 c.p.c.).

Tali requisiti sono necessari affinché la mediazione sia effettiva e può definirsi tale solo ove la parte chiamata venga messa in condizione di conoscere tutte le questioni, sia pure esposte in modo succinto e per punti, costitutive della pretesa dell'altra parte. L'istanza di mediazione perciò deve essere completa, così da rendere possibile il raggiungimento di un accordo che risolva la materia del contendere evitando un procedimento giudiziale» (così anche Cass. n. 29333/2019; Trib. Roma, 29 dicembre 2021, n. 20160).

Nel caso in esame, l'attore aveva avanzato istanza di mediazione dalla quale si evinceva soltanto l'oggetto della domanda - ossia l'impugnativa della delibera - senza alcuna ulteriore indicazione e senza esposizione dei motivi di tale impugnazione, neppure tramite richiamo a note o ad atti allegati all'istanza.

Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (Trib. Napoli, 7 novembre 2023, n. 10208; Trib. Roma, 11 gennaio 2022, n. 259), il giudice partenopeo ha affermato che «Una domanda di mediazione generica sotto il profilo del petitum o, come nel caso di specie, della causa petendi, non può considerarsi validamente espletata e comporta l'improcedibilità della domanda.

Orbene, se è vero che per la mediazione ante causam è sempre possibile sanare l'improcedibilità, potendo il giudice demandare un nuovo esperimento della mediazione e, solo in caso di mancato (valido) esperimento di tale nuova mediazione, pronunciare l'improcedibilità della domanda, è anche vero che nel caso di impugnazione di delibera condominiale sussiste un termine di decadenza che viene interrotto (e non sospeso) dalla "comunicazione" (che può essere fatta sia dall'organismo di mediazione che direttamente dall'istante) della istanza di mediazione alla controparte una sola volta e che inizia a decorrere nuovamente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione. Tale effetto interruttivo, però, può essere riconosciuto solo ad una procedura validamente espletata ed in relazione all'istanza comunicata che sia simmetrica alla futura domanda giudiziale, tenuto conto della natura deflattiva dell'istituto della mediazione, volto ad instaurare subito, già dinanzi al mediatore e prima del processo, un effettivo contraddittorio sulle questioni che saranno oggetto del futuro ed eventuale giudizio di merito.

Ed è sempre in virtù della fine della procedura che il legislatore ricollega, per una sola volta, alla mediazione l'interruzione delle decadenze. Diversamente, consentire alla parte di avvalersi del beneficio dell'impedimento delle decadenze con la mera presentazione di una "istanza" che non presenti i requisiti sopra indicati, significherebbe svilire l'istituto della mediazione ad un mero adempimento burocratico, in contrasto con la ratio ad esso sotteso, ed incentivare il suo uso meramente dilatorio, a beneficio di una sola parte.

Nel caso di specie l'istanza di mediazione versata in atti si presenta del tutto generica, non contiene alcun riferimento alle singole delibere impugnate ed ai vizi ad esse imputati; la domanda giudiziale, invece, contiene l'impugnativa di più deliberati e l'esposizione, per ciascuna di essi, dei singoli vizi denunciati.

Mancando la necessaria simmetria tra l'istanza di mediazione e la domanda giudiziale in concreto formulata, la mediazione non può ritenersi validamente svolta e, quindi, non impedita la decadenza dell'impugnazione ex art. 1137 c.c. (per cui sarebbe risultato inutile demandare alle parti una nuova mediazione che mai avrebbe potuto sanare la decadenza nella quale è incorsa la parte attrice)."

Nel caso di specie, essendo stato violato l'obbligo di indicare, nell'istanza introduttiva della mediazione, le ragioni dell'impugnativa, analiticamente riprodotte, invece, in sede giudiziaria, la domanda è stata dichiarata improcedibile.

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