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La legittimazione ad agire nelle cause condominiali

La legitimatio ad causam nelle controversie condominiali e la legittimazione - attiva e passiva - dell'amministratore dell'edificio.

Avv. Mariano Acquaviva 
10 Feb. 2026

La legittimazione ad agire (legitimatio ad causam) individua la titolarità attiva - come attore - o passiva - come convenuto - di un'azione civile; in ciò si distingue dalla legittimazione processuale (legitimatio ad processum) che indica invece la capacità di stare in giudizio al fine di esercitare validamente i diritti processuali e di compiere i relativi atti.

Per la Corte di Cassazione (10 febbraio 2023, n. 4252), la legitimatio ad causam, sia attiva che passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte.

La legittimazione ad agire è fondamentale anche nell'ipotesi in cui si intenda intraprendere una controversia contro un condominio. Approfondiamo questo argomento.

La legitimatio ad causam nelle controversie condominiali

Tra le condizioni delle azioni intraprese contro un condominio (in primis quella per l'annullamento della deliberazione assembleare) va annoverata la legitimatio ad causam il cui difetto, incidendo sulla regolarità del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Secondo la giurisprudenza (Trib. Paola 28 gennaio 2026 n. 84) la legittimazione ad agire e a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste, rispettivamente, di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla.

Dunque, il giudice è chiamato ad effettuare una valutazione soltanto formale sull'ipotetica accoglibilità delle richieste avanzate in giudizio verificando, da un lato, la coincidenza tra il soggetto che agisce in giudizio e quello che è affermato come titolare del diritto e, dall'altro, nel contempo, la coincidenza tra il soggetto contro il quale l'azione è esercitata e chi nella domanda viene individuato come soggetto passivo della pretesa.

La legitimatio ad causam attiene, infatti, al diritto d'azione, quale mero diritto potestativo ad ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito (favorevole o sfavorevole) e non già una sentenza favorevole.

Essa, pertanto, si colloca su un piano totalmente diverso rispetto all'accertamento dell'appartenenza - all'attore o al convenuto - del diritto controverso, poiché tale ultimo accertamento, attenendo al merito della lite, riguarda l'effettiva titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio e investe i requisiti concreti di accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza (ex plurimis, Cass., 5 marzo 2012 n. 3404; Cass., 14.06.2006 n. 13756).

Dunque, tanto la legittimazione passiva quanto l'interesse a contraddire operano su di un piano formale, alla stregua della prospettazione di parte attrice (Cass. civ. n. 9934/2015), in quanto la parte convenuta sarà passivamente legittimata per il semplice fatto che è stata presentata una domanda nei suoi confronti, mentre l'accertamento dell'effettiva sussistenza o meno della titolarità del rapporto ha carattere sostanziale e attiene al merito della causa.

Così il giudice nomofilattico: «La legittimazione passiva attiene al dovere del convenuto di subire il giudizio instaurato dall'attore con una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dalla effettiva sussistenza e titolarità dello stesso; costituisce, invece, questione di merito quella sollevata dal convenuto col dedurre la propria estraneità al rapporto, ossia la mancanza di titolarità affermata, invece, da parte attrice» (Cass., 2 dicembre 2019, n. 31374).

Ciò chiarito, in tema di impugnative delle delibere assembleari, la costante giurisprudenza ha chiarito che «Nel condominio edilizio, così come in ogni forma di comunione, i soli partecipanti hanno la facoltà di impugnare le deliberazioni dell'assemblea. L'art. 1137 c.c. è chiaro nell'affermare che le deliberazioni prese dall'assemblea sono obbligatorie "per tutti i condòmini" (comma 1) e che contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni "condomino" assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento (comma 2)» (Cass., n. 27162/2018).

Facendo pertanto applicazione di questi princìpi, «lo status di condomino, e cioè di "avente diritto" (arg. anche dagli artt. 66 e 67 disp. att. c.c.) a partecipare all'assemblea, e perciò ad impugnarne le deliberazioni, attiene evidentemente alla legittimazione ad agire ex art. 1137 c.c., ovvero al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare.

La legittimazione ad agire per impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea manca, quindi, tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non è un condomino, e la relativa carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice» (Trib. Bari, 28 gennaio 2026 n. 630).

I principi riportati risultano confermati anche dalla giurisprudenza successiva, che ha ribadito il principio secondo il quale «In tema di impugnazione della delibera condominiale, l'azione presuppone la qualità di condomino, posto che solo colui che è parte della collettività condominiale ha titolo per incidere sull'assetto degli interessi da essa datosi nell'esercizio della propria autonomia privata» (Cass., n. 19608/2020).

La legittimazione dell'amministratore condominiale

Secondo la Corte di Cassazione (23 dicembre 2022, n. 37739), la legittimazione attiva dell'amministratore «è limitata agli atti conservativi delle parti comuni dell'edificio, escludendo che fra di essi siano comprese le azioni che incidono sulla condizione giuridica dei beni cui gli atti stessi si riferiscono».

Alla luce di ciò, non rientra fra le attribuzioni dell'amministratore l'azione di natura reale con cui i condòmini di un edificio chiedano l'accertamento della contitolarità della proprietà di un cespite.

Per ciò che concerne la legittimazione passiva, la Corte di Cassazione (31 luglio 2024, n. 21506) ha stabilito che «Il secondo comma dell'art. 1131 c.c., nel prevedere la legittimazione passiva dell'amministratore in ordine ad ogni lite avente ad oggetto interessi comuni dei condòmini (senza distinguere tra azioni di accertamento ed azioni costitutive o di condanna), deroga alla disciplina valida per le altre ipotesi di pluralità di soggetti passivi, soccorrendo, così, all'esigenza di rendere più agevole ai terzi la chiamata in giudizio del condominio, senza la necessità di promuovere il litisconsorzio passivo nei confronti dei condòmini»

In applicazione di tali principi, la Suprema Corte ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva dell'amministratore nel caso in cui l'azione sia diretta ad ottenere la rimozione di opere comuni.

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