La Corte di Appello di Napoli (17 agosto 2025 n. 4077), nel rigettare l'azione risarcitoria promossa dal condominio committente, ha ricordato che il direttore dei lavori non risponde degli errori dell'appaltatore.
Nello specifico, la direzione dei lavori non può essere ritenuta corresponsabile con l'impresa appaltatrice nel caso in cui l'opera presenti dei difetti di esecuzione; il professionista, dunque, è esente da ogni responsabilità qualora abbia svolto con diligenza il proprio incarico. Analizziamo più nel dettaglio la vicenda.
Responsabilità del direttore dei lavori: il fatto
Un condominio conveniva in giudizio l'ingegnere a cui era stata affidata la direzione dei lavori inerenti alla ristrutturazione dell'edificio, dolendosi della negligenza con cui questi aveva svolto il proprio incarico.
Secondo quanto dedotto dalla parte attrice, l'operato del professionista nella gestione delle fasi esecutive e nella supervisione delle attività svolte dalla ditta appaltatrice sarebbe stato gravemente contraddistinto da negligenza e imperizia, arrecando un danno economico al condominio il quale lamentava, tra le altre cose, il distacco e la conseguente caduta di pannelli in polistirene espanso estruso posati su alcune facciate dell'edificio, oltre che diversi fenomeni infiltrativi.
Il condominio si doleva inoltre dell'emissione dei SAL da parte del direttore dei lavori, nonostante fosse evidente la cattiva esecuzione delle opere appaltate.
Si costituiva in giudizio l'ingegnere convenuto il quale contestava ogni addebito a sé mosso.
Il giudizio di primo grado terminava con il rigetto della domanda attorea.
Impugnata la pronuncia di prime cure, il condominio reiterava sostanzialmente le medesime doglianze, deducendo la negligenza del direttore dei lavori sia in relazione alla mancata vigilanza sull'esecuzione delle opere a regola d'arte sia riguardo al mancato controllo della corrispondenza dei materiali utilizzati dalla ditta con quelli previsti nel capitolato di appalto, addebitando quindi il pregiudizio economico derivante dalle opere viziate direttamente alla negligenza dell'ingegnere.
Responsabilità del direttore dei lavori: la decisione
La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza in commento (17 agosto 2025 n. 4077), ha confermato la pronuncia di primo grado.
Secondo il collegio partenopeo, la direzione dei lavori implica un'obbligazione di mezzi, concretizzandosi in un complesso di attività strumentali rispetto all'obiettivo finale della realizzazione dell'opera a regola d'arte, in conformità al progetto.
Ciò significa che il direttore dei lavori è esente da ogni responsabilità qualora risulti che il compito è stato svolto con la diligenza richiesta dal caso concreto.
Ne deriva come il direttore dei lavori sia tenuto a svolgere esclusivamente un'attività di vigilanza affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto.
In altre parole, la direzione dei lavori non può essere ritenuta corresponsabile con l'impresa appaltatrice nel caso in cui l'opera presenti dei difetti di esecuzione.
Nel caso di specie, il condominio contestava al direttore dei lavori la mancata vigilanza sull'andamento delle opere, con particolare riferimento alla verifica della conformità dei materiali utilizzati dall'impresa appaltatrice rispetto a quelli previsti nel capitolato d'appalto.
Tuttavia, l'attività documentata dall'appellato ha sconfessato le doglianze sollevate dall'appellante. In particolare, agli atti risultavano depositate plurime comunicazioni indirizzate sia all'impresa appaltatrice sia allo stesso condominio, con le quali l'ingegnere comunicava lo stato di avanzamento dei lavori e le irregolarità riscontrate.
Peraltro, nelle more dell'ultimazione delle opere appaltate, il professionista convenuto rassegnava le proprie dimissioni; pertanto, di fatto, non aveva mai certificato la regolare esecuzione finale dei lavori.
Quanto, invece, alla rilevanza delle emissioni dei SAL a firma del direttore dei lavori, la Corte d'Appello di Napoli precisa come tali documenti, pur rappresentando l'attestazione contabile dell'avanzamento delle lavorazioni eseguite, non assumano valore certificativo circa la loro corretta esecuzione.
Lo stato di avanzamento lavori costituisce infatti uno strumento di rilevazione parziale e progressiva dell'esecuzione delle opere oggetto di appalto.
Si tratta di un documento contabile, privo di idoneità a comprovare la corretta esecuzione dei lavori, attestazione che spetta esclusivamente al certificato di collaudo ovvero alla certificazione di regolare esecuzione.
Trattandosi, dunque, di atti aventi natura strettamente contabile, i SAL risultano inidonei ad attestare la conformità dell'opera alle previsioni contrattuali e alle regole dell'arte.
Diversamente, il certificato di collaudo rappresenta il giudizio tecnico-giuridico sull'opera eseguita, attestandone la corretta realizzazione, nonché la conformità rispetto agli elaborati progettuali e alle normative tecniche di riferimento.
Responsabilità del direttore dei lavori: la giurisprudenza e la normativa
La sentenza in commento ha fatto buon governo non solo dei principi giurisprudenziali ma anche del dato normativo.
Con riferimento al ruolo del direttore dei lavori, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo stabilito che «il Direttore dei Lavori per conto del committente ha soltanto il compito di controllare la corrispondenza dell'opera al progetto, rispondendo dell'adempimento di tale obbligo solo verso il committente a norma dell'art. 2236 c.c. e, pertanto, ove abbia esercitato il compito suddetto, non può essere ritenuto corresponsabile con l'appaltatore dei danni derivati al committente dalla difettosa esecuzione dell'opera, e dall'imprudente svolgimento dei lavori diretti al compimento di essa» (Cass., n. 3051/1980).
Per ciò che concerne l'emissione dei SAL, il D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 chiarisce che lo stato di avanzamento dei lavori, redatto dal direttore dei lavori, è il documento destinato a riassumere tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora ai fini del pagamento di una rata di acconto, assolvendo quindi a una funzione meramente contabile, finalizzata alla quantificazione economica delle lavorazioni eseguite.
