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Insoluto fornitura d'acqua lasciato dal conduttore: chi paga?

Quando si parla di obbligo solidale a carico di due soggetti distinti, il creditore ha la possibilità di riscuotere il credito da entrambi.

Avv. Marco Borriello 
05 Nov. 2025

Al termine di un contratto di locazione, non è infrequente che il conduttore lasci non solo l'immobile, ma anche degli insoluti, omettendo, ad esempio, di saldare le ultime bollette dell'acqua. Se ciò dovesse accadere, per il gestore sorgerebbe il problema di recuperare il debito.

In tale ottica, se pare scontato che il primo responsabile debba essere l'inquilino che ha sottoscritto il contratto, non è invece, altrettanto inequivocabile che si possa pretendere il pagamento delle fatture arretrate dal locatore.

Si è discusso sul tema anche nel procedimento appena culminato con la recente sentenza n. 503 del 10 ottobre 2025 del Tribunale di Massa. In tale contenzioso, la società fornitrice del servizio idrico aveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per fatture arretrate a carico delle proprietarie dell'immobile.

Ciò era avvenuto nonostante le bollette si riferissero al contratto sottoscritto dal conduttore dei locali ed al periodo in cui questi aveva la detenzione del bene. In particolare, secondo la tesi della società erogatrice del servizio, il locatore dell'immobile, poiché aveva riacquistato il possesso dei locali, era diventato un utente di fatto della fornitura e, perciò, obbligato in solido al pagamento degli insoluti lasciati dall'inquilino.

Ovviamente, tale conclusione era inaccettabile per le proprietarie dei locali, le quali proponevano opposizione.

Ebbene, a chi ha dato ragione il Tribunale di Massa? Se il conduttore lascia un insoluto relativamente alla fornitura dell'acqua, chi deve pagare? Non ci resta che approfondire l'argomento e verificare come ha risolto la lite l'ufficio toscano.

Obbligo solidale nel pagamento della bolletta dell'acqua: cosa significa?

In merito al pagamento di un debito, quando si parla di obbligo solidale a carico di due soggetti distinti, ad esempio colui che ha contratto un prestito con la banca ed il suo garante, il creditore ha la possibilità di riscuotere il credito da entrambi.

Quindi, tornando all'esempio, la banca, a seguito dell'insolvenza del debitore principale, può insistere e chiedere la restituzione del prestito al mutuatario oppure può rivolgersi al soggetto che, con la sua firma, ha accettato di intervenire a garanzia.

Fatta questa premessa, le domande sono le seguenti: in merito alla fornitura idrica di un immobile ed al contratto sottoscritto tra il gestore del servizio ed il conduttore del bene, esiste un obbligo solidale di pagamento delle fatture a carico del proprietario? Il locatore, riacquistata la detenzione dell'immobile, ad esempio perché gli è stato restituito alla scadenza del contratto, è tenuto a pagare le fatture lasciate insolute dal conduttore?

Ebbene, tornando al caso in commento, secondo la società erogatrice della fornitura dell'acqua, era in vigore un regolamento del servizio secondo il quale il locatore, avendo riacquistato il possesso del bene e non avendo sottoscritto un nuovo contratto in merito alla fornitura d'acqua, era, di fatto, subentrato nel rapporto accollandosi, in via solidale, gli insoluti lasciati dal suo conduttore.

Tuttavia, per il Tribunale di Massa, tale presupposto non era sufficiente per configurare una responsabilità solidale in questa occasione.

Insoluto acqua lasciato dal conduttore: è valido il regolamento del servizio che accolla l'onere al locatore?

Nella vicenda in esame, con riguardo alle bollette dell'acqua lasciate insolute, la responsabilità solidale tra il conduttore e il locatore era prevista dal regolamento.

In particolare, questo effetto si produceva nel momento in cui il proprietario riacquistava la detenzione dell'immobile senza firmare un nuovo contratto o, per meglio dire, senza effettuare alcuna voltura.

Per il Tribunale di Massa, però, tale regolamento e le sue previsioni, ivi compresa quella che prevedeva la descritta solidarietà, non poteva essere imposto al locatore senza una sua specifica accettazione «Un regolamento di servizio, predisposto unilateralmente dal gestore, ha natura contrattuale e può vincolare esclusivamente i soggetti che, sottoscrivendo il contratto di utenza, ne abbiano accettato le condizioni, anche mediante richiamo per relationem.

Nel caso di specie, è pacifico e documentato che le opponenti non abbiano mai sottoscritto alcun contratto di fornitura con ### S.p.A. né, tantomeno, alcun documento con cui abbiano accettato il predetto regolamento».

Inoltre, aggiunge l'ufficio toscano, in via generale, non è in vigore alcuna legge che preveda tale responsabilità solidale. Insomma, l'obbligo di pagare le bollette può essere imposto solo a chi ha sottoscritto il contratto di somministrazione «Non esiste nell'ordinamento una norma di legge che ponga a carico del proprietario di un immobile una responsabilità solidale per le obbligazioni contratte dal conduttore per la fornitura di servizi essenziali, quale quello idrico.

La responsabilità per il pagamento dei corrispettivi ha natura personale e grava unicamente sul soggetto che ha stipulato il contratto di somministrazione».

Per queste ragioni, l'opposizione delle proprietarie, già locatrici, è stata accolta e il decreto ingiuntivo è stato revocato.

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