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Infiltrazioni e opere d'arte: fotografie senza data e perizie non riscontrate, respinte le richieste di danni per 260.000 euro

Non basta collocare cosa e danno nello stesso scenario; occorre dimostrare che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa e che i pregiudizi lamentati ne siano conseguenza diretta.

CondominioWeb Lex AI 
15 Feb. 2026

Con sentenza del 5 febbraio 2026 n. 165 la Corte d'Appello di Catania ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria proposta da un conduttore nei confronti del condominio (e della compagnia assicuratrice chiamata in manleva), ribadendo che, nell'azione di responsabilità da cose in custodia, il danneggiato deve provare in modo specifico il nesso causale tra la cosa asseritamente in custodia e i singoli pregiudizi lamentati, non essendo sufficiente collocare genericamente danno e cosa in un medesimo contesto fattuale.

La decisione valorizza, sul piano istruttorio, la convergenza tra CTU e perizia di parte dell'assicuratore nell'escludere che le infiltrazioni denunciate avessero concretamente inciso sui beni mobili indicati (quadri, tappeti e arazzo) e, sul piano processuale, chiarisce i limiti della rinnovazione della consulenza tecnica quando la richiesta si risolva in un'istanza meramente esplorativa, oltre a richiamare l'onere di reiterare le istanze istruttorie non ammesse in sede di precisazione delle conclusioni.

La vicenda

Il conduttore di un appartamento posto al quarto piano di uno stabile condominiale conveniva in giudizio il condominio chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, per una somma indicativamente pari a euro 260.000,00, assumendo di avere subito danni a causa di infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla sovrastante terrazza condominiale, priva di copertura.

A fondamento della domanda deduceva che, nel corso del 2018 e del 2019, l'immobile aveva riportato pregiudizi (in particolare nel vano adibito a salone), con danneggiamento di beni mobili, segnatamente quadri e tappeti, in occasione di intensi eventi meteorologici. Il condominio si costituiva eccependo, tra l'altro, la carenza di prova dell'evento e del nesso causale con i danni lamentati, nonché un comportamento colposo esclusivo o concorrente del danneggiato.

Il condominio chiamava in causa il proprio assicuratore per essere manlevato in caso di condanna; la compagnia si costituiva svolgendo difese sostanzialmente sovrapponibili e producendo una consulenza tecnica di parte.

Nel corso del primo grado veniva disposta CTU; inoltre veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di alcuni proprietari, rimasti poi contumaci. Il Tribunale rigettava la domanda e il soccombente proponeva appello, insistendo sulla necessità di una diversa valutazione dei documenti (fotografie e perizie), sull'ammissione della prova testimoniale non accolta e sul richiamo del CTU, ritenendo così dimostrabile il collegamento eziologico tra infiltrazioni e danni ai beni mobili.

La decisione

La Corte d'Appello ha rigettato integralmente il gravame, confermando che la domanda risarcitoria non poteva essere accolta per mancata dimostrazione del nesso causale tra le infiltrazioni dedotte e i danni asseritamente subiti dai beni mobili indicati (quattro tappeti, quattro quadri e un arazzo).

Il punto centrale della motivazione è il richiamo ai principi sulla responsabilità ex art. 2051 c.c. e sul riparto dell'onere della prova, nel senso che la responsabilità da custodia ha natura oggettiva e "si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno", gravando sul danneggiato l'onere di allegare e provare l'effettiva dinamica causale del fatto, mentre la prova liberatoria del fortuito spetta al custode.

In tale prospettiva, la Corte ha dato continuità ai richiami, già valorizzati dal primo giudice, alla giurisprudenza di legittimità richiamata in motivazione, sottolineando che non è sufficiente dimostrare che cosa custodita ed evento dannoso "si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto", essendo invece necessaria la prova che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa e non da fattori diversi.

Quanto agli accertamenti tecnici, i giudici hanno ritenuto decisive le risultanze della CTU, lette in modo coerente con gli ulteriori elementi istruttori, evidenziando che le macchie di umidità riscontrate non presentavano caratteristiche compatibili con un fenomeno infiltrativo idoneo a spiegare i danni lamentati ai beni mobili.

In particolare, viene richiamato il passaggio (già valorizzato dal Tribunale) secondo cui "le macchie di umidità ancora riscontrabili sui luoghi, a parere del sottoscritto, non possono palesare delle infiltrazioni tali da causare i danni lamentati... non si intravedono delle percolazioni lungo la parte mediana delle pareti e nella parte bassa delle stesse, ma sono limitate alla parte sommitale".

La Corte ha poi attribuito particolare rilievo alla convergenza tra CTU e perizia tecnica prodotta dall'assicuratore (redatta nel 2019 da un perito ed esperto d'arte), nella parte in cui si è ritenuta incongruente la ricostruzione dell'attore rispetto ai riscontri sugli oggetti. Il nucleo dell'argomentazione è sintetizzato nei seguenti passaggi motivazionali, riportati in modo ampio e consecutivo perché rappresentativi della ratio decidendi: "nessun telaio ligneo, né delle cornici né delle tele, presentava tracce, aloni o segni di passaggio d'acqua, circostanza che porta ragionevolmente ad escludere la derivazione dei danni dalle infiltrazioni denunciate...

Analoga considerazione vale per l'arazzo di grandi dimensioni, il cui retro presentava rattoppi privi di qualsiasi segno riconducibile ad acqua o umidità, facendo presumere la preesistenza dei danni", con ulteriore specificazione che "le allegate foto... documentano... come la parte del telaio della cornice e della tela a contatto con le pareti non sia entrato in contatto con acqua" e che, per l'arazzo, "i danni presenti sono preesistenti".

Simmetricamente, la relazione del consulente di parte del conduttore (2019) è stata ritenuta non idonea a colmare il deficit probatorio sul nesso causale, in quanto basata su considerazioni personali sull'intensità delle infiltrazioni e, soprattutto, su quanto riferito dal committente. In questa linea si colloca anche la valutazione di non pertinenza della relazione tecnica predisposta per il condominio nel 2019, poiché "il tecnico si è limitato a relazionare su quanto riferitogli dall'inquilino... senza effettuare alcuna indagine e/o accertamento personale".

Ulteriore elemento valorizzato è il confronto tra l'allegazione dell'appellante, circoscritta agli eventi del 2018-2019, e il contenuto di una raccomandata inviata dal conduttore alla locatrice nel 2018, ove si legge: "da circa 5 anni in casa ha notevoli infiltrazioni di acqua dal piano superiore... le suddette infiltrazioni... rendono parte della casa locata inagibile e mi hanno causato gravissimi danni materiali", circostanza che la Corte ha ritenuto idonea, nel caso concreto, a incrinare la linearità della ricostruzione prospettata in citazione quanto alla genesi temporale e alla dinamica dei danni ai beni indicati.

Quanto ai mezzi di prova, i rilievi fotografici prodotti sono stati considerati inutilizzabili ai fini dimostrativi nella misura in cui "sono privi di alcun riferimento temporale". Inoltre, la Corte ha dichiarato rinunciate le prove testimoniali non accolte in primo grado e riproposte con l'atto di appello, poiché non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni; sul punto viene espresso il principio per cui "la parte che si sia vista rigettare... le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni... diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate".

Coerentemente con tale quadro, la richiesta di richiamo del CTU o di nomina di un nuovo consulente è stata dichiarata inammissibile, poiché "meramente esplorativa e non rilevante ai fini della decisione", essendo stata ritenuta già dirimente la mancanza di prova del nesso eziologico tra fenomeni infiltrativi e danni ai beni mobili.

I riferimenti giurisprudenziali

Nel solco dei passaggi motivazionali sopra richiamati, la pronuncia si colloca in continuità con l'impostazione secondo cui, nell'azione ex art. 2051 c.c., il danneggiato non può limitarsi a prospettare una pluralità di ipotesi causali alternative, dovendo invece offrire una prova concreta del nesso eziologico, ferma poi la prova liberatoria del fortuito in capo al custode . Nella prassi, tale regola si riflette anche sull'ammissibilità della CTU, che non può surrogare carenze di allegazione e prova, quando la richiesta si traduca in un'indagine esplorativa .

Resta altresì coerente con l'inquadramento generale che qualifica il fortuito come fattore esterno imprevedibile ed eccezionale, idoneo a interrompere il nesso eziologico (anche nella forma del fatto del danneggiato), dopo che il nesso cosa-evento sia stato provato . In ipotesi diverse da quella decisa, quando la superficie di copertura sia in uso o proprietà esclusiva, la giurisprudenza ha elaborato modelli di responsabilità concorrente tra titolare dell'uso esclusivo e condominio, secondo criteri che variano in base alla funzione di copertura e agli obblighi conservativi sulle parti comuni .

Considerazioni conclusive

La vicenda fornisce indicazioni operative nette sul piano probatorio: anche laddove il fenomeno infiltrativo sia allegato con dovizia di particolari, il risarcimento dei danni a beni mobili di pregio presuppone un accertamento rigoroso della compatibilità materiale tra infiltrazioni e specifiche alterazioni riscontrate sugli oggetti; nel caso concreto, la Corte ha ritenuto dirimente l'assenza di segni di passaggio d'acqua su telai, cornici e tele, nonché la presenza di rattoppi non compatibili con danni recenti da umidità.

In termini pratici, l'impostazione seguita suggerisce al danneggiato, già nella fase stragiudiziale, di strutturare la prova in modo "tracciabile" nel tempo e nella dinamica, evitando che fotografie prive di data o relazioni non fondate su riscontri diretti si traducano in un quadro meramente assertivo. Quando il tempo trascorso rischia di alterare lo stato dei luoghi o degli oggetti, l'adozione di strumenti di cristallizzazione tecnica (anche preventivi) e la conservazione delle condizioni originarie dei beni danneggiati diventano spesso decisive per non trasformare la richiesta di CTU in un'istanza percepita come esplorativa, evenienza che la giurisprudenza tende a respingere (per un caso in cui le infiltrazioni hanno colpito i beni contenuti in un box coperto da terrazza esclusiva si veda infiltrazioni e danni al box coperto da terrazza a livello).

Sul versante difensivo del custode, la pronuncia conferma l'utilità di contestazioni specifiche sul nesso eziologico e di riscontri tecnici mirati sugli oggetti asseritamente danneggiati, poiché l'esito può dipendere non tanto dall'esistenza in astratto di infiltrazioni, quanto dalla dimostrazione che esse abbiano effettivamente prodotto proprio quei danni.

Per un approfondimento sul perimetro del caso fortuito nella responsabilità da custodia, può risultare utile Caso fortuito e responsabilità del custode, criteri applicativi ; sul rapporto tra prova del nesso e inammissibilità di ricostruzioni "a ventaglio" è utile Prova del nesso nella custodia, limiti delle ipotesi alternative .

Infine, sul piano processuale, la motivazione costituisce un promemoria sulla gestione delle istanze istruttorie: le prove non ammesse devono essere reiterate specificamente in sede di precisazione delle conclusioni, altrimenti il giudice del gravame può considerarle abbandonate, con inevitabile restringimento del tema probatorio in appello.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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