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Incendio in condominio: se la causa è incerta, chi paga?

La prova certa del nesso eziologico richiesto per l'applicazione della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. è fondamentale.

Avv. Marco Borriello 
24 Lug. 2025

Ancora una volta, in un Tribunale italiano, si è discusso della responsabilità per i danni derivanti dalle cose in custodia. Stavolta l'evento lesivo era stato di particolare rilevanza. Si era trattato, infatti, di un incendio verificatosi in un appartamento di un condominio a seguito del quale era stato danneggiato anche l'immobile sottostante.

Per questa ragione, i proprietari dell'abitazione deterioratasi avevano citato in giudizio, in primis, i titolari dell'immobile incendiatosi e poi anche la società costruttrice dell'edificio e l'amministratore dello stabile. Ne è derivato, pertanto, un procedimento durato circa otto anni appena culminato con la recente sentenza del Tribunale di Foggia n. 1253 del 23 giugno 2025.

Dunque, all'ufficio pugliese è spettato il compito di stabilire torti e ragioni nella vicenda. Per farlo è partito dalla norma che fa da guida in questi casi e cioè l'art. 2051 cod. civ. «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».

Ebbene, nel percorso che ha condotto alla sentenza in commento, durante la fase istruttoria, la causa dell'incendio è risultata ambigua. Per cui, il Tribunale di Foggia è stato costretto a rispondere a questa domanda: nell'ipotesi di un incendio in condominio, se la causa dell'evento è risultata incerta, chi paga le conseguenze?

Non ci resta che scoprire come e perché è stato definito questo procedimento.

Danni da cose in custodia: i presupposti della responsabilità

In ambito giuridico, è pacificamente ammesso che anche le cose inanimate siano in grado di provocare dei danni. Essi deriverebbero dalla cattiva gestione del bene esercitata da chi ha l'onere e il dovere di vigilanza sul medesimo.

Si pensi, ad esempio, al caso del pezzo di cornicione che si stacca dal tetto condominiale e cade sulla macchina parcheggiata sottostante. Un'ipotesi, questa, dove il condominio, custode del tetto mal tenuto, dovrà risarcire il proprietario del veicolo.

In tema di responsabilità derivante dalle cose in custodia, però, è importante precisare che la responsabilità del custode è di carattere oggettivo. Non è, perciò, rilevante l'indagine sulla colpa o, addirittura, l'intenzionalità nel determinare l'evento lesivo a carico del danneggiato.

Quello che conta è, semplicemente, l'individuazione di un legame causale tra ciò che è accaduto e la cosa inanimata.

Si tratta di un legame che, una volta rilevato, determina l'onere risarcitorio a carico del custode del bene, fatta salva un'unica eccezione: la presenza del cosiddetto caso fortuito.

In tale circostanza, saremmo in presenza di un evento e/o di una circostanza eccezionale e/o particolare in ragione della quale sarebbe possibile escludere ogni legame causale tra il danno e la cosa in custodia.

Si pensi, per ipotesi, alla tromba d'aria di straordinaria violenza che provocherebbe la caduta del pezzo di un cornicione.

Esso si distaccherebbe, quindi, non per le pessime condizioni di manutenzione del tetto, ma per uno sfortunato quanto imprevedibile evento atmosferico eccezionale.

Se fosse questo il caso, non ci sarebbe alcuna responsabilità per il condominio proprietario/custode del cornicione.

Incendio in condominio: se la causa è incerta, c'è responsabilità?

Nel caso oggetto della sentenza in commento, era scoppiato un incendio in un appartamento in condominio che aveva provocato danni all'immobile sottostante. A detta del Tribunale di Foggia, però, tale circostanza non era sufficiente ad attribuire la responsabilità a carico dei proprietari dell'abitazione incendiatasi.

Bisognava, quindi, accertare la causa dell'incendio per poter individuare l'eventuale conseguente legame causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo. Ebbene, dall'istruttoria espletata durante il procedimento, nonostante l'intervento di un consulente tecnico d'ufficio, non è emerso alcunché di inequivocabile a riguardo «l'istruttoria svolta ha restituito un quadro incerto e contraddittorio circa la genesi dell'incendio».

Si è ipotizzato che un difetto dell'impianto elettrico dell'appartamento avesse determinato l'incendio, ma non era possibile affermarlo con certezza. Persino, il procedimento penale, apertosi a latere dell'incidente, si era concluso con un'archiviazione «in difetto di prova di un comportamento colposo a carico dell'indagato».

Insomma, mancava ogni elemento certo per legare causalmente la cosa in custodia incendiatasi e l'evento lesivo che, a quel punto, poteva essersi verificato anche per mero caso fortuito «Alla luce delle richiamate risultanze istruttorie, non può dirsi raggiunta la prova certa del nesso eziologico richiesto per l'applicazione della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c.».

In ragione di tale conclusione, al Tribunale di Foggia non è restato che respingere la domanda di risarcimento compensando tra le parti, però, le spese processuali in virtù della particolarità della vicenda.

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