Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio per la riscossione dei contributi approvati dall'assemblea (art. 63 disp. att. c.c.), il sindacato del giudice sulla delibera posta a fondamento del credito è rigorosamente delimitato. In particolare, i vizi di annullabilità possono essere esaminati solo se il condomino opponente propone un'apposita domanda riconvenzionale di annullamento, formulata con l'atto di citazione in opposizione e nel rispetto del termine decadenziale previsto dall'art. 1137 c.c.; la nullità, invece, può essere rilevata anche d'ufficio.
Il Tribunale di Termini Imerese (sentenza n. 12 del 2 gennaio 2026) ha applicato tali principi rigettando l'opposizione proposta da una proprietaria di unità immobiliari (amministrazione pubblica) avverso un decreto ingiuntivo relativo a spese straordinarie per lavori connessi al Superbonus 110%.
La vicenda
Il condominio aveva ottenuto decreto ingiuntivo (n. 533/2024) per il pagamento di € 43.730,75, quale quota di spese straordinarie. L'opponente chiedeva la revoca della provvisoria esecutorietà (art. 649 c.p.c.) e la revoca integrale del decreto, deducendo:
(i) l'invalidità della delibera assembleare del 22 settembre 2021 per violazione dell'art. 67, comma 5, disp. att. c.c. (delega conferita all'amministratore); (ii) il difetto di legittimazione passiva; (iii) l'eccessività degli importi ingiunti.
Nel merito, tuttavia, non veniva proposta alcuna domanda riconvenzionale volta a ottenere l'annullamento della delibera assembleare.
La decisione Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, qualificandola "inammissibile e, comunque, infondata".
Quanto al primo motivo (art. 67, comma 5, disp. att. c.c.), il giudice ha rilevato che l'opponente:
"ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo […] eccependo un vizio di illegittimità della delibera […] Tale eccezione […] è stata sollevata - per la prima volta - con la presente opposizione, mentre nessuna opposizione veniva proposta avverso la delibera de qua entro il termine perentorio di 30 giorni […] trattandosi di un vizio che non comporta la nullità della delibera ma solo la sua annullabilità."
Di conseguenza:
"La predetta delibera, non essendo stata tempestivamente impugnata, si è ormai definitivamente cristallizzata ed è ormai pienamente valida ed efficace e vincolante anche nei confronti della stessa opponente."
Sul difetto di legittimazione passiva, il Tribunale ha evidenziato che dalla documentazione prodotta risultava lo specifico riferimento alle unità immobiliari dell'opponente, escludendo la fondatezza della censura.
Quanto alla contestazione dell'importo, il giudice ha richiamato l'art. 2697 c.c. e ha ritenuto che il condominio avesse dimostrato il credito mediante la documentazione contabile e fiscale (incluse fatture e collaudo), mentre l'opponente non aveva fornito prova idonea a dimostrare l'infondatezza (totale o parziale) della pretesa; in motivazione si legge, tra l'altro:
"Nella fattispecie de qua, l'opposto ha provato il proprio credito attraverso la documentazione versata in atti… al contrario, la prova dell'infondatezza della pretesa creditoria […] non è invece stata fornita dall'opponente…"
I riferimenti giurisprudenziali richiamati
Il Tribunale si è espresso in linea con i principi delle Sezioni Unite (Cass., SS.UU., n. 9839/2021) e con Cass. civ., sez. II, ord. n. 2460/2025, nel senso che:
- "…il giudice può sindacare: a) la nullità (dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio) della delibera posta a fondamento dell'ingiunzione; b) l'annullabilità della stessa purché sia dedotta in via d'azione mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione nel termine perentorio previsto dall'art. 1137 c.c."
È stato inoltre richiamato l'insegnamento della Corte d'Appello di Napoli (sentenza n. 251/2025), secondo cui nel giudizio di opposizione il giudice deve verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle delibere, senza sindacarne la validità "in via incidentale", salvo quanto precisato dalle Sezioni Unite in tema di nullità e di annullabilità dedotta in via d'azione.
Considerazioni conclusive
La pronuncia conferma, in concreto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. att. c.c. non è sede utile per far valere vizi di mera annullabilità della delibera mediante una semplice eccezione difensiva: occorre una domanda riconvenzionale di annullamento proposta nell'atto introduttivo e, soprattutto, occorre che l'impugnazione sia ancora tempestiva rispetto al termine di cui all'art. 1137 c.c.
Sul punto va precisato (anche a fini operativi) che l'art. 1137 c.c. individua un diverso dies a quo del termine di 30 giorni: dalla deliberazione per dissenzienti/astenuti e dalla comunicazione per assenti; nel caso deciso, il Tribunale ha comunque valorizzato la mancata impugnazione entro 30 giorni, ritenendo ormai preclusa la deduzione del vizio di annullabilità in sede di opposizione.
In chiave pratica, quando il condomino (o chi è tenuto al contributo) intenda contrastare un decreto ingiuntivo fondato su una delibera asseritamente annullabile, occorre:
(a) verificare subito se si è ancora nei termini ex art. 1137 c.c.;
(b) introdurre l'opposizione formulando già nell'atto di citazione la domanda riconvenzionale di annullamento (Cass., SS.UU., n. 9839/2021; Cass. n. 2460/2025, anche nella lettura divulgativa: Cass. 2 febbraio 2025, n. 2460) .
Resta fermo che la nullità della delibera (in quanto vizio radicale) è rilevabile anche d'ufficio, quando risulti dagli atti, coerentemente con l'art. 1421 c.c. e con l'impostazione accolta dopo Cass., SS.UU., n. 9839/2021 (sul punto: Nullità della delibera condominiale e opposizione a decreto ingiuntivo) .
Quanto al riparto dell'onere probatorio, la decisione si inserisce nel solco del principio per cui il condominio assolve, di regola, al proprio onere producendo la delibera (e la documentazione contabile correlata), mentre chi contesta l'an o il quantum del credito deve allegare e provare i fatti impeditivi/modificativi/estintivi ex art. 2697 c.c.; in termini conformi, in giurisprudenza si rinvengono pronunce che ribadiscono la sufficienza della delibera quale titolo del credito e l'irrilevanza, in opposizione, di doglianze di annullabilità non coltivate nei modi corretti (cfr., ad esempio, Cass. civ., sez. II, 23 luglio 2020, n. 15696) .
In sintesi: l'annullabilità della delibera può incidere sull'esito dell'opposizione solo se trasformata in una vera e propria domanda (riconvenzionale) e solo se non è già maturata la decadenza; la nullità, invece, conserva un regime più ampio, potendo essere rilevata anche d'ufficio nei limiti del thema decidendum e degli atti di causa.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
