Se il condomino partecipa alla discussione assembleare sul punto all'ordine del giorno ma poi si allontana prima del voto e tale circostanza risulta dal verbale, il termine per l'impugnazione della delibera decorre dalla ricezione di quest'ultimo e non dal giorno della riunione. Lo ha chiarito la Corte di Appello di Napoli con la recente sentenza n. 1568, pubblicata lo scorso 28 marzo 2025.
Fatto e decisione
Nella specie un condomino aveva impugnato una deliberazione assembleare e il condominio, nel costituirsi in giudizio, ne aveva eccepito la decadenza, per superamento del termine di trenta giorni di cui all'art. 1137 c.c.. Il condomino sosteneva invece di essersi allontanato dall'assemblea al momento della votazione, con la conseguenza che il predetto termine avrebbe in realtà dovuto essere conteggiato dalla data di ricezione del verbale, rispetto alla quale l'impugnazione era invece da considerarsi tempestiva. In primo grado il Tribunale aveva respinto l'impugnazione nel merito.
In sede di appello il condominio aveva quindi nuovamente insistito sulla predetta eccezione di decadenza, che la Corte di Appello ha quindi preso espressamente in esame, ritenendola infondata, ma confermando nel merito la decisione di primo grado.
I giudici di appello hanno infatti evidenziato che nel caso concreto era pacifico, in punto di fatto, che il condomino appellante, pur avendo partecipato all'assemblea condominiale, prima dell'adozione della delibera assembleare impugnata si era allontanato dal locale in cui si stava svolgendo la riunione, non partecipando alla conseguente votazione. Tal circostanza risultava infatti dal verbale.
Ebbene, secondo la Corte di Appello, qualora un condomino, nel corso della celebrazione di un'assemblea, si allontani e tale circostanza sia annotata sul verbale, la stessa incide sui quorum deliberativi relativi ai singoli punti posti all'ordine del giorno e rispetto ai quali il condomino abbiano deciso di non prendere parte alla deliberazione, rimanendo del tutto irrilevante la possibilità che quest'ultimo abbia di udire comunque l'esito della votazione.
Di conseguenza, in casi del genere, il termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c. per l'impugnazione delle delibere assembleari annullabili non può identificarsi come dies a quo per il condomino che, allontanatosi volontariamente dal luogo di svolgimento dell'assemblea, non abbia partecipato alla votazione, dovendosi lo stesso considerarsi assente (cfr. Cass. civ., n. 4191 del 15/02/2024).
La Corte ha quindi ritenuto che l'appellante non fosse decaduto dal potere di impugnare la delibera assembleare. Tuttavia, come si diceva, il motivo di impugnativa è stato ritenuto infondato nel merito.
Considerazioni conclusive
La decisione della Corte di Appello di Napoli risulta conforme agli orientamenti dei giudici di legittimità. A questo proposito gli stessi giudici di appello hanno richiamato il precedente di cui a Cass. civ. n. 1208/1999, che ha ritenuto che ai fini del calcolo delle maggioranze prescritte dall'art. 1136 c.c. per l'approvazione delle delibere assembleari non si può nemmeno tenere conto dell'adesione espressa dal condomino che si sia allontanato prima della votazione dichiarando di accettare la decisione della maggioranza, perché solo il momento della votazione determina la fusione delle volontà dei singoli condomini formative dell'atto collegiale.
Più recentemente la stessa Suprema Corte, con ordinanza n. 4191 del 15 febbraio 2024, ha chiarito che quando un condòmino si allontana dall'aula nel corso dell'assemblea, e tale circostanza risulta dal relativo verbale, il suo voto non può essere conteggiato nei quorum deliberativi relativi ai singoli punti all'ordine del giorno, nemmeno come astensione, rimanendo del tutto irrilevante la possibilità che quest'ultimo possa ancora seguire lo svolgimento dei lavori assembleari.
In circostanze del genere, come chiarito dalla Cassazione, non si verifica affatto un fenomeno di sostanziale astensione dell'avente diritto al voto o rispetto alla deliberazione assembleare.
In altre parole, non si può ritenere che il condomino che abbia dichiarato di non voler esercitare il diritto di voto sia presente fittiziamente all'assemblea e partecipi quindi indirettamente alla votazione, in veste di astenuto.
Al contrario, come detto, in casi siffatti il condomino deve essere considerato a tutti gli effetti assente.
