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Mancato invio del verbale dopo l'assemblea: il condomino assente e moroso non può eccepirlo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione degli oneri

Gli assenti devono ricevere un verbale per poter decidere se vogliono impugnare le decisioni adottate dall'assemblea oppure rinunciare all'impugnazione.

Dott. Giuseppe Bordolli 
26 Lug. 2024

In forza dell'art. 1137 c.c., ogni proprietario assente, dissenziente o astenuto, può adire l'l'autorità giudiziaria chiedendo l'annullamento della decisione nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione per gli assenti.

A tale proposito si ricorda che il termine decorre dal momento in cui il condomino assente ha effettiva notizia della delibera che intende impugnare, ossia abbia acquisito compiuta conoscenza del verbale d'assemblea e ne abbia potuto apprendere il contenuto intrinseco in maniera adeguata alla tutela delle sue ragioni (Cass. civ. sez. II, 02/08/2016, n. 16081).

Individuazione momento di decorrenza del termine

Ai fini dell'individuazione del momento di decorrenza del termine di impugnazione delle delibere la giurisprudenza ha precisato che non può costituirsi in capo al condomino assente un dovere di attivarsi al fine di conoscere le decisioni adottate dall'assemblea allorquando manchi la prova dell'avvenuto recapito, presso il suo indirizzo, del verbale che le contenga. Solo, dunque, in forza di detto recapito può sorgere la presunzione, "iuris tantum", di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. e mai in conseguenza del mancato esercizio, da parte dello stesso destinatario del verbale assembleare, della diligenza nel seguire l'andamento della gestione comune e nel documentarsi su di essa.

Le modalità di trasmissione del verbale

La giurisprudenza ha affermato che il legislatore non ha dettato alcuna prescrizione circa le modalità di trasmissione del verbale, nonostante tale adempimento sia di fondamentale importanza, se solo si pensa che il suo perfezionamento segna l'inizio del decorso del termine per l'impugnazione della delibera da parte degli assenti.

Come ha recentemente precisato un giudice di merito, se pure l'art. 66 disp. att. c.c. prevede specifiche forme, quali posta raccomandata, pec, fax o consegna a mano, per la comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, queste non sono riferibili all'invio del verbale al condominio assente, la cui forma resta libera; l'onere della prova spetta al condominio e può essere raggiunta con ogni mezzo anche per presunzioni; di conseguenza è stato ritenuto legittimo ed idoneo a far decorrere i termini per l'impugnazione anche il semplice invio del verbale assembleare a mezzo email all'indirizzo da sempre utilizzato tra le parti per le comunicazioni (Trib. Genova 12 febbraio 2024, n. 477). Certo la giurisprudenza italiana riconosce la rilevanza probatoria della email ordinaria, equiparandola ad un documento scritto privato.

Ciò significa che la email, in quanto mezzo di comunicazione idoneo a trasmettere volontà giuridicamente rilevanti, può essere utilizzata come prova in giudizio per dimostrare fatti o atti giuridici. Rispetto alla PEC, la email ordinaria presenta un minor valore probatorio.

La PEC, infatti, gode di una presunzione di validità e integrità dei contenuti, grazie al sistema di certificazione che ne garantisce l'invio e la ricezione.

La email ordinaria, invece, non offre tali garanzie, rendendola più soggetta a contestazioni in merito alla sua autenticità, integrità e provenienza.

Omessa comunicazione del verbale e validità della delibera

L'omessa comunicazione della delibera assembleare al condomino assente non costituisce un vizio della deliberazione, ma ha come effetto esclusivamente la mancanza della decorrenza del termine per procedere all'impugnazione della deliberazione medesima per i vizi propri della stessa; in altri termini, la deliberazione non è illegittima perché non comunicata al condomino assente, ma quest'ultimo può impugnarla entro trenta giorni dalla conoscenza della stessa e in assenza della prova della data di tale comunicazione non potrà dichiararsi l'intervenuta decadenza dal diritto di impugnare le delibere condominiali da parte del medesimo (Trib. Roma sez. V, 20/09/2021, n.14607).

Procedimento monitorio e onere di comunicazione agli assenti ex art. 1137 c.c.

La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo a cognizione piena ed esauriente, ove sia verificata la perdurante esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. civ., sez. II, 23/02/2017, n. 4672).

Il giudice deve quindi accogliere l'opposizione e negare la fondatezza del credito vantato dalla gestione condominiale solo qualora la delibera assembleare su cui esso poggia abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137 c.c., comma 2 o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione.

In ogni caso, in merito alla mancata comunicazione della deliberazione che ha ripartito le spese per cui si procede, essa ben può costituire la ragione che ha impedito il decorso del termine di impugnazione stabilito dall'art. 1137 c.c., ma non può essere meramente eccepita nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei relativi oneri, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. (Cass. civ., sez. II, 14/06/2024, n. 16635).

L'annullabilità della deliberazione assembleare può essere fatta valere in giudizio soltanto attraverso l'esercizio dell'azione di annullamento; tale azione può essere iniziata con una domanda che può essere proposta "in via principale", nell'ambito di autonomo giudizio, oppure "in via riconvenzionale", anche nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sempreché il termine per l'esercizio dell'azione di annullamento non sia perento (come avviene, ad esempio, nel caso in cui il condomino assente non abbia ricevuto comunicazione della deliberazione assembleare di riparto delle spese).

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