L'ordinanza del 22 ottobre 2025 del Tribunale di Napoli Nord (proc. n. 6548/2025) ha riconosciuto la sussistenza di una molestia possessoria ai sensi dell'art. 1170 c.c., ordinando al condominio la rimozione dei bidoni della spazzatura collocati in prossimità dell'ingresso carrabile dell'immobile del ricorrente.
Il provvedimento si fonda su una dettagliata ricostruzione dei fatti e sull'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati in materia di tutela possessoria, con particolare riferimento alle ipotesi in cui il comportamento materiale comporti una significativa compressione delle facoltà connesse al possesso.
La vicenda
L'attore, proprietario di un immobile confinante con il condominio, ha proposto ricorso per ottenere tutela interdittale a difesa del possesso, lamentando che il condominio avesse adibito l'area antistante il cancello carrabile della sua proprietà a sito di deposito dei rifiuti prodotti dalle settanta abitazioni condominiali.
In particolare, veniva evidenziato che 3-4 piccoli bidoni venivano collocati in adiacenza al cancello pedonale e, per effetto dell'accumulo dei sacchetti, veniva impegnato anche il cancello carrabile dell'attore, impedendone l'accesso e costringendo i proprietari a spostare manualmente i sacchetti per poter entrare nella proprietà.
La situazione è stata confermata dagli informatori escussi, che hanno riferito come "ormai l'accesso non è più usufruibile; l'alternativa è parcheggiare sulla pubblica via o spostare la spazzatura; spesso si tratta di umido e quindi si tratta anche di sacchetti maleodoranti e difficili da spostare".
Il condominio si è costituito contestando l'applicabilità della tutela possessoria, sostenendo di non disporre di un luogo interno deputato allo stoccaggio dei bidoni della raccolta differenziata e di aver interloquito con l'amministrazione comunale senza ottenere riscontro, deducendo altresì l'insussistenza di fumus e periculum.
La decisione
Il Tribunale ha accolto il ricorso, ordinando al condominio l'immediata e definitiva rimozione, a propria cura e spese, dei bidoni dell'immondizia situati in prossimità dell'ingresso carrabile della proprietà dell'attore, al fine di reintegrare quest'ultimo nel pieno e pacifico godimento dell'accesso.
La motivazione si sviluppa attraverso un'analisi dei presupposti della tutela possessoria, come chiariti dalla giurisprudenza di legittimità:
"In tema di azioni a difesa del possesso, è configurabile la molestia possessoria ove la condotta comporti una modifica dello stato dei luoghi, idonea a determinare una condizione di potenziale pericolo al possesso altrui e a produrre un'apprezzabile compressione delle facoltà con cui detto possesso si esteriorizza" (Cass. n. 23038/2023).
"Dai principi sopra esposti si desume che l'attività posta in essere dal Condominio integra, dal punto di vista materiale, una molestia possessoria e, ancora, che è irrilevante il regime proprietario (pubblico o privato) del tratto di strada antistante al cancello d'ingresso della proprietà dell'attore perché il suddetto comportamento possa ricevere la qualificazione di cui si è detto".
Sul piano soggettivo, il giudice ha rilevato la sussistenza del dolo o della colpa in capo al condominio:
"Al fine della configurabilità della molestia possessoria […] con l'atto materiale deve coesistere il dolo o la colpa, la cui prova incombe su chi propone la domanda […]" (Cass. n. 12258/2022); e, con specifico riferimento al caso concreto, "l'esistenza di alternative sottende la sussistenza dell'elemento psicologico in capo al Condominio, che, peraltro, nella propria comparsa ha ammesso l'intenzionalità del comportamento evidenziando la mancanza di alternative offerte dal Comune; è indubbio che tale ultimo elemento non vale a rendere 'ammesso' il comportamento tenuto e, tanto meno, insussistente la molestia".
L'istanza relativa alla penalità ex art. 614-bis c.p.c. è stata rigettata in quanto, secondo l'opinione prevalente richiamata dal giudice, lo strumento si riferisce alle obbligazioni di facere infungibili, a quelle di non fare di natura infungibile e, più in generale, agli obblighi diversi dal pagamento di somme: "non si tratta, in altre parole, di un obbligo di fare o di non fare di natura infungibile, così come richiesto […] ai fini dell'ammissibilità della richiesta".
Le spese sono state poste a carico del condominio soccombente e liquidate in euro 2.807,70, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA, se dovute.
I riferimenti giurisprudenziali
- Cass. civ., n. 23038/2023: "In tema di azioni a difesa del possesso, è configurabile la molestia possessoria ove la condotta comporti una modifica dello stato dei luoghi, idonea a determinare una condizione di potenziale pericolo al possesso altrui e a produrre un'apprezzabile compressione delle facoltà con cui detto possesso si esteriorizza."
- Cass. civ., n. 18034/2010: "Anche se l'area antistante il passo carrabile è di proprietà del ristoratore, vanno rimosse le reti metalliche installate per il parcheggio dei clienti giacché impediscono il transito pedonale e veicolare dei proprietari […] Si deve infatti distinguere tra possesso utile ai fini dell'usucapione e situazione di fatto tutelabile in sede di azione di reintegrazione […]"
- Cass. civ., n. 12258/2022: "Al fine della configurabilità della molestia possessoria […] con l'atto materiale deve coesistere il dolo o la colpa, la cui prova incombe su chi propone la domanda […]"
Considerazioni conclusive
Il provvedimento applica principi consolidati in materia possessoria: è qualificata come molestia l'attività materiale che altera lo stato dei luoghi comprimendo in modo apprezzabile le facoltà inerenti al possesso.
In linea con la motivazione resa, è irrilevante il regime proprietario (pubblico o privato) del tratto antistante il cancello dell'attore ai fini della qualificazione della condotta molesta.
Quanto all'elemento soggettivo, la sussistenza di dolo o colpa è desunta, nel caso concreto, dall'"esistenza di alternative" all'ubicazione dei rifiuti e dalla stessa ammissione di "intenzionalità del comportamento" da parte del condominio, elementi ritenuti sufficienti ad integrare il presupposto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
In punto di misure coercitive ex art. 614-bis c.p.c., il rigetto è motivato dal giudice valorizzando l'orientamento prevalente: la penalità di mora non si applica quando l'obbligo non ha natura infungibile. Resta fermo l'ordine di rimozione "immediata e definitiva" dei bidoni, a cura e spese del condominio, "al fine di reintegrare [il ricorrente] nel pieno e pacifico godimento del suddetto accesso", con condanna del resistente alle spese quantificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
