Con sentenza resa il 19 gennaio 2026 (n. 372) il Tribunale di Palermo, Sez. III civile, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dal condominio nei confronti dell'ex amministratore (in relazione a un dedotto vizio di convocazione assembleare) e ha condannato il condominio al pagamento di una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata da lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c., su domanda dello stesso professionista.
Il passaggio centrale è duplice: da un lato, la pronuncia ribadisce che, per ottenere un risarcimento contro l'amministratore, occorre una prova rigorosa dell'inadempimento, dell'imputabilità soggettiva, del danno e del nesso causale; dall'altro, qualifica come "leggera" (e quindi temeraria) la condotta processuale del condominio, irrogando l'indennizzo ex art. 96, comma III, c.p.c.
La vicenda
L'ex amministratore aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento dei compensi relativi agli anni 2018 e 2029 (così in motivazione). Il condominio proponeva opposizione e, oltre a contestare la debenza delle somme, spiegava domanda riconvenzionale di risarcimento per complessivi € 8.039,81, somma comprensiva sia di quanto precettato a seguito di un'azione giudiziaria subita, sia delle spese legali sostenute per resistere a un giudizio di impugnativa di delibera assembleare promosso da un condomino.
La pretesa risarcitoria veniva fondata sul dedotto vizio di convocazione dell'assemblea del 23 febbraio 2017, ritenuto causa dell'impugnazione proposta dal condomino.
Nelle more, l'opposizione al decreto ingiuntivo veniva definita con sentenza passata in giudicato, con conferma della debenza; il giudizio proseguiva, quindi, sulla sola domanda risarcitoria del condominio.
L'ex amministratore contestava l'addebito, deducendo, in sintesi, che il vizio non poteva essergli imputato perché riferito a un periodo in cui non rivestiva ancora l'incarico e che, comunque, si era attivato per evitare la prosecuzione del contenzioso, promuovendo la ratifica delle delibere oggetto di impugnazione.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria, muovendo da due snodi motivazionali.
1) Onere della prova e nesso causale (art. 2697 c.c.)
«In virtù del disposto normativo di cui all'art. 2697 c.c., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto che faccia valere in via di azione deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto»; e ancora «spetta a colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno provare il nesso di causalità tra questo ed il comportamento che assume averlo cagionato».
Applicando tali principi, il Tribunale ha ritenuto decisivo che l'ex amministratore avesse allegato e dimostrato la non imputabilità soggettiva del dedotto vizio (per ragioni temporali) e, inoltre, di essersi adoperato per evitare la prosecuzione della lite mediante ratifica:
«[...] ha allegato e dimostrato che il contestato vizio di convocazione non poteva essere ad esso imputato [...] nonché di essersi prodigato nell'evitare l'azione giudiziaria, la richiesta risarcitoria avanzata dal condominio [...] non può trovare accoglimento e va rigettata.»
2) Mancata replica e mancata contestazione della documentazione
La motivazione valorizza poi la condotta processuale del condominio, rimasto sostanzialmente silente a fronte delle difese e dei documenti prodotti dall'ex amministratore:
«Il condominio [...] non ha replicato alle difese [...] né ha contestato la documentazione versata in atti [...], prestando così acquiescenza a quanto dedotto e chiarito [...]».
La ratifica e la cessazione della materia del contendere
L'assenza di responsabilità dell'ex amministratore è stata, infine, corroborata dalla sentenza resa nel separato giudizio di impugnativa della delibera, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere per effetto della ratifica delle delibere impugnate con successiva deliberazione assembleare; nella motivazione si evidenzia che l'ex amministratore «si sia adoperato per ratificare le delibere oggetto di impugnazione».
Lite temeraria e art. 96, comma III, c.p.c.
Accolta la domanda proposta dall'ex amministratore ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la motivazione distingue nettamente tra i presupposti dei primi due commi (danno + mala fede/colpa grave) e quelli del comma III, affermando che:
«[...] in relazione a quest'ultima fattispecie non è necessario allegare e dimostrare l'esistenza di un danno [...]. Ed in tale ipotesi, quale elemento soggettivo viene richiesta soltanto la colpa lieve.»
Nel caso deciso, esclusi dolo e colpa grave, il Tribunale ha ravvisato comunque un profilo di temerarietà nella "leggerezza" della condotta processuale del condominio, condannandolo al pagamento di € 1.000,00:
«[...] la leggerezza della condotta del condominio è indice della temerarietà delle due azioni intraprese, va accolta la domanda [...] ex art. 96 c.p.c., comma III ed il condominio va quindi condannato al pagamento della somma di € 1.000,00 equitativamente determinata.»
I riferimenti giurisprudenziali e gli orientamenti rinvenuti nell'archivio
- In tema di responsabilità dell'amministratore e riparto dell'onere probatorio, è coerente il richiamo ai principi espressi da Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533, frequentemente utilizzati per ricostruire la prova del credito risarcitorio da inadempimento; in applicazione di tali criteri, è stato ribadito che il danneggiato deve provare anche il nesso eziologico tra inadempimento e pregiudizio . Per un approfondimento pratico sul nesso causale nella responsabilità dell'amministratore si veda Responsabilità dell'amministratore e prova del nesso causale, con richiami recenti .
- Quanto alla cessazione della materia del contendere per sostituzione/ratifica della delibera impugnata, risulta conforme l'orientamento secondo cui la nuova deliberazione, sostitutiva di quella impugnata, può far venir meno l'interesse alla decisione e condurre alla cessazione della materia del contendere; sono richiamati, tra gli altri, Cass. civ., sez. VI, 8 giugno 2020, n. 10847 . Sul punto: Cessazione della materia del contendere e delibera sostitutiva, limiti ed effetti .
- Sulla lite temeraria ex art. 96, comma III, c.p.c. emergono, nell'archivio, due linee da tenere distinte. Da un lato, la motivazione palermitana qualifica come sufficiente la colpa lieve.
Dall'altro, un orientamento di legittimità più esigente (richiamato in dottrina e commenti) riconduce il comma III a un perimetro sanzionatorio che, pur prescindendo dalla prova del danno e dalla domanda di parte, postula comunque mala fede o colpa grave in termini di abuso dello strumento processuale (Sez. Un., 20 aprile 2018, n. 9912) . Ne consegue che l'affermazione sulla "colpa lieve" va letta con prudenza e ancorata al ragionamento del caso specifico.
- In applicazioni pratiche (sempre sul comma III), viene ritenuta significativa la circostanza che la parte abbia agito nonostante un fatto sopravvenuto idoneo a neutralizzare la pretesa, come una delibera di ratifica già intervenuta prima dell'introduzione della causa; in tal senso si segnala un precedente commentato in archivio e, per un inquadramento complessivo, Ratifica dell'operato dell'amministratore e ricadute nel contenzioso .
Considerazioni conclusive
La pronuncia conferma, sul piano operativo, che una domanda risarcitoria contro l'amministratore ha concrete possibilità di successo solo se il condominio imposta il giudizio come una vera causa di responsabilità, non come un mero riflesso "automatico" di un contenzioso assembleare. In particolare, occorre:
«[...] elementi sufficienti a far ritenere sussistente l'assunto inadempimento [...] nonché il nesso di causalità tra gli asseriti danni ed il dedotto inadempimento», perché, in difetto, «la domanda va in questa sede rigettata».
Nel caso deciso, la domanda è stata respinta poiché il dedotto vizio di convocazione è risultato non imputabile all'ex amministratore (per ragioni temporali) e, comunque, la vicenda contenziosa si era chiusa con ratifica delle delibere e declaratoria di cessazione della materia del contendere, circostanze che hanno indebolito in radice la costruzione del nesso causale tra condotta del professionista e costi sopportati dal condominio.
Sotto il profilo della lite temeraria, la motivazione richiama espressamente che, per il comma III, non occorre provare un danno, trattandosi di somma con funzione di indennizzo; e individua il nucleo della temerarietà nella "leggerezza" della condotta processuale del condominio, anche in ragione della mancata presa di posizione sulle difese e sulla documentazione avversaria.
Resta fermo, però, che la misura ex art. 96, comma III, c.p.c. non va intesa come automatica conseguenza della soccombenza: la giurisprudenza di legittimità più rigorosa tende a richiedere un accertamento effettivo dell'abuso del processo e di una colpevolezza qualificata . In questa prospettiva, prima di intraprendere azioni risarcitorie contro l'amministratore (specie se fondate su vizi assembleari poi "sterilizzati" da delibere sostitutive), è prudente valutare attentamente la tenuta probatoria della domanda e i possibili rischi di condanna ex art. 96 c.p.c. (per un approfondimento: Lite temeraria e abuso del processo, requisiti e confini applicativi ).
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
