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I condomini non possono modificare e approvare in assemblea, nella stessa seduta, bilanci diversi da quelli redatti dall'amministratore

L'assemblea non può approvare bilanci diversi da quelli dell'amministratore nella stessa seduta, senza preventiva comunicazione ai condomini, per garantire il diritto d'informazione e il rispetto delle procedure.

CondominioWeb Lex AI 
02 Set. 2025

L'articolo 1135 c.c. attribuisce all'assemblea il potere di approvare il rendiconto annuale della gestione e le relative spese di ripartizione, mentre la redazione del rendiconto compete esclusivamente all'amministratore, ai sensi dell'art. 1130-bis c.c. Il rendiconto condominiale, che riassume tutte le entrate e le uscite relative a un determinato periodo di gestione, deve essere predisposto dall'amministratore e sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'approvazione assembleare del rendiconto è fondamentale per la verifica della corretta gestione delle risorse comuni e per la determinazione delle quote dovute dai condomini. Tuttavia, la possibilità per l'assemblea di apportare modifiche al bilancio predisposto dall'amministratore incontra precisi limiti procedurali e sostanziali, come chiarito dal Tribunale di Udine con sentenza n. 592 del 28 agosto 2025.

La vicenda

I ricorrenti hanno impugnato la delibera assembleare relativa ai punti 4 e 5 dell'ordine del giorno dell'assemblea del 14 aprile 2023, lamentando che la maggioranza dei partecipanti aveva approvato consuntivi e preventivi modificati rispetto a quelli predisposti dall'amministratore.

In particolare, i condomini intervenuti avevano creato due distinti consuntivi e preventivi per ogni esercizio, ignorando l'importo complessivo dei consumi per il riscaldamento accertati dall'amministratore ed applicando importi inferiori senza alcuna giustificazione.

Inoltre erano stati disattesi i criteri di ripartizione delle spese per il riscaldamento sempre adottati e soppresso il fondo morosi previsto dall'amministratore.

I documenti contabili modificati non erano stati allegati all'avviso di convocazione, ma trasmessi via mail all'amministratore durante l'assemblea stessa, con richiesta di riportarli integralmente a verbale. L'assemblea aveva quindi approvato tali bilanci nella medesima seduta.

La decisione

Il Tribunale ha accolto le domande dei ricorrenti, annullando le deliberazioni impugnate. Il giudice ha rilevato che "non è ammesso che, pur in presenza dell'amministratore in carica, alcuni condòmini, ancorché rappresentino la maggioranza del condominio, possano predisporre e approvare un loro consuntivo e preventivo diverso da quello redatto dall'amministratore", precisando che le attribuzioni dell'assemblea sono circoscritte alla verifica e all'applicazione in concreto dei criteri stabiliti dalla legge.

"Nel caso in esame, la decisione di separare il bilancio ordinario da quello del riscaldamento e di modificare i due bilanci è stata presa di propria iniziativa dalla maggioranza dell'assemblea, impedendo di fatto ai condomini [...] di poterli consultare prima della convocazione dell'assemblea in modo da poterli discutere."

"Rispetto ai bilanci predisposti sono state apportate consistenti modifiche senza alcuna motivazione probatoria e secondo una mera soggettiva interpretazione da parte della maggioranza che li ha approvati."

Il Tribunale ha richiamato l'articolo 1130-bis c.c., precisando che solo l'amministratore può redigere il rendiconto (consuntivo e preventivo) ed eventualmente il nuovo amministratore in caso di revoca o dimissioni. Le variazioni al bilancio iniziale non possono essere apportate "seduta stante", ma occorre informare anche i condomini assenti: "occorre quindi mettergli a disposizione il nuovo documento contabile con le modifiche apportate e poi discutere e votare, in una successiva seduta, il bilancio così ripresentato".

Il giudice ha inoltre evidenziato che "non è possibile modificare e poi approvare il documento rielaborato nella medesima riunione perché verrebbero lesi i diritti degli assenti". Il punto relativo alla discussione ed approvazione dei nuovi bilanci deve essere inserito nell'ordine del giorno della successiva assemblea affinché tutti siano messi a conoscenza dell'argomento.

È stata, inoltre, rigettata l'eccezione di cessazione della materia del contendere formulata in relazione al punto 5 dell'o.d.g., poiché la successiva delibera del 2 novembre 2023 non aveva identico contenuto rispetto a quella impugnata.

L'annullamento delle deliberazioni è stato disposto per i vizi procedurali e per la disapplicazione in concreto dei criteri legali o convenzionali di riparto (artt. 1123 ss. c.c.), che l'assemblea non può modificare a maggioranza.

I riferimenti giurisprudenziali

Il provvedimento richiama:

  • Cass. civ., sez. II, n. 29071/2023: "sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione".
  • Cass. civ., sez. II, n. 1059/2022: "le attribuzioni dell'assemblea sono circoscritte alla verifica ed all'applicazione in concreto dei criteri stabiliti dalla legge".
  • Cass., ord., n. 23893/2024: "l'amministratore non è obbligato a depositare preventivamente il rendiconto condominiale né a trasmettere la documentazione giustificativa delle spese a tutti i condomini", ferma la piena tutela del diritto d'accesso alla documentazione.
  • Tribunale Roma n. 16749/2021 (citata): "tra i poteri dell'assemblea vi è anche quello di procedere ad eventuali modifiche o correzioni al rendiconto predisposto dall'amministratore; tuttavia tali variazioni devono essere oggetto di nuova convocazione".
  • Cass., ord., n. 10847/2020: sulla cessazione della materia del contendere solo se la nuova deliberazione abbia identico contenuto rispetto a quella impugnata.

Considerazioni conclusive

L'approvazione assembleare di bilanci condominiali diversi da quelli predisposti dall'amministratore, senza preventiva comunicazione agli altri condomini, viola sia i diritti informativi degli assenti sia le attribuzioni proprie dell'amministratore ex art. 1130-bis c.c.. La sentenza conferma che eventuali modifiche ai documenti contabili devono essere oggetto di nuova convocazione con specifico inserimento nell'ordine del giorno, affinché tutti i condomini possano esercitare pienamente il diritto d'informativa e partecipare consapevolmente alla decisione.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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