Può accadere che al termine dell'esercizio annuale di gestione, in sede di bilancio consuntivo, risultino dei residui attivi e che l'assemblea decida di destinare le relative somme in un fondo cassa cui attingervi per far fronte ad eventuali oneri economici futuri, a carico del condominio.
Ci si chiede, pertanto, se l'assemblea possa validamente istituire un fondo cassa per le spese ordinarie utilizzando il residuo attivo della gestione oppure debba obbligatoriamente riaccreditare le somme ai singoli condòmini o compensarle con le quote da questi dovute.
Sul punto, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23893/2024, ha fornito importanti chiarimenti.
Fatto e decisione
Alcuni condòmini convenivano in giudizio il condominio dinanzi al Tribunale di Larino Sez. distaccata di Termoli, chiedendo l'annullamento di una delibera di approvazione del bilancio consuntivo perché approvata nonostante l'omesso invio del prospetto di bilancio, la mancata indicazione, nei documenti presentati in sede assembleare, di tutti gli elementi essenziali del bilancio, nonché la mancata produzione da parte dell'amministratore dei giustificativi delle spese effettuate nell'annualità di riferimento.
Il Tribunale annullava la delibera nella parte in cui era stato approvato il bilancio consuntivo, affermando che illegittimamente l'assemblea aveva deliberato di utilizzare il relativo residuo attivo nell'esercizio successivo, istituendo un fondo cassa.
La pronuncia, impugnata dal condominio, veniva integralmente riformata dalla Corte d'appello di Campobasso, sull'assunto che l'istituzione di un fondo cassa per le spese ordinarie rientrava nel potere discrezionale dell'assemblea, non sindacabile dal giudice, e la relativa deliberazione non pregiudicava l'interesse dei condomini alla corretta gestione del condominio o il loro diritto proporzionale al riaccredito (o scomputo) delle somme.
La Corte riteneva che non fosse necessario nella convocazione dell'assemblea l'inserimento dell'argomento relativo all'istituzione del fondo cassa qualora prevista dall'approvazione del rendiconto né che fosse obbligatorio per l'amministratore allegare all'ordine del giorno la documentazione giustificativa del bilancio, essendo tenuto soltanto a consentire ai condòmini, su espressa richiesta, di prendere visione o estrarne copia a loro spese; richiesta che non era stata mai avanzata.
I condòmini soccombenti, pertanto, ricorrevano in cassazione rilevando, tra l'altro, che la delibera impugnata non aveva realmente istituito un fondo cassa, ma aveva deliberato su un avanzo di cassa oggetto di riporto degli ultimi due anni, come comprovato dal verbale assembleare.
Evidenziavano, altresì, la mancata indicazione dell'importo dei crediti spettanti a ciascun condomino oltre alla mancata indicazione tra le materie all'ordine del giorno dell'istituzione del fondo cassa.
La Cassazione ha ritenuto di condividere la decisione di secondo grado.
Secondo la Suprema Corte, come argomentato dalla Corte d'Appello, l'assemblea ha il potere discrezionale di deliberare circa l'utilizzazione di un avanzo di gestione, salvo un eventuale eccesso di potere, e che non occorre inserire all'ordine del giorno la costituzione del fondo cassa, essendo sufficiente che sia prevista l'approvazione del rendiconto, rimanendo a carico del singolo l'eventuale richiesta all'amministratore di rilascio dei giustificativi di spese ( richiesta che, nel caso di specie, non era stata avanzata).
La Corte di Cassazione ha, altresì, evidenziato che qualora l'assemblea istituisca un fondo cassa non deve obbligatoriamente prevedere il riaccredito delle somme quale unica modalità di impiego e non deve specificare quali somme, su quei residui, competano ai singoli, in modo da rendere verificabile la successiva compensazione.
Considerazioni conclusive
L'assemblea ha il potere discrezionale di deliberare circa l'utilizzazione di un avanzo di gestione.
L'assemblea che istituisca un fondo cassa condominiale non deve obbligatoriamente prevedere il riaccredito delle somme quale unica modalità di impiego né deve specificare quali somme competano ai singoli condomini, in modo da rendere verificabile la successiva compensazione.
Invero, non è richiesta l'espressione in cifre delle somme spettanti a ciascun comproprietario a pena di annullabilità, essendo possibile stabilirne l'entità e procedere alle opportune verifiche sulla correttezza della successiva compensazione sulla base della documentazione contabile pienamente esplicativa (Cass. n. 25900/2022).
Nulla cambia per il singolo se le somme gli siano subito riaccreditate o siano invece scomputate dalle spese effettuate nell'annualità successiva (Cass. n. 3043/2021).
La previsione di un fondo cassa alimentato con le anticipazioni da parte dei condomini o con l'accantonamento di eventuali entrate è, pertanto, del tutto legittima e non viola la necessaria dimensione annuale della gestione condominiale (Cass. n. 12638/2020).
L'istituzione di un fondo cassa per le spese ordinarie rientra quindi nel potere discrezionale dell'assemblea, non sindacabile dal giudice e la relativa deliberazione non pregiudica l'interesse dei condomini alla corretta gestione del condominio o il loro diritto proporzionale al riaccredito (o scomputo) delle somme, non essendo necessario nella convocazione dell'assemblea l'inserimento dell'argomento relativo all'istituzione del fondo cassa qualora prevista dall'approvazione del rendiconto.
Non sussiste, neppure, l'obbligo per l'amministratore di allegare all'ordine del giorno la documentazione giustificativa del bilancio, essendo questi tenuto soltanto a consentire ai condomini che ne facciano richiesta di prendere visione o estrarne copia a loro spese, gravando su questi ultimi l'onere di dimostrare che l'amministratore non ha consentito di esercitare detta facoltà (Cass. n. 1544/2004; Cass. n. 12650/2008; Cass. n. 16667/2017; Cass. n. 15996/2020).
Non è necessario, per la validità dell'approvazione del consuntivo, che la relativa contabilità sia tenuta dall'amministratore con il medesimo rigore richiesto per i bilanci delle società, essendo sufficiente che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione; né si richiede che queste voci siano trascritte nel verbale assembleare, ovvero siano oggetto di analitico dibattito ed esame alla stregua della documentazione giustificativa: rientra nei poteri dell'organo deliberativo la facoltà di procedere sinteticamente all'approvazione, prestando fede ai dati forniti dall'amministratore alla stregua della documentazione giustificativa (Cass. civ., sez. II, 02/09/2022, n. 25900).
