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Gli eredi che hanno accettato tacitamente l'eredità pagano le spese condominiali del defunto

Il condominio può agire in giudicio per far accertare l'accettazione per fatti concludenti e ottenere la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari.

Avv. Gianfranco Di Rago 
02 Set. 2024

In caso di decesso del condomino che non sia seguito da un'espressa accettazione dell'eredità da parte degli eredi l'amministratore condominiale può agire in giudizio per far accertare l'accettazione per fatti concludenti e ottenere la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari.

In tal modo il condominio avrà formalmente dei nuovi condomini da iscrivere nel registro di anagrafe e, soprattutto, gli stessi saranno tenuti a pagare le spese condominiali non versare dalla defunta e quelle successive al decesso della stessa.

Questo quanto emerge dalla recente sentenza n. 12494 del Tribunale di Roma, pubblicata lo scorso 23 luglio 2024.

Fatto e decisione

Nella specie un condominio risultava essere creditore nei confronti di due sorelle, figlie di una condomina defunta, per il mancato pagamento degli oneri condominiali in ragione di due decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi.

Tuttavia nel corso del procedimento esecutivo immobiliare che si era reso necessario a fronte del mancato pagamento del dovuto era stata accertata la mancata trascrizione sull'unità immobiliare sita in condominio di qualsivoglia atto di accettazione di eredità.

Tuttavia il condominio sosteneva che le chiamate all'eredità avevano posto in essere nel tempo forme inequivocabili di accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c. E, infatti, una delle sorelle della defunta aveva presentato in Comune la dichiarazione di successione per atto notorio, indicando quale ulteriore legittimata la propria sorella.

Inoltre le stesse avevano provveduto a volturare al catasto a loro nome, ciascuna nella misura della metà, la proprietà dell'unità immobiliare sita in condominio in ragione della denuncia di successione presentata.

Una delle sorelle aveva poi trasferito la propria residenza presso il suddetto immobile, nel quale tra l'altro ancor prima della morte della madre.

Sulla base di quanto sopra il condominio aveva quindi agito dinanzi al Tribunale di Roma per ottenere sentenza che dichiarasse aperta la successione della condomina defunta, accertasse e dichiarasse l'accettazione tacita delle predette figlie per l'eredità della defunta madre, avendo le stesse compiuto atti considerati forme inequivoche di accettazione tacita dell'eredità ai sensi e per gli effetti dell'art. 476 c.c., ordinasse quindi all'Agenzia del Territorio la trascrizione del provvedimento.

Considerazioni conclusive

Il Tribunale di Roma ha ritenuto la domanda fondata. Il Giudice ha evidenziato che l'accettazione tacita di eredità - che si verifica quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede - può essere desunta anche dal comportamento del chiamato che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare.

Nella specie il compimento della voltura catastale risultava inequivocabilmente significativo in tal senso. L'accettazione tacita di eredità, infatti, può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale.

Quest'ultima rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi e della titolarità del diritto reale pignorato.

Nel caso di specie risultava documentato che le resistenti avevano provveduto a effettuare la voltura catastale dell'immobile in seguito al decesso della madre, che ne era proprietaria. Tale ultima condotta, sempre secondo il Tribunale, con i conseguenti effetti obbligatori di natura civilistica, forniva prova concreta della volontà delle chiamate di accettare l'eredità.

Inoltre dal certificato storico di residenza risultava che una delle due sorelle era residente presso l'immobile in questione.

Ancora, quali condotte indicative dell'accettazione tacita, vi erano la prosecuzione in riassunzione quali eredi del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio nei confronti della defunta e avente a oggetto il pagamento degli oneri condominiali.

Per tutti questi motivi il Tribunale di Roma ha quindi integralmente accolto le domande presentate dal condominio..

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