Con la sentenza n. 47 del 6 febbraio 2026 il Tribunale di Varese ha affrontato le principali questioni sostanziali e processuali della divisione ereditaria, soffermandosi in particolare sulle modalità di scioglimento della comunione in presenza di un bene non comodamente divisibile in natura, sui criteri di imputazione delle spese anticipate da un coerede, sulla distinzione tra anticipazioni su debiti ereditari, ripetibili pro quota e debiti ereditari di natura tributaria i quali non integrano passività ereditarie in senso proprio, salvo prova di una volontà di anticipazione anche per conto degli altri coeredi.
Fatto e decisione
Una coerede agiva in giudizio chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria esistente con la sorella su un immobile situato all'interno di un complesso condominiale, derivante dalla successione ereditaria paterna.
L'attrice deduceva di aver interesse alla divisione della comunione ereditaria a causa dei costi e degli oneri di gestione del bene; di aver sostenuto numerose spese condominiali in via esclusiva di cui chiedeva il rimborso pro quota da parte della convenuta.
In corso di causa, veniva disposta una CTU che accertava l'indivisibilità in natura dell'immobile, il valore attuale del bene nonché la pertinenza di una parte delle spese sostenute dall'attrice.
Si costituiva tardivamente la convenuta la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea limitandosi a contestazioni generiche circa la presenza di danni all'immobile.
Il Tribunale ha accertato il diritto allo scioglimento della comunione ereditaria, non contestato tra le parti e, sulla base delle conclusioni del CTU, in considerazione della non comoda divisibilità dell'immobile lo ha attribuito all'attrice ponendo a carico della stessa la somma di Euro 27.659,56 a titolo di conguaglio in favore della sorella convenuta.
In particolare, il giudice ha determinato il valore del compendio immobiliare in Euro 76.720,00 nonché ha stabilito la quota ideale di ciascun condividente sul compendio indiviso pari a ½ ciascuno e quindi ad Euro 38.600. Alla quota di parte attrice ha aggiunto poi, la somma di Euro 10.700,44 (corrispettivamente detratta dalla quota di parte convenuta), relativa alle spese sostenute dall'attrice per la gestione dell'immobile ( comprensiva della quota relativa alle spese di divisione) con la conseguenza che ha determinato le quote effettive di eredità spettanti alle parti in: Euro 49.060,44 per l'attrice; ed Euro 27.659,56 per la convenuta ( quest'ultima somma, dunque, è stata posta a carico dell'attrice a titolo di conguaglio per aver ricevuto l'assegnazione dell'intero immobile).
Considerazioni conclusive
Il Tribunale ha proceduto allo scioglimento della comunione ereditaria sul bene oggetto di proprietà indivisa secondo il seguente iter logico giuridico: 1) valutazione all'attualità del cespite ereditario; 2) imputazione dei debiti verso il de cuius o verso i coeredi: delle spese connesse all'immobile in comproprietà ereditaria e delle spese necessarie alla divisione; 4) individuazione delle quote di comproprietà e quomodo dividendum sit in considerazione della indivisibilità in natura del bene.
Invero, il giudizio di divisione può suddividersi in due fasi principali: la fase dell'"an dividendum sit" finalizzata a stabilire se sussistano i presupposti per sciogliere la comunione ereditaria e la fase di " quomodo dividendum sit" finalizzata a determinare le modalità concrete di divisione o vendita dei beni.
La prima fase si caratterizza per l'accertamento del diritto alla divisione e dell'estensione della massa ereditaria e del suo valore.
In ordine alla valutazione del cespite ereditario, occorre evidenziare che questa debba essere effettuata all'attualità, secondo l'acquisito principio giurisprudenziale a mente del quale "la finalità del giudizio divisorio è assicurare la formazione di porzioni di valore corrispondente alle quote; a tal fine deve procedersi alla stima del bene e, se risulti effettuata in epoca troppo antecedente alla decisione, alla rivalutazione dell'entità monetaria del bene precedentemente stabilita o ad una nuova stima del bene in relazione all'effettivo attuale prezzo di mercato; peraltro se nel tempo intercorso tra la stima e la decisione, per la stasi del mercato o per il minor apprezzamento del bene in relazione alle sue caratteristiche, si accerti che nessun mutamento di valore sia intervenuto rispetto all'epoca della consulenza, nonostante il verificarsi della svalutazione monetaria, non è necessario alcun adeguamento dell'originario valore di stima" (in questi termini: Cass. sez. II, sent. 24 luglio 2000, n. 9659; più di recente: Cass., sez. II, sent. 27 settembre 2022, n. 28138; Cass. sez. II, ord. 24 aprile 2025. n. 10757).
Ruolo decisivo nel giudizio divisorio è attribuito alla consulenza tecnica d'ufficio volta alla stima del valore attuale del bene, all'accertamento dell'eventuale divisibilità in natura, alla selezione delle spese effettivamente imputabili alla comunione ereditaria.
Una volta accertato il diritto alla divisione, stabilito se il bene è divisibile o meno in natura ed effettuata la stima del suo valore, occorre stabilire quali spese anticipate da un coerede possano essere imputate verso il de cuius o verso l'altro coerede distinguendo tra: 1) spese connesse all'immobile comune e 2) spese necessarie alla divisione.
Quanto alle spese connesse all'immobile comune, occorre distinguere tra: spese inerenti alla gestione e tributi di natura personale (IMU e TASI).
Invero, mentre costituisce principio acquisito quello per cui le spese inerenti ad un immobile in comunione ereditaria, allorché sostenute da un solo erede, costituiscono anticipazioni che si traducono in un debito dell'eredità, con la conseguenza che ciascuna parte deve ugualmente concorrere per la stessa quota al pagamento dei debiti ereditari; per i tributi personali quali Imu e Tasi occorre provare di averli anticipati anche per conto dell'altro coerede.
In ordine a quest'ultime spese, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità "per l'IMU non vi è un'espressa deroga al principio generale della ripartizione pro quota tra i coeredi del debito del de cuius.
Per cui, in tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 cod. civ., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie" (Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11097/2025). Analogo principio trova applicazione per la TASI.
In applicazione di tale principio della giurisprudenza tributaria, il Tribunale ha ritenuto che, poiché resta salva la possibilità di pagamenti volontari da parte di un coerede con successiva rivalsa nei confronti dell'altro, occorre provare l'effettiva volontà del coerede di anticipare le quote di IMU e TASI gravanti sull'altro coerede; prova che nel caso di specie non era stata fornita dall'attrice nei confronti della sorella convenuta.
Quanto alle spese necessarie alla divisione, ossia le spese già sostenute dall'attore nell'interesse della massa ereditaria "per" e "nel" corso del giudizio di divisione, il Tribunale ha ricordato come esse debbano gravare sulle parti in proporzione alle rispettive quote in quanto sostenute nell'interesse comune.
Invero, secondo il più recente e consolidato orientamento della Cassazione, le spese necessarie alla divisione non sono regolate dal generale principio della soccombenza, ma devono gravare a carico della massa in proporzione alle rispettive quote di comproprietà, con ciò intendendosi che ogni condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa pro quota alle spese comuni, essendosi il giudizio svolto nel comune interesse delle parti (cfr. Cass. 18.10.2001 n. 12758, Cass. civ. 20.07.1965 n. 1664).
Vi rientrano le spese per la C.T.U. svolta nel giudizio divisorio; le spese per la registrazione della sentenza; le spese per la trascrizione della domanda giudiziale, nonché le spese di conformità catastale dell'immobile ereditario. Non vi rientrano, invece, i compensi per la fase di mediazione esperita dalle parti, che sono assimilati alle spese di lite (Cass., ord. 21 novembre 2023, n. 32306).
In ordine alla seconda fase del giudizio divisorio caratterizzata dalle modalità di attuazione della divisione, il Tribunale ha ricordato che, in caso di immobile non comodamente divisibile in natura, va privilegiata, coerentemente con l'art. 720 c.c., l'assegnazione del bene rispetto alla vendita forzata, considerata soluzione residuale.
E ciò, anche nel caso in cui, come nella specie, l'istanza di assegnazione sia intervenuta solo in sede di comparsa conclusionale alla luce del principio secondo cui "costituisce diritto delle parti del giudizio divisorio quello di mutare, anche in sede di appello, le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione" (ex multis: Cass. civ. 17 aprile 2013 n. 9367; Cass. civ., 25 maggio 2016 n. 10856).
In conclusione, in tema di divisione ereditaria con particolare riferimento ad un immobile non comodamente divisibile in natura, deve privilegiarsi l'assegnazione del bene al condividente che ne faccia richiesta con conguaglio in favore dell'altro. Le spese sostenute da un coerede per la gestione dell'immobile comune costituiscono anticipazioni su debiti ereditari e sono imputabili pro quota, mentre i tributi come Imu e Tasi non sono rimborsabili in difetto di prova di una volontà di anticipazione anche per conto dell'altro coerede; le spese di Ctu gravano sulla massa in proporzione alle quote, mentre le spese di lite possono essere compensate in considerazione del fatto che il diritto allo scioglimento della comunione e divisione ha natura potestativa, atteso che l'altra parte vi è soggetta e non può opporvisi, sicché non può insorgere una posizione di soccombenza di una parte rispetto all'altra, salvo che siano sollevate contestazioni (sui comproprietari obbligati in solido nei confronti del condominio).
