La presentazione di una denuncia nei confronti del condomino non comporta automaticamente responsabilità civile: l'amministratore‑denunciante risponde solo quando agisce con dolo, cioè sapendo che le accuse sono false. Se dagli atti emerge che i fatti contestati erano veri e che la denuncia è stata sporta pur conoscendo l'innocenza dell'accusato, si configura la responsabilità civile da calunnia e il conseguente obbligo di risarcire i danni. È questo l'interessante principio affermato dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 1099 del 23 gennaio 2026.
La vicenda
La vicenda trae origine da un acceso conflitto condominiale. L'attrice, un'esperta contabile, incaricata dall'assemblea insieme ad altri condomini di verificare la contabilità del condominio per l'anno 2013, predisponeva una relazione dalla quale emergevano gravi irregolarità nella gestione dell'amministratore. I risultati dell'attività di controllo venivano esposti in bacheca, come richiesto dall'assemblea. A quel punto l'amministratore reagiva presentando una denuncia-querela per diffamazione aggravata nei confronti dei firmatari dell'avviso, accusandoli di aver diffuso informazioni false e lesive della sua reputazione.
La denuncia dava avvio a un procedimento penale a carico dell'attrice, conclusosi con richiesta di archiviazione da parte del PM e successiva conferma del GIP, il quale aveva riconosciuto la veridicità dei rilievi contabili esposti. A seguito dell'opposizione dell'amministratore, il GIP ribadiva che i fatti comunicati ai condomini erano veri e che i firmatari avevano agito nell'esecuzione del mandato assembleare. Successivamente, su impulso del PM, veniva aperto un procedimento penale per calunnia nei confronti dell'amministratore, poi definito con sentenza di non luogo a procedere per prescrizione del reato.
Ritenendo di aver subito un grave pregiudizio personale e professionale a causa della denuncia infondata, l'attrice citava davanti al Tribunale (civile) l'amministratore-denunciante, chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali e il rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale. Il convenuto, costituitosi tardivamente, contestava ogni addebito sostenendo che la denuncia non poteva comportare responsabilità civile se non in presenza di dolo, e che l'attrice non aveva provato né la falsità delle accuse né il danno lamentato.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale ha precisato che la semplice presentazione di una denuncia non comporta responsabilità civile, salvo che il denunciante abbia agito con dolo, cioè nella consapevolezza dell'innocenza dell'accusato. Alla luce di questo principio, il giudice romano ha messo in rilievo come le prove raccolte nel procedimento penale (in particolare la richiesta di archiviazione del PM, l'ordinanza del GIP e la relazione del revisore nominato dai condomini) dimostrassero che le irregolarità contabili denunciate dall'attrice erano reali e documentate. L'amministratore, invece, aveva attribuito ai firmatari dell'avviso un comportamento diffamatorio pur sapendo che le informazioni esposte erano vere. Il Tribunale ha ritenuto provata la consapevolezza della falsità delle accuse e, quindi, la presenza del dolo necessario per configurare la responsabilità civile da calunnia. Quanto al danno, il giudice romano ha riconosciuto, anche sulla base di presunzioni e della documentazione medica prodotta, il turbamento interiore, l'ansia e la sofferenza patiti dall'attrice a causa dell'ingiusta esposizione a un procedimento penale. La liquidazione è avvenuta in via equitativa nella misura di € 10.000,00, somma attualizzata. Trattandosi di debito di valore, il Tribunale applica il criterio della devalutazione al momento del fatto (maggio 2014), della rivalutazione anno per anno e degli interessi legali a titolo di lucro cessante fino alla data della sentenza, con ulteriori interessi legali fino al pagamento.
Viene invece respinta la domanda di rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale, poiché l'attrice non ha fornito prova dell'effettivo esborso né ha depositato fatture o quietanze. In conclusione, il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria per il danno non patrimoniale e condannato il convenuto al pagamento della somma liquidata e alle spese di lite, rigettando ogni altra richiesta.
Considerazioni conclusive
La calunnia, prevista dall'art. 368 del codice penale, è un reato molto più grave della diffamazione. Tale reato si configura quando una persona accusa qualcuno di aver commesso un reato pur sapendo con certezza che è innocente, e lo fa davanti all'autorità giudiziaria o di polizia, attraverso una denuncia, una querela o un esposto formale. Non basta quindi offendere la reputazione di qualcuno: per parlare di calunnia è necessario attribuire un reato ben preciso (come un furto, una truffa o delle lesioni) a una persona che si sa non averlo commesso.
Ai fini della calunnia non è necessario che contro la persona accusata si apra davvero un procedimento penale. È sufficiente che la falsa incolpazione sia, di per sé, idonea a far partire l'azione penale, cioè che contenga tutti gli elementi necessari per individuare senza dubbi il presunto autore del reato.
Solo quando l'accusa è talmente assurda o inverosimile da non poter essere presa sul serio da nessuna autorità (perché contraria alla logica e al buon senso) si può escludere l'elemento materiale della calunnia. In tutti gli altri casi, anche senza un vero procedimento penale, la calunnia è configurabile (Cass. civ., sez. VI, 09/01/2026, n. 8671).
Le conseguenze penali sono particolarmente severe. Chi calunnia rischia la reclusione da due a sei anni e il reato è procedibile d'ufficio, quindi non serve alcuna querela della vittima.
È importante ricordare che la prescrizione del reato non cancella la falsità dell'accusa.
Anche se il processo penale si chiude per prescrizione, ciò non impedisce alla persona ingiustamente accusata di agire in sede civile per ottenere il risarcimento del danno. La responsabilità civile, infatti, può essere accertata anche quando il giudice penale non arriva a una sentenza di merito.
Questo significa che la vittima può comunque chiedere il ristoro dei danni patrimoniali e non subiti. In ogni caso quando l'ingiusta esposizione a un procedimento penale ha provocato ansia, stress, sofferenza o ripercussioni sulla vita personale e professionale, il giudice può riconoscere il danno non patrimoniale anche sulla base di presunzioni e documentazione medica, e liquidarlo in via equitativa. Secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. è certamente risarcibile anche in caso di illecito civile. Tuttavia, per poter essere liquidato autonomamente deve essere specificamente provato.
