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Il condominio risponde dell'infortunio se affida lavori pericolosi senza organizzare la sicurezza

L'affidamento anche occasionale di lavori pericolosi espone il condominio a responsabilità se il rischio era conoscibile e prevenibile.

CondominioWeb Lex AI 
14 Mag. 2026

Il committente che affida lavori da eseguire in un luogo nella propria sfera di controllo assume obblighi di prevenzione, informazione e coordinamento, anche quando l'attività sia svolta da prestatori d'opera non subordinati o occasionali. Se il rischio è specifico, conoscibile e governabile prima dell'avvio dei lavori, l'omessa valutazione delle condizioni di sicurezza può fondare responsabilità civile, ferma la riduzione del risarcimento quando la condotta imprudente del danneggiato abbia concorso causalmente all'evento.

La Corte d'Appello di Bari, Terza Sezione civile, nel giudizio n. 339/2025 R.G., con sentenza decisa il 1° aprile 2026 e depositata il 21 aprile 2026, ha riformato parzialmente la decisione di primo grado, affermando la responsabilità del condominio nella misura del 50% per le gravissime lesioni subite da due soggetti incaricati della potatura di alberi posti in area comune, in prossimità di una linea elettrica aerea di media tensione.

La vicenda

Due condomini svolgevano lavori di manutenzione del giardino comune, consistenti nella potatura di alberi ad alto fusto collocati lungo il confine dell'area condominiale. In prossimità della vegetazione correva una linea elettrica aerea di media tensione, con conduttori alimentati a 20.000 Volt. Durante l'attività, eseguita con impalcatura mobile, scale in alluminio e cesoia telescopica, uno dei due veniva folgorato; l'altro, che si trovava nelle immediate vicinanze, subiva a sua volta gli effetti della scarica.

I danneggiati convenivano in giudizio il condominio e il gestore della linea elettrica, deducendo la responsabilità solidale di entrambi: del gestore, quale proprietario ed esercente dell'elettrodotto; del condominio, per avere omesso di adottare le misure necessarie alla tutela dell'incolumità di chi operava sulle parti comuni.

Il Tribunale rigettava la domanda nei confronti di entrambi i convenuti. In appello, la responsabilità del gestore veniva esclusa, mentre il condominio veniva ritenuto responsabile in concorso con i danneggiati.

La decisione

La Corte ha anzitutto ricostruito la dinamica dell'infortunio, valorizzando la CTU tecnica e la documentazione redatta nell'immediatezza del fatto. La tesi della mera folgorazione per induzione, senza contatto, non è stata ritenuta provata. La ricostruzione più plausibile è stata individuata nel contatto tra la cesoia telescopica e il conduttore elettrico.

La motivazione è particolarmente significativa nella parte in cui evidenzia che la linea era formalmente conforme alle distanze prescritte, che gli alberi non risultavano a contatto con i conduttori e che la presenza dei cavi era visibile:

"Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto, in difetto di prova di una diversa dinamica, che la folgorazione sia stata causata dal contatto tra il cavo elettrico (posto a oltre 6 mt. di altezza) e la cesoia con bastone telescopico [...] mentre si trovava in cima alla scala più lunga".

Quanto al gestore dell'elettrodotto, la Corte ha confermato l'esclusione di responsabilità. L'impianto era risultato conforme alla normativa tecnica di settore; inoltre, l'atto costitutivo della servitù poneva a carico del proprietario del fondo l'onere di provvedere periodicamente al capitozzamento delle piante e al taglio dei rami, con possibilità di chiedere l'intervento dell'ente gestore per le opportune cautele in caso di operazioni pericolose.

La posizione del condominio è stata invece valutata diversamente. La Corte ha ritenuto provato che i lavori fossero svolti su incarico e nell'interesse del condominio, sulla base delle dichiarazioni testimoniali e delle dichiarazioni rese nell'immediatezza del sinistro da chi si occupava della gestione condominiale. Rileva anche la sentenza di applicazione della pena su richiesta pronunciata in sede penale nei confronti dell'amministratore, non come giudicato vincolante, ma come elemento di prova valutabile nel giudizio civile.

La Corte ha superato l'impostazione del primo giudice, che aveva concentrato l'attenzione sull'assenza di un rapporto di lavoro subordinato. Secondo il giudice d'appello, la posizione di garanzia del committente non dipende esclusivamente dalla subordinazione, ma dalla concreta riferibilità dell'attività alla sua sfera organizzativa e di controllo:

"Il Tribunale ha infatti erroneamente subordinato l'operatività degli obblighi di prevenzione alla sussistenza di un rapporto lavorativo in senso stretto, omettendo di considerare che la normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008 individua una posizione di garanzia autonoma in capo al committente, fondata non sul tipo di contratto, bensì sulla concreta ingerenza organizzativa e sulla riferibilità dell'attività alla sfera di controllo del soggetto obbligato".

In tale prospettiva, il condominio è stato qualificato sia come custode delle aree comuni, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia come committente dei lavori. Da un lato, era tenuto a vigilare sulle condizioni di sicurezza delle parti comuni; dall'altro, doveva valutare il rischio elettrico, coordinarsi con il gestore della linea per l'eventuale messa in sicurezza e imporre cautele adeguate prima dell'esecuzione di un'attività intrinsecamente pericolosa.

La Corte ha richiamato, in particolare, l'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in tema di verifica dell'idoneità tecnico-professionale, informazioni sui rischi specifici, cooperazione e coordinamento, nonché l'art. 83 del medesimo decreto, che vieta l'esecuzione di lavori non elettrici in prossimità di linee elettriche o parti attive non protette, a distanze inferiori ai limiti di sicurezza, salvo l'adozione di idonee disposizioni organizzative e procedurali.

La responsabilità del condominio è stata tuttavia limitata al 50%. I danneggiati avevano operato in prossimità di cavi visibili, utilizzando strumenti metallici in elevazione, scale in alluminio e cesoie, senza adeguati dispositivi di protezione, in condizioni ambientali sfavorevoli e senza richiedere, tramite il condominio, la preventiva messa in sicurezza della linea. Tale condotta è stata ritenuta gravemente imprudente e causalmente rilevante ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.

Il condominio è stato quindi condannato al risarcimento, nella misura del 50%, dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai danneggiati, liquidati rispettivamente in € 400.673,88 e in € 439.319,37, oltre rivalutazione e interessi secondo i criteri indicati in motivazione.

I riferimenti giurisprudenziali

  • Cass. civ., sez. III, n. 20170/2018; Cass. civ. n. 15889/2011: la sentenza di patteggiamento non fa stato nel giudizio civile, ma costituisce un elemento probatorio che il giudice civile può valutare, poiché presuppone l'esclusione delle cause di proscioglimento e una verifica della qualificazione giuridica del fatto.
  • Cass. pen., sez. IV, 29 aprile 2025, n. 22013; Cass. pen., sez. IV, 23 aprile 2025, n. 18169: il committente che affida lavori anche mediante prestazione d'opera assume obblighi di verifica dell'idoneità tecnico-professionale e di informazione sui rischi specifici dell'ambiente in cui l'attività deve essere svolta.
  • Cass. pen., sez. IV, 14 marzo 2024, n. 17679: la posizione di garanzia del committente può configurarsi anche in relazione a lavori affidati in economia a lavoratori autonomi, quando l'attività rientri nella sua sfera di controllo e il rischio sia conoscibile e prevenibile.
  • Cass. pen., 17 febbraio 2020, n. 5946: il committente non è gravato da un controllo continuo e capillare sull'esecuzione dei lavori, ma deve verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'esecutore e l'incidenza concreta della propria condotta rispetto all'evento, tenendo conto della specificità dell'attività e della percepibilità del pericolo.
  • Cass. pen., 16 marzo 2021, n. 10136: la responsabilità dell'amministratore non può essere affermata in via automatica; occorre verificare se gli siano stati attribuiti poteri decisionali e di controllo tali da farne il soggetto concretamente titolare degli obblighi prevenzionistici.
  • Trib. Palermo, 9 maggio 2023, n. 1561: in caso di infortunio riconducibile all'omissione delle cautele imposte dalla normativa antinfortunistica, può rispondere anche il condominio committente, quando la scelta dell'impresa o la gestione del cantiere siano state negligenti.

Considerazioni conclusive

Il committente che affida lavori in un luogo ricadente nella propria sfera di controllo deve verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'esecutore, informarlo dei rischi specifici e organizzare le cautele necessarie quando il pericolo sia conoscibile prima dell'avvio dell'attività. Nel caso delle parti comuni condominiali, tale dovere si combina con la custodia dell'area e con la gestione dell'interesse comune, sicché l'affidamento anche informale o occasionale di un'attività pericolosa non consente di ignorare rischi evidenti, specifici e governabili.

La soluzione è coerente con l'indirizzo che configura la responsabilità del committente come una posizione di garanzia effettiva, ma non illimitata. La verifica dell'idoneità dell'esecutore, l'informazione sui rischi e il coordinamento preventivo rappresentano il nucleo degli obblighi rilevanti; non è invece richiesto un controllo minuto e continuativo su ogni fase materiale della lavorazione. In tal senso, può vedersi anche responsabilità del committente in caso di infortuni.

Il precedente che limita la responsabilità dell'amministratore ai casi in cui siano stati conferiti autonomia di azione e concreti poteri decisionali non contraddice questa impostazione, ma ne delimita il perimetro soggettivo. La responsabilità non deriva dalla sola qualifica formale di amministratore o di gestore, bensì dal ruolo concretamente assunto nell'affidamento dei lavori, nella scelta dei soggetti incaricati e nella prevenzione dei rischi. Sul punto v. anche responsabilità dell'amministratore nei lavori condominiali.

La responsabilità del condominio committente trova conferma quando l'infortunio sia collegato all'omissione di cautele antinfortunistiche esigibili, alla scelta di soggetti non adeguati o alla mancata organizzazione delle condizioni di sicurezza. Resta però necessario accertare in concreto il contributo causale dell'omissione e l'eventuale concorso del danneggiato: l'imprudenza di chi esegue i lavori può ridurre il risarcimento, ma non elide la responsabilità del committente quando il rischio era noto, specifico e prevenibile. In tema di omissione delle cautele nei lavori condominiali, v. anche infortunio e responsabilità del condominio committente.

Nel caso deciso, il rischio elettrico era visibile e stabilmente collegato all'area comune; l'attività era svolta nell'interesse del condominio; la messa in sicurezza della linea poteva essere richiesta prima dell'intervento. Questi elementi hanno fondato la responsabilità del condominio, mentre l'uso di scale e strumenti metallici in prossimità dei cavi, senza adeguate protezioni e in condizioni ambientali sfavorevoli, ha giustificato il concorso di colpa dei danneggiati nella misura del 50%.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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