Con la sentenza del 27 gennaio 2026 n.1241 il Tribunale di Napoli ha confermato il rigetto della pretesa di un professionista che chiedeva al condominio il pagamento del compenso per la redazione di un computo metrico, ritenendo non provata l'esistenza di un valido incarico contrattuale. Il passaggio decisivo riguarda la (in)sufficienza della delibera assembleare - priva di un chiaro riferimento al professionista - a far sorgere un'obbligazione di pagamento in capo alla collettività.
La vicenda
Nel giugno 2018 l'assemblea, discutendo dei lavori sulle parti comuni, prendeva in considerazione l'ipotesi di individuare un tecnico e deliberava che alla successiva riunione dovesse essere presentato un computo metrico relativo agli interventi da eseguire. Dal verbale richiamato in motivazione, tuttavia, non emerge l'attribuzione formale dell'incarico a uno specifico professionista né l'indicazione nominativa del contraente.
Alla riunione del 4 luglio 2018, preso atto che "l'unico documento presentato" era un computo metrico redatto dal professionista, l'assemblea stabiliva euro 900,00 quale prezzo massimo per l'incarico tecnico.
Successivamente, rilevato un vizio di convocazione della riunione del 4 luglio 2018, con delibera del 12 settembre 2018 il condominio annullava in autotutela la decisione assunta, all'unanimità dei presenti (come riportato in sentenza, con l'indicazione dei millesimi rappresentati).
Nonostante l'annullamento, il professionista - sostenendo di avere comunque svolto la prestazione - otteneva un decreto ingiuntivo dal Giudice di Pace per euro 1.032,00, fondato sulla fattura n. 21 del 20 novembre 2020. Il condominio proponeva opposizione e il giudice di primo grado la accoglieva, ritenendo insussistente un contratto tra le parti.
In appello, il professionista insisteva sostenendo che l'amministratore avesse conferito il mandato in occasione dell'assemblea del 14 giugno 2018.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato l'appello, condividendo integralmente la ricostruzione del giudice di prime cure e ribadendo che la documentazione assembleare non consente di ricavare un incarico contrattualmente vincolante in favore del professionista.
Il giudice ha premesso:
«Sulla scorta delle emergenze documentali appena richiamate, non può che confermarsi quanto giustamente statuito dal giudice di prime cure - con motivazione frutto di un ragionamento pienamente condivisibile, cui ben ci si può in questa sede integralmente riportare - in punto di accoglimento dell'opposizione proposta dall'appellato e rigetto delle pretese».
Quanto alla tesi del mandato conferito in assemblea, la motivazione è netta:
«Trattasi di affermazione in palese contrasto con il chiaro portato della prefata deliberazione - che in parte qua si è in precedenza trascritto - di cui l'appellante propone un'interpretazione del tutto parziale e fuorviante, contraria agli ordinari canoni ermeneutici».
Il punto centrale è la mancanza di un riferimento soggettivo al professionista nella delibera del giugno 2018, con conseguente impossibilità di farne derivare un'obbligazione di pagamento:
«Stando alla tesi sostenuta, infatti, ancorché la delibera [...] non contenga alcun riferimento al professionista appellante, cionondimeno essa sarebbe tale da far insorgere in capo al condominio appellato l'obbligazione di pagamento in suo favore del corrispettivo per l'opera svolta».
«In tal guisa, l'appellante finisce per pretendere di conferire valore negoziale ad un atto unilaterale privo finanche di riferimenti alla persona dell'altro contraente - ovvero al professionista ingiungente».
Il Tribunale chiarisce inoltre che non rileva, in sé, la natura "tecnica" del computo metrico, perché ciò che manca è la prova del rapporto negoziale che dovrebbe sorreggere la pretesa di pagamento: (per un caso analogo in cui l'amministratore-geometra, senza formale delibera, ha predisposto progetto e computo metrico senza maturare il diritto al compenso, si veda compenso non dovuto al geometra amministratore senza incarico formale).
«Sotto questo profilo, del tutto inconferente si palesa l'affermazione [...] secondo cui il computo metrico costituirebbe un atto tecnico che non richiederebbe approvazione assembleare, giacché nella specie non è in discussione la validità sul piano tecnico dell'opera prestata né l'utilità della stessa, quanto piuttosto il rapporto negoziale sottostante che vi avrebbe dato causa e di cui non vi è prova».
Coerentemente, la decisione conclude nel senso che, in difetto di prova di un incarico validamente conferito dal condominio, non può ritenersi sorto alcun obbligo di corrispettivo. In dispositivo, oltre al rigetto, la soccombenza viene regolata con condanna alle spese e con l'ulteriore statuizione sul contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
I riferimenti giurisprudenziali
La motivazione non richiama precedenti specifici di legittimità o di merito: il rigetto si fonda su una lettura strettamente documentale delle delibere e sull'assenza di prova dell'incarico.
Considerazioni conclusive
La pronuncia valorizza un dato pratico: la delibera assembleare che non individua chiaramente il professionista (o che, comunque, non consente di ricostruire un incarico riferibile al condominio) non basta, da sola, a fondare il diritto al compenso, anche se la prestazione risulta materialmente eseguita e utile.
In termini di fondamento normativo (distinto dal fatto concreto), il perimetro applicativo è quello delle regole sulla formazione del contratto e sull'onere della prova: chi agisce per il pagamento del corrispettivo deve dimostrare il titolo del credito e, quindi, l'esistenza dell'incarico e la sua riferibilità al condominio.
Su profili analoghi, in controversie di opposizione a decreto ingiuntivo aventi ad oggetto parcelle di professionisti, si rinvengono decisioni che insistono proprio sulla necessità di provare il conferimento dell'incarico e i relativi presupposti, come richiamato anche da Contestazione del compenso richiesto dal professionista, focus su onere probatorio .
Accanto a tale impostazione, esistono letture meno restrittive nei casi in cui l'incarico risulti comunque ricostruibile (anche per condotte concludenti) e la controparte, dopo avere beneficiato dell'attività, pretenda di differire indefinitamente ogni decisione sul pagamento: in tali ipotesi vengono valorizzati i canoni di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto e, in concreto, può essere riconosciuto il diritto al compenso, ferma la necessità di provare l'incarico o, quantomeno, gli elementi fattuali univoci che lo sorreggono. Sul tema, con specifico riguardo a prestazioni tecniche e alla prova dell'incarico, si veda anche Compenso del professionista e necessità di dimostrare l'incarico, con richiami a buona fede .
Resta fermo che, quando manchi la prova del contratto e non sia praticabile una tutela tipica, può venire in considerazione solo in via residuale azione di arricchimento senza causa, nei limiti e alle condizioni degli artt. 2041 e 2042 c.c. (assenza di altro rimedio e prova dell'arricchimento correlato). Nel caso deciso, tuttavia, il rigetto si fonda sulla mancanza di prova del rapporto negoziale e non su una disamina dei presupposti dell'indennizzo.
In definitiva, la motivazione si chiude con un passaggio coerente con l'intero impianto argomentativo:
«Non resta, pertanto, che rigettare l'appello».
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
