Quando l'amministratore è nominato dall'autorità giudiziaria per supplire all'inerzia dell'assemblea, la mancata preventiva quantificazione del compenso non determina, di per sé, la nullità della nomina. La specifica indicazione analitica dell'importo dovuto, prevista per la nomina e il rinnovo assembleare, risponde alla logica del contratto di amministrazione deliberato dai condomini; nell'incarico giudiziale, se il compenso non è stato pattuito, opera il criterio legale previsto per il mandato oneroso.
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2467 del 07 maggio 2026, ha rigettato l'impugnazione proposta contro alcune deliberazioni assembleari fondate sull'assunto che l'amministratore, nominato con decreto del Tribunale, non avesse indicato analiticamente il proprio compenso. La decisione separa con nettezza la disciplina della nomina assembleare da quella della nomina giudiziale e riconduce la determinazione del compenso dell'amministratore nominato dal giudice ai criteri dell'art. 1709 c.c.
La vicenda
L'impugnazione aveva ad oggetto più deliberazioni assembleari adottate dopo la nomina dell'amministratore con decreto giudiziale. La censura principale riguardava la mancata indicazione analitica dell'importo dovuto per l'attività svolta: da tale omissione l'attore faceva discendere la nullità della nomina dell'amministratore e, in via conseguenziale, l'invalidità delle deliberazioni convocate e assunte durante la sua gestione.
Il condominio aveva chiesto il rigetto della domanda, sostenendo la validità della nomina giudiziale e l'infondatezza della tesi secondo cui l'omessa preventiva specificazione del compenso avrebbe potuto produrre la nullità prevista per la nomina assembleare.
La decisione
Il Tribunale ha escluso che la nullità prevista dall'art. 1129, comma 14, c.c. possa essere trasferita automaticamente alla nomina dell'amministratore disposta dall'autorità giudiziaria. La norma stabilisce che "l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta". Tale previsione, secondo il ragionamento seguito dal giudice, è costruita sul conferimento assembleare dell'incarico e sulla necessità che i condomini conoscano, prima della conclusione del rapporto, il costo della gestione.
La motivazione valorizza la diversa fonte dell'incarico. L'amministratore nominato dal Tribunale non trae il proprio mandato da una scelta fiduciaria dell'assemblea, ma da un intervento sostitutivo reso necessario dall'inerzia dell'organo condominiale. Il passaggio centrale è formulato in questi termini:
"l'amministratore nominato dal Tribunale ex articolo 1129 c.c., in sostituzione dell'assemblea che non vi provvede, sebbene non rivesta la qualità di ausiliario del giudice ma instauri con i condomini un rapporto di mandato, non può essere equiparato all'amministratore nominato dall'assemblea, in quanto la sua nomina non trova fondamento in un atto fiduciario dei condomini ma nell'esigenza di ovviare all'inerzia del condominio ed è finalizzata al mero compimento degli atti o dell'attività non compiuta".
Da tale premessa il Tribunale ricava che la disciplina sul compenso dell'amministratore di nomina assembleare non può essere applicata senza adattamenti alla nomina giudiziale. La tutela predisposta dall'art. 1129, comma 14, c.c. riguarda il momento in cui l'assemblea sceglie l'amministratore e accetta le condizioni economiche dell'incarico. Nel caso di nomina giudiziale, invece, l'intervento del giudice serve a garantire la continuità della gestione e l'incarico è destinato a durare fino al venir meno delle ragioni che hanno giustificato la supplenza, ad esempio per effetto della successiva nomina assembleare di un amministratore.
Il compenso resta dovuto, ma viene determinato secondo la disciplina generale del mandato oneroso. L'art. 1709 c.c. prevede che il mandato si presume oneroso e che, se la misura del compenso non è stabilita dalle parti, essa è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi e, in mancanza, dal giudice. Il Tribunale richiama espressamente tale criterio:
"Il compenso dovrà, quindi, essere parametrato ai sensi dell'articolo 1709 c.c.; per cui, laddove le parti non ne abbiano stabilito la misura, lo stesso sarà stabilito in base alle tariffe o agli usi o, in mancanza, dal giudice [...] in relazione all'attività effettivamente svolta sino al momento della comunicazione, all'amministratore uscente, della nomina da parte dell'assemblea di un nuovo amministratore di propria scelta".
Il rigetto della domanda discende da questa distinzione. L'omessa indicazione del compenso, nell'ambito della nomina giudiziale, non integra la nullità testuale prevista per la nomina assembleare. Una soluzione opposta avrebbe introdotto una causa di invalidità non espressamente prevista e difficilmente conciliabile con la natura dell'incarico giudiziale, la cui durata non è predeterminata allo stesso modo dell'incarico conferito dall'assemblea.
I riferimenti giurisprudenziali
- Cass. civ., n. 11717/2021: l'amministratore nominato dall'autorità giudiziaria non è un ausiliario del giudice, ma instaura con il condominio un rapporto riconducibile al mandato; la sua posizione non coincide tuttavia con quella dell'amministratore scelto dall'assemblea, poiché l'incarico nasce dall'esigenza di superare l'inerzia assembleare.
- Cass. civ., n. 16698/2014: quando il compenso del mandatario non sia stato stabilito dalle parti, la misura è determinata secondo i criteri dell'art. 1709 c.c., quindi in base a tariffe, usi o, in mancanza, mediante determinazione giudiziale.
- Cass. civ., sez. VI, 22 aprile 2022, n. 12927: nella nomina assembleare dell'amministratore, la specificazione del compenso deve risultare dal procedimento di conferimento dell'incarico e non può essere ricavata implicitamente dalla successiva approvazione del rendiconto.
- Corte app. Bari, 20 luglio 2023, n. 1201: nel rinnovo assembleare dell'incarico, la mancata indicazione del compenso integra una nullità testuale e l'importo non può ritenersi implicito nel bilancio preventivo o nella conoscenza del compenso dell'annualità precedente.
- Cass. civ., sez. II, 29 maggio 2025, n. 14428: con riferimento alla nomina assembleare, l'indicazione del compenso può essere formulata anche in modo forfettario per l'attività ordinaria, purché l'importo sia chiaro e previamente conoscibile dai condomini.
Considerazioni conclusive
L'amministratore nominato dall'autorità giudiziaria conserva il diritto al compenso, ma la mancata indicazione analitica dell'importo al momento della nomina non comporta la nullità dell'incarico. La misura del compenso, se non concordata, viene determinata secondo le regole del mandato oneroso e deve essere rapportata all'attività concretamente svolta fino alla cessazione della gestione giudiziale.
Il quadro giurisprudenziale richiamato consente di delimitare correttamente la regola. Cass. n. 11717/2021 qualifica l'amministratore nominato dal giudice come mandatario del condominio, ma ne evidenzia la diversa origine rispetto all'incarico fiduciario conferito dall'assemblea; Cass. n. 16698/2014 completa il ragionamento sul piano economico, rimettendo la determinazione del compenso non pattuito ai criteri del mandato oneroso. È su questa combinazione che si fonda la soluzione fiorentina: la nomina giudiziale non resta senza corrispettivo, ma non è assoggettata alla medesima nullità testuale prevista per il procedimento assembleare di conferimento o rinnovo dell'incarico.
La diversa disciplina della nomina assembleare opera come limite applicativo, non come orientamento contrario. In quel perimetro, la trasparenza preventiva del compenso condiziona la validità dell'incarico: Cass. n. 12927/2022 esclude che il requisito possa essere ricavato dalla successiva approvazione del rendiconto, sul punto v. anche Cass. n. 12927/2022 sul compenso dell'amministratore. Nello stesso solco, Corte app. Bari n. 1201/2023 nega che il rinnovo assembleare possa ritenersi valido quando il compenso non sia specificato nel procedimento di nomina o in un documento richiamato in modo idoneo; in tal senso v. la nullità del rinnovo senza compenso.
Il più recente chiarimento di Cass. n. 14428/2025 non attenua la distinzione tra nomina assembleare e nomina giudiziale: riguarda ancora l'incarico deliberato dai condomini e ammette il compenso forfettario per l'attività ordinaria soltanto quando l'importo sia chiaro e previamente conoscibile; come chiarito anche da Cass. n. 14428/2025. La nomina disposta dal giudice resta quindi valida anche senza preventiva indicazione del compenso, perché l'intervento giudiziale assicura la gestione del condominio in assenza di una deliberazione efficace dell'assemblea. La tutela economica delle parti si concentra sulla successiva determinazione del corrispettivo, secondo tariffe, usi o liquidazione giudiziale, in rapporto all'attività effettivamente svolta.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
