Il condomino in difficoltà economica non può certo violare la legge.
I bisogni essenziali vanno gestiti tramite gli strumenti pubblici esistenti, non con comportamenti illegittimi come rubare risorse comuni.
In altre parole, la presenza di un collegamento abusivo dell'appartamento di un condomino al contatore elettrico condominiale non è mai giustificabile, né sotto il profilo tecnico né sotto quello giuridico.
Tale comportamento è punibile penalmente.
In particolare, è stato osservato che l'energia elettrica su cui ciascun condomino può esercitare un autonomo potere di fatto, cioè un utilizzo libero e non soggetto al controllo degli altri, è solo quella che — dopo essere transitata attraverso il contatore condominiale — serve effettivamente gli impianti comuni (come luci, ascensore, cancello, ecc.).
In questo caso, se un condomino ne fa un uso improprio, la condotta può configurare appropriazione indebita, perché l'energia è già nella disponibilità comune.
Al contrario, se il condomino devia il flusso dell'energia per alimentare esclusivamente il proprio appartamento, sottraendola agli impianti comuni, si configura furto aggravato, poiché si impossessa di un bene destinato alla collettività (Cass. Pen., sez. V, 23 aprile 2025, n. 15818).
Recentemente la XIII sezione civile del Tribunale di Milano si è occupato di un caso di utilizzo non autorizzato della corrente elettrica condominiale da parte di una condomina (la resistente), che ha continuato ad alimentare il proprio appartamento tramite un collegamento diretto al contatore condominiale, originariamente installato come contatore da cantiere.
Il condominio si è rivolto al Tribunale per ottenere l'accertamento del proprio diritto a disporre la rimozione del collegamento abusivo dell'appartamento della resistente al contatore e alla rete elettrica condominiale, nonché il completo ripristino dello stato dei luoghi e degli impianti.
Ha inoltre richiesto la condanna della resistente al risarcimento dei danni derivanti dalla sottrazione di energia elettrica avvenuta nel periodo compreso tra il 2019 e il 2023, nonché per i consumi illeciti successivi, protrattisi durante il corso del giudizio e fino all'effettivo distacco dell'allaccio abusivo, con riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
In ogni caso, è stata domandata la condanna della resistente alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale ha accertato l'assenza di autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale e la presenza di un collegamento non autorizzato tra l'appartamento della resistente e il contatore elettrico condominiale. Di conseguenza, ha condannato la resistente alla rimozione immediata del collegamento abusivo dalla rete elettrica comune.
Il Tribunale ha evidenziato che, a partire dal 2019, la resistente non ha provveduto al rimborso delle spese relative al consumo di energia elettrica, riconoscendo la sussistenza del danno economico subito dal condominio. Quantificare il danno se non ci sono contatori separati non è possibile: in altre parole non si può accertare con esattezza quanta energia è stata usata dall'appartamento privato e quanta dalle parti comuni del condominio.
Poiché non è stato possibile sapere quante persone abitassero l'appartamento, il Tribunale ha stimato il consumo privato di energia elettrica usando i dati medi forniti da ARERA: circa 2.200-2.700 kWh all'anno per una famiglia di due persone, con un costo medio di 0,60 €/kWh.
Sulla base di questa stima, il danno è stato quantificato in 1.000 euro per ogni anno di consumo non rimborsato, da calcolare fino al momento del distacco effettivo, con aggiunta di interessi legali e spese di lite.
