La Cassazione ha sottolineato come il condomino titolare o con uso esclusivo del lastrico di copertura del caseggiato che sia proprietario dell'appartamento sottostante ad esso possa collegare l'uno e l'altro mediante il taglio delle travi e la realizzazione di un'apertura nel solaio, con sovrastante bussola, non potendosi ritenere, salvo inibire qualsiasi intervento sulla cosa comune, che l'esecuzione di tali opere, necessarie alla realizzazione del collegamento, di per sé violi detti limiti.
Secondo tale opinione quindi il collegamento è possibile ma è necessario verificare se da esse derivi un'alterazione della cosa comune che ne impedisca l'uso, come, ad esempio, una diminuzione della funzione di copertura o della sicurezza statica del solaio (Cass. civ., sez. II, 10/03/2017, n. 6253).
Naturalmente tale operazione non deve essere impedita dal regolamento di condominio.
Non mancano poi problemi urbanisti: in altre parole le opere in volte a realizzare, mediante l'apposizione della scala a pioli, il collegamento tra il lastrico solare e l'abitazione richiedono un permesso di costruire?
Chi realizza questa modifica tende a sosteneva il carattere transitorio delle opere contestate, escludendo che l'opera sia assentibile esclusivamente con il previo rilascio del permesso di costruire.
Si deve considerare però che per giurisprudenza ormai consolidata, la valutazione dell'abuso edilizio presuppone una visione complessiva delle opere realizzate, dovendosi valutare l'insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio e non il singolo intervento (Cons. Stato, sez. VI, 26/7/2018, n. 4568).
Alla luce di quanto sopra si è affermato che l'installazione di una scala a pioli di collegamento tra l'abitazione ed il lastrico solare unitamente alla recinzione di quest'ultimo su tre lati sia opera assoggettata alla preventiva autorizzazione paesaggistica nonché al permesso di costruire.
In ogni caso è noto che il mutamento di destinazione d'uso della terrazza e il complesso delle opere connesse (scala a pioli) necessitano del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica, perché esse realizzano un aumento del carico urbanistico nonché, almeno in parte, una modifica del prospetto dell'edificio.
In altre parole la considerazione unitaria delle opere, in particolare il realizzato collegamento e l'affaccio reso possibile con l'apposta recinzione, rivela le ulteriori utilità apportate ai locali abitativi, atteso che, in tal modo, il lastrico diventa una parte funzionalmente integrante dell'abitazione stessa ed incrementa evidentemente la superficie dello stabile, configurando, un intervento di ristrutturazione edilizia, assentibile soltanto con il rilascio del permesso di costruire (Tar Campania 1 dicembre 2023 n. 6622).
