Il Tribunale di Catania (27 gennaio 2025, n. 756) ha ribadito il consolidato principio secondo cui chi impugna una deliberazione condominiale deve dimostrare l'interesse concreto ad agire.
Il condomino che si disinteressa degli affari condominiali non può quindi dolersi delle deliberazioni assunte negli anni precedenti, se esse non sono state impugnate nel consueto termine di trenta giorni. Approfondiamo la vicenda processuale.
Fatto e decisione
Un condomino impugnava la deliberazione condominiale con cui l'assemblea approvava un conguaglio a suo carico per presunte quote non corrisposte.
Il condomino riteneva illegittima la decisione in quanto l'importo addebitato era evidentemente sproporzionato rispetto alle modeste dimensioni dell'unica unità immobiliare di cui era titolare (garage).
L'attore lamentava inoltre di non essere mai stato informato delle precedenti convocazioni né dei verbali di volta in volta approvati, ritenendo che il conguaglio oggetto di contestazione affondasse le radici nelle precedenti deliberazioni di cui non aveva mai avuto conoscenza.
Il condominio convenuto non si costituiva, rimanendo contumace.
Nonostante ciò, il Tribunale di Catania, con la sentenza in commento, ha rigettato la domanda attorea.
Secondo il giudice siciliano, le contestazioni sollevate dal condomino sono del tutto generiche e in ogni caso tardive, essendo preclusa la possibilità di impugnare le precedenti deliberazioni una volta elasso il termine di trenta giorni di cui all'art. 1137 c.c.
Nel caso di specie, l'attore ha preteso di "travolgere" in qualche modo anche le precedenti decisioni che, a suo dire, non gli erano mai state comunicate e che - in teoria - nasconderebbero il motivo dell'esorbitante conguaglio posto a suo carico.
L'attore ha tuttavia trascurato di considerare che non è possibile contestare le precedenti decisioni assembleari se non nel succitato termine di trenta giorni, per cui ogni successiva doglianza deve ritenersi inammissibile.
La circostanza per cui, negli anni precedenti, non avesse mai ricevuto alcun avviso di pagamento relativo agli oneri condominiali afferenti al garage di proprietà, né alcuna convocazione assembleare, non può essere eccepita impugnando l'ultima deliberazione.
D'altronde, la condotta complessiva del proprietario è sempre stata improntata al totale disinteresse per gli affari condominiali, per cui dall'impugnazione non è dato evincere nemmeno il danno economico che avrebbe patito.
Secondo il giudice catanese «L'opponente deve fornire la prova non solo della circostanza lamentata, ovvero che la delibera sia contraria ai principi di legge previsti per il quorum deliberativo, o che l'assemblea abbia deliberato contro le maggioranze di legge secondo la natura degli ordini del giorno posti in discussione, o abbia provveduto a decidere in ambiti sottratti alla propria competenza (ciò secondo gli artt. 1135, 1136 e 1137 c.c.), ma anche dell'ulteriore circostanza, rappresentata dal danno economico subito per effetto della delibera assembleare presa non in conformità della legge, danno economico riverberatosi nel patrimonio del condomino impugnante che deve essere oggetto di espressa quantificazione da parte di quest'ultimo».
E ancora: «Tale valutazione si rende necessaria al fine di porre in luce quell'orientamento giurisprudenziale che vieta di proporre impugnative di delibere assembleari che si ripercuotono negativamente sull'andamento dell'intera vita del condominio impedendone il libero raggiungimento dei fini previsti per l'utilità comune; impugnative, insomma, che non hanno il fine di apportare un interesse concreto all'intera collettività; tale interesse deve essere oggetto di valutazione economica e deve essere anche apprezzabile e non meramente irrisorio».
Nel caso di specie, nulla di tutto ciò è stato fatto dall'attore; pertanto, la sua domanda è stata rigettata.
Considerazioni conclusive
La sentenza in commento, pur nella sua brevità, è interessante per la valenza sanzionatoria che sembra evincersi tra le righe.
Così ancora il giudice catanese: «Quanto sopra senza dire che appare davvero strano quanto censurabile che un condomino tenga una condotta tanto disinteressata come quella rappresentata dal condomino il quale, alla luce di quanto sostenuto in citazione dal medesimo, non si è mai preoccupato, per diversi anni, non solo di partecipare alle assemblee condominiali ma neppure di verificare la sua eventuale situazione contabile; ciò atteso che ogni condomino ha il precipuo dovere di provvedere all'assolvimento delle sue obbligazioni condominiali per il buon funzionamento della cosa comune; ciò a maggior ragione considerato che il nel frattempo, ha anche goduto ed ha usato i beni condominiali».
Di questo orientamento è anche la Corte di Cassazione: è sulla scorta di tali principi che va valutato non solo l'assolvimento dell'onere della prova circa la sussistenza di vizi nel deliberato assembleare e del danno economico, ma anche la sussistenza, in concreto, di un vero interesse ad agire in capo all'attore (Cass., n. 6128/2017).
L'interesse del condomino ad impugnare la deliberazione è limitato all'interesse giuridicamente rilevante che egli abbia ad un diverso contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare, contenuto diverso perché più conveniente alle sue personali aspirazioni, sebbene la decisione del giudice che accoglie la domanda ex art. 1137 c.c. si limiti in negativo a caducare la delibera sfavorevole e non possa sostituirsi in positivo all'attività dell'assemblea (Cass., 27 aprile 2024, n. 5129)
Anche la giurisprudenza di merito è dello stesso tenore: chi impugna una deliberazione condominiale dev'essere portatore di un interesse concreto e rilevante alla sua caducazione, concernente la posizione di vantaggio effettivo che dalla pronuncia di merito può conseguire (Trib. Palermo, 29 maggio 2024, n. 3083).
