Una recente decisione della Corte di Appello di Napoli ha affrontato il tema della responsabilità civile della Pubblica Amministrazione per i danni causati da un incendio doloso appiccato a cassonetti dei rifiuti solidi urbani, le cui fiamme si sono propagate fino a danneggiare la facciata di un condominio (App. Napoli 29 ottobre 2025 n. 5293).
In tal caso è applicabile l'articolo 2051 c.c., che disciplina la responsabilità oggettiva per danni provocati da cose in custodia? La decisione fornisce una risposta chiara a questi interrogativi.
La vicenda
A seguito di un incendio provocato da ignoti che avevano dato fuoco ai cassonetti dei rifiuti solidi urbani un caseggiato subiva gravi danni alla facciata e agli impianti di sicurezza antincendio. Il giorno successivo all'incendio, l'amministratore inviava una raccomandata all'amministrazione comunale chiedendo di spostare i cassonetti per evitare ulteriori pericoli, ma non riceveva alcuna risposta.
A fronte dell'inerzia dell'ente, i condomini erano costretti a stipulare un contratto di appalto per effettuare lavori urgenti di ripristino, al fine di mettere in sicurezza l'edificio e tutelare l'incolumità dei residenti.
Il condominio, convinto che la responsabilità dell'incendio fosse da attribuire al Comune, in quanto ente preposto alla gestione dei rifiuti urbani, chiedeva al Tribunale di accertare tale responsabilità e condannare l'Amministrazione, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni subiti, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e al rimborso delle spese legali sostenute per il giudizio. Si costituiva il Comune, contestando la domanda e sollevando diverse eccezioni preliminari.
In particolare, il convenuto sosteneva che il Tribunale non fosse competente a decidere, poiché la questione riguardava la gestione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, materia riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Inoltre, il Comune chiedeva di poter chiamare in causa la società appaltatrice del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ritenendola responsabile dell'accaduto.
La società appaltatrice, a sua volta, si costituiva in giudizio, contestando ogni addebito e chiedendo di poter coinvolgere la propria compagnia assicurativa, in virtù di una polizza che copriva eventi come quello oggetto di causa.
In ogni caso eccepiva anche l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione dell'amministratore di condominio e ribadiva che la giurisdizione spettava al giudice amministrativo.
In subordine, domandava di coinvolgere un'altra società, negando ogni responsabilità, e in caso di condanna, di ridurre l'importo per via dell'anzianità del caseggiato.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale dava torto al condominio. Il giudice di primo grado riteneva che la richiesta di risarcimento danni presentata dall'attrice riguardasse la responsabilità civile della Pubblica Amministrazione per i danni causati a beni (o persone) derivanti dalla custodia di cose di sua proprietà o sotto il suo controllo, come nel caso dei cassonetti dei rifiuti.
In sostanza, il giudice riteneva che vi fosse di una responsabilità da custodia del Comune, disciplinata dall'articolo 2051 c.c., secondo cui il custode di una cosa è tenuto a risarcire i danni che essa provoca, salvo che dimostri il caso fortuito.
Tuttavia il Tribunale notava che, come era emerso dal verbale dei Vigili del Fuoco, dalla espletata CTU ed anche dai testimoni escussi, l'incendio aveva avuto origine dolosa e tanto era sufficiente ad escludere qualsiasi forma di responsabilità del Comune sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. che ai sensi dell'art. 2051 c.c.
La decisione della Corte di Appello
La Corte di Appello ha dato ragione al condominio. I giudici di secondo grado hanno evidenziato come l'incendio sia stata causato da cassonetti dei rifiuti stracolmi e circondati da una grande quantità di immondizia accumulata all'esterno.
Le fiamme si sono propagate fino al sesto piano del caseggiato, danneggiando la facciata e altri elementi strutturali.
Dopo l'incendio, i cassonetti sono stati spostati più lontano dal fabbricato. La Corte di Appello ha messo in rilievo che il Comune e la società appaltatrice del servizio di raccolta rifiuti non avevano garantito una gestione adeguata.
Le testimonianze e le fotografie hanno confermato la presenza prolungata di rifiuti non raccolti e la consulenza tecnica ha accertato i danni subiti dall'edificio.
Il Comune ha cercato di escludere la propria responsabilità, sostenendo che l'incendio era stato causato da ignoti e che il servizio era affidato a terzi tramite appalto.
Tuttavia, il giudice ha evidenziato la responsabilità del Comune per non aver provveduto al regolare smaltimento dei rifiuti, creando una situazione di degrado e pericolo che ha agevolato la propagazione dell'incendio.
Il fatto che il fuoco sia stato appiccato da ignoti non è stato ritenuto un "caso fortuito" sufficiente a interrompere il nesso causale.
La Corte d'Appello ha quindi riformato la sentenza di primo grado, accogliendo la domanda del condominio e condannando il Comune al risarcimento dei danni, nonostante l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti a un'impresa appaltatrice.
Infatti, in base al principio previsto dall'art. 1372 c.c., il contratto non produce alcun effetto nei confronti dei terzi se non nei casi stabiliti dalla legge; di conseguenza la società che ha ricevuto in appalto un servizio risponde solo verso il committente (il Comune) dell'inadempimento agli obblighi contrattuali assunti.
Considerazioni conclusive
La sentenza in commento conferma come anche la P.A., al pari di qualunque altro soggetto privato, possa soggiacere alla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., nel caso in cui un bene sottoposto al suo controllo finisca con l'arrecare danno a terzi (Cass. civ., sez. III, 18/12/2024, n. 33136).
Di conseguenza, per escludere la propria responsabilità, la Pubblica Amministrazione deve dimostrare che il danno provocato da un bene sotto la sua custodia è stato causato da un caso fortuito: cioè da circostanze esterne, imprevedibili e indipendenti dalla sua sfera di controllo, tali da interrompere il nesso causale tra l'obbligo di custodia e l'evento lesivo subito dal terzo.
Il caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. può essere integrato anche dal fatto di un terzo.
Alla luce di quanto emerso, il giudice ha ritenuto che la mancata e negligente esecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti sia stata la causa diretta dei danni subiti dal condominio.
Secondo la Corte di Appello infatti, il fatto che il fuoco sia stato acceso da terzi non esonera il Comune e la società appaltatrice dalle loro responsabilità, poiché la situazione di accumulo e degrado dei rifiuti, protrattasi per giorni, ha favorito e reso prevedibile l'innesco e la propagazione dell'incendio.
In ogni caso è stata confermata la giurisdizione del giudice civile, trattandosi di un giudizio avente ad oggetto un risarcimento dei danni rivolto nei confronti di una Pubblica Amministrazione che non involge la materia della gestione del ciclo dei rifiuti (Cass. civ., Sez. Un., 09/09/2024, n. 24096).
