Il posizionamento dei cassonetti della spazzatura può essere motivo di conflitto tra il condominio ed il Comune o tra i condomini. Se i cassonetti si trovano su suolo pubblico, è il Comune a stabilire la loro posizione.
Molti regolamenti comunali però stabiliscono che i contenitori dei rifiuti devono essere mantenuti all'interno dei caseggiati e posizionati in strada solo nei giorni e negli orari previsti per la raccolta differenziata. Se questa disposizione non viene rispettata, il Comune può imporre sanzioni ai condomini.
In ogni caso se i contenitori sono all'interno del condominio, la loro collocazione è decisa dall' assemblea condominiale, che deve evitare di arrecare danni o disagi e rispettare eventuali regolamenti condominiali.
In altre parole è necessario tenere conto sia delle esigenze della collettività condominiale, sia dei diritti individuali dei singoli condomini, valorizzando il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
A tale proposito si è recentemente pronunciato il Tribunale di Latina (sentenza n. 1025 pubblicata il 27 maggio 2025).
Vicenda e decisione
Una condomina citava in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace, il condominio, chiedendo la dichiarazione di nullità o l'annullamento della delibera assembleare dell'11 dicembre 2017, relativa alla collocazione dei bidoni della raccolta differenziata.
A sostegno della domanda, l'attrice contestava l'illegittimità della decisione di posizionare i cassonetti sotto la finestra della propria abitazione, ritenendola lesiva del diritto al pieno godimento della proprietà.
Inoltre, evidenziava l'illiceità della delibera nella parte in cui non accoglieva la soluzione tecnica alternativa proposta in sede di mediazione, che prevedeva lo spostamento dei bidoni nel vano dell'autoclave, previa messa in regola del locale. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda dell'attrice.
Il condominio si rivolgeva al Tribunale, come giudice di appello, evidenziando come l'attore non avesse fornito alcuna prova concreta del pregiudizio subito a causa della collocazione dei bidoni, limitandosi esclusivamente a presentare riscontri relativi a un'ipotetica soluzione alternativa.
Naturalmente il condomino si costituiva, sottolineando la correttezza della sentenza di primo grado e chiedendo il rigetto dell'appello. Il Tribunale ha dato ancora torto al condominio.
Lo stesso giudice ha notato che dall'esame delle fotografie prodotte in giudizio (e non contestate dal condominio) risulta evidente la stretta vicinanza tra i bidoni della spazzatura e il balcone della condomina.
Il giudice ha rilevato che la distanza tra i cassonetti e l'alloggio, pari a 4 metri, era inferiore a quella generalmente considerata minima per garantire condizioni igieniche adeguate.
In assenza di norme specifiche nel regolamento comunale o nella legislazione nazionale, il Tribunale ha richiamato in via analogica l'articolo 889 c.c., pur essendo originariamente applicabile alle distanze tra costruzioni. Sulla base di questa interpretazione, ha concluso che la distanza in questione era inadeguata.
Di conseguenza, a parere del Tribunale, applicando la regola "del più probabile che non", si deve presumere un danno al diritto di godimento della proprietà della condomina causato dalle esalazioni che possono fuoriuscire dai rifiuti indifferenziati, i quali, sebbene collocati in bidoni chiusi con lucchetti, vengono lasciati in sosta nelle immediate vicinanze di una finestra abitativa.
Il giudice di appello ha ritenuto pienamente condivisibile la tesi del Giudice di Pace secondo cui non tutti i condomini rispettano gli orari di conferimento dei rifiuti e che in tal caso questi stazionano nel contenitore (così, specie d'estate, le esalazioni maleodoranti sono piuttosto probabili).
In ogni caso il giudicante ha evidenziato come la impugnata delibera condominiale abbia "dolosamente" escluso la possibilità di spostare i bidoni per mancanza di altri luoghi idonei. Tale conclusione è stata utilizzata per motivare la prevalenza dell'interesse della cosa comune su quello del singolo condomino.
Il Tribunale ha notato però che esistevano le condizioni per la collocazione dei bidoni vuoti e sanificati nel locale autoclave.
Il giudice ha confermato l'annullamento della delibera, ritenendola contraria ai principi di equo bilanciamento tra gli interessi condominiali e i diritti individuali dei singoli condomini.
Considerazioni conclusive
La delibera dell'assemblea condominiale è stata dichiarata illegittima perché non ha garantito una reale tutela della cosa comune, cioè degli interessi del condominio nel suo insieme. In particolare, il giudice ha ritenuto che i rifiuti potevano essere gestiti in un altro modo, senza compromettere il diritto di proprietà della condomina.
Infatti esisteva una soluzione alternativa che avrebbe permesso di mantenere il decoro e l'ordine condominiale senza danneggiare il singolo condomino.
Come ha ricordato il Tribunale si configura un eccesso di potere quando l'assemblea condominiale adotta una decisione che sacrifica ingiustamente l'interesse di un singolo condomino, senza una reale giustificazione collettiva.
L'eccesso di potere è "ravvisabile quando la decisione sia deviata dal suo modo di essere: in tal caso il giudice non controlla l'opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma deve stabilire solo che essa sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante (Trib. Roma 24 giugno 2021, n. 11082).
In ogni caso, la decisione assembleare di collocare i bidoni vicino al passo carrabile di accesso alla proprietà di un condomino è stata dichiarata invalida, poiché avrebbe notevolmente limitato la possibilità di utilizzo del varco, sia in entrata che in uscita.
Inoltre, tale collocazione avrebbe causato l'immissione di odori sgradevoli nel giardino e all'interno dell'abitazione dell'attrice, compromettendo ulteriormente il diritto al pieno godimento della proprietà (Trib. Latina 10 giugno 2024 n. 1261).
