La collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata in prossimità degli edifici pone, nella prassi, un problema ricorrente di bilanciamento tra organizzazione del servizio pubblico, sicurezza e fruibilità degli spazi condominiali, rispetto delle regole locali e, quando ricorrono situazioni personali meritevoli di tutela, considerazione delle esigenze connesse alla disabilità.
In questo quadro, con la sentenza n. 2350/2026 (camera di consiglio del 9 gennaio 2026) il TAR Lazio (Roma), Sezione II-bis, ha annullato, per i profili accolti in motivazione, l'atto con cui un Comune aveva imposto al condominio la rimozione immediata di una batteria di contenitori della raccolta differenziata collocata su una strada privata con accesso al transito pubblico, ritenendo carenti l'istruttoria e la motivazione nella parte in cui l'amministrazione non aveva esaminato la prospettata soluzione alternativa contemplata dal regolamento comunale.
Resta fermo che, in via generale, i regolamenti comunali e le ordinanze applicative del servizio possono disciplinare le modalità operative della raccolta e la collocazione dei contenitori, anche imponendo cautele e condizioni, purché nel rispetto dell'ordinamento e con un'azione amministrativa sorretta da adeguata istruttoria e motivazione.
La vicenda
Il condominio, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato innanzi al giudice amministrativo una nota/ordinanza del settore comunale competente, con la quale l'ente locale, richiamando un'ordinanza sindacale presupposta e il Regolamento di Polizia Urbana, aveva ordinato di rimuovere con effetto immediato una batteria di contenitori della raccolta differenziata, ritenuta collocata senza autorizzazione su area interessata da transito pubblico, imponendo altresì la pulizia dell'area e la ricollocazione dei contenitori in area privata condominiale ritenuta idonea e recintata.
Nel ricorso venivano dedotti, tra gli altri, profili legati alle esigenze di fruizione del cortile interno, evidenziandosi la presenza di stalli destinati a parcheggio per portatori di handicap e, soprattutto, la mancata considerazione dell'ipotesi alternativa prevista dal regolamento comunale, secondo cui, in assenza di spazi condominiali adeguati, può essere consentito eccezionalmente lo spostamento su suolo pubblico previa autorizzazione comunale. A sostegno venivano richiamati anche la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e la CEDU.
Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto, sostenendo, da un lato, la disponibilità di spazi privati idonei, e, dall'altro, che la disciplina regolamentare evocata presupponesse la presentazione di una formale istanza di autorizzazione, che non risultava presentata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, ritenendo fondato il motivo relativo al difetto di istruttoria e di motivazione, nella parte in cui l'amministrazione comunale non aveva sostanzialmente esaminato la possibilità di una soluzione alternativa ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Regolamento di Polizia Urbana.
Il passaggio motivazionale centrale valorizza, da un lato, il contenuto precettivo del regolamento locale, dall'altro, le interlocuzioni già avviate dall'amministratore prima dell'adozione dell'ordine di rimozione. In particolare, il TAR ricostruisce i presupposti dell'ordine comunale e l'oggetto dell'obbligo imposto al condominio, chiarendo che l'amministrazione aveva agito "in applicazione dell'Ordinanza Sindacale presupposta [...], per la quale i contenitori della raccolta differenziata devono essere custoditi su area interna condominiale, nonché del Regolamento di Polizia Urbana [...], il cui art. 9, c. 2, stabiliva che 'gli amministratori di condominio devono individuare un'area di pertinenza all'interno della proprietà privata, dove sistemare i contenitori'", ordinando "di rimuovere, con effetto immediato [...] la batteria di contenitori della raccolta differenziata [...] posizionata arbitrariamente su [omissis], strada privata con accesso al transito pubblico, senza alcuna autorizzazione" e imponendo anche "la collocazione degli stessi contenitori nell'area privata di pertinenza condominiale, debitamente recintata ed idonea a tale scopo".
Quanto al profilo decisivo dell'istruttoria, il TAR ha ritenuto che, pur non risultando depositata al protocollo un'istanza formale di autorizzazione, dalle risultanze processuali emergeva un'attivazione antecedente dell'amministratore, e precisamente che "con istanza del 18 luglio 2022, antecedente rispetto agli atti impugnati, aveva richiesto 'di poter fissare appuntamento per un incontro onde poter valutare congiuntamente soluzioni alternative'".
Su questa base, il Collegio ha affermato che "tenuto conto dei bisogni e delle esigenze sottese alla suddetta ricerca di soluzioni alternative, il Comune avrebbe dovuto dapprima disporre una formale convocazione dell'amministratore di condominio e, in seguito, dare atto funditus delle ragioni dell'eventuale decisione negativa", evidenziando che ciò non era avvenuto.
Ne è conseguito l'annullamento degli atti impugnati, fatto salvo il potere dell'ente locale di adottare una nuova determinazione motivata. Le spese di lite sono state compensate, in ragione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda.
Da ultimo, la sentenza dispone l'oscuramento dei dati identificativi delle parti in caso di diffusione, richiamando l'art. 52 del d.lgs. 196/2003 e l'art. 9, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
I riferimenti giurisprudenziali
Nel ricostruire il perimetro applicativo delle regole locali e delle condizioni per l'eventuale collocazione dei contenitori su area pubblica, la giurisprudenza (in fattispecie diverse) ha sottolineato che l'occupazione della sede stradale può integrare illecito amministrativo e che, quando l'ente prevede un iter autorizzatorio, il condominio deve attenervisi; in questo senso è stata richiamata la necessità di una concessione/autorizzazione comunale e l'attenzione ai profili di occupazione del suolo pubblico , nonché la rilevanza della disciplina locale che "codifica l'iter" per ottenere l'autorizzazione al posizionamento dei carrellati, anche in rapporto all'art. 20 del Codice della strada . (per un caso in cui è stata annullata una delibera condominiale per cassonetti sotto la finestra)
Considerazioni conclusive
Il fulcro della decisione è rigorosamente interno al perimetro dell'azione amministrativa: quando il regolamento comunale contempla una soluzione alternativa "eccezionale" subordinata ad autorizzazione, e il condominio abbia comunque attivato un'interlocuzione specifica per valutare opzioni praticabili, l'amministrazione non può arrestarsi a una motivazione apodittica sulla presunta idoneità degli spazi privati, ma deve svolgere un'istruttoria effettiva e rendere intellegibili le ragioni dell'eventuale diniego, secondo l'impostazione espressa dal TAR nel passaggio in cui pretende una previa convocazione e una motivazione "funditus".
Sul piano operativo, senza trasformare il caso concreto in regola generale, la pronuncia suggerisce una linea prudenziale per gli amministratori: conviene formalizzare tempestivamente (e in modo tracciabile) le richieste di valutazione alternativa e, quando la disciplina comunale lo prevede, presentare un'istanza di autorizzazione completa degli elementi tecnici e delle ragioni ostative interne, così da evitare che l'amministrazione qualifichi la richiesta come mera interlocuzione.
In parallelo, quando l'area esterna ricade in ambito di possibile occupazione della sede stradale, occorre verificare con attenzione l'eventuale necessità di titolo concessorio e le prescrizioni comunali, secondo l'impostazione ricostruita in giurisprudenza di merito . Per un approfondimento pratico sul tema del posizionamento dei contenitori su suolo pubblico e sui limiti collegati al quadro locale, può risultare utile Limiti e condizioni per collocare i contenitori su suolo pubblico.
Per una prospettiva più ampia sulla collocazione dei "carrellati" e sul rapporto tra disciplina locale e occupazione della sede stradale, si veda anche Dove collocare i bidoni della differenziata e quando serve autorizzazione.
Sul versante delle sanzioni e della posizione dell'amministratore, è utile tenere presente l'indirizzo che esclude automatismi di responsabilità solidale per il solo ruolo gestorio Violazioni sulla differenziata e responsabilità dell'amministratore.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
