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In caso di rovina dell'opera appaltata, bisogna capire se l'evento ha inciso, sensibilmente, sul godimento dell'immobile

In tema di appalto, se l'opera rovina nel corso dei dieci anni successivi al suo compimento, l'appaltatore è tenuto al risarcimento del danno.

Avv. Marco Borriello 
09 Apr. 2026

La vicenda, oggetto della recente sentenza del Tribunale di Avezzano n. 259 del 24 marzo 2026, ha riguardato un condominio abruzzese e la sua copertura.

Nello specifico pare che, a seguito di un'abbondante nevicata, siano stati travolti e si siano rotti i canali di gronda per la raccolta dell'acqua e i sistemi ferma neve ivi presenti. Il problema, però, consisteva nel fatto che queste opere erano stato realizzate da circa un anno. Per questo motivo, il condominio chiedeva conto e ragione dell'accaduto all'impresa appaltatrice ed al direttore dei lavori, invocando la loro responsabilità a vario titolo. Di contro, i soggetti interpellati negavano ogni addebito e sostenevano che quanto era accaduto non era dipeso dall'eccezionalità dell'evento atmosferico, peraltro del tutto imprevedibile ed inevitabile.

Non essendo intervenuto alcun accordo stragiudiziale sulla vertenza, ogni questione si spostava, dunque, dinanzi al competente Tribunale di Avezzano. All'ufficio abruzzese era chiesto di accertare la responsabilità dei soggetti convenuti e di condannare i medesimi al risarcimento del danno.

Tuttavia, la domanda risarcitoria non ha avuto lo sviluppo sperato dalla parte attrice. Appare quindi opportuno approfondire la decisione in esame e i motivi per cui è stata presa in un certo modo.

In caso di appalto, se l'opera rovina, cosa prevede la legge?

In tema di appalto, se l'opera rovina nel corso dei dieci anni successivi al suo compimento, l'appaltatore è tenuto al risarcimento del danno nei confronti del committente e persino nei riguardi dell'acquirente del primo «Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia (art. 1669 cod. civ.).

Questa ipotesi di responsabilità extracontrattuale, riconosciuta persino a favore di chi non aveva firmato il contratto, ma ha subito la rovina dell'opera successivamente all'acquisto dell'immobile, è, però, interpretata in modo restrittivo dalla giurisprudenza.

La norma in esame, infatti, può essere invocata soltanto se la rovina dell'opera è stata tale da determinare l'inutilizzabilità dell'immobile oppure se è stata tale da ridurre il godimento della medesima in modo considerevole.

In tutti gli altri casi, quindi, l'azione sarà soltanto a favore del committente e potrà essere proposta nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 1667 e 1668 cod. civ. «il concetto di "grave danno" differisce sensibilmente da quello di mero vizio dell'opera - cui è dedicata la disciplina ordinaria ex artt. 1667 e 1668 c.c. - dovendosene inferire che la normativa codicistica ha inteso distinguere altrettanto nettamente gli strumenti di tutela offerti ed i relativi regimi sostanziali. Se nel caso dei vizi dell'opera appaltata, l'azione del committente è soggetta a stringenti limiti temporali, in termini di prescrizione e decadenza per omessa denuncia, nell'ipotesi della cd. rovina di edifici, per converso, le esigenze di tutela dell'incolumità ed il preminente interesse pubblico hanno indotto il Legislatore ad apprestare un rimedio azionabile erga omnes - stante la natura extracontrattuale della fattispecie prevista dall'art. 1669 c.c. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 31301 del 10/11/2023) - entro il termine decennale dalla conclusione dell'opera stessa».

In caso di appalto e di rovina dell'opera, la garanzia decennale sussiste solo in certi casi

Secondo il Tribunale di Avezzano, la norma di cui all'art. 1669 cod. civ. può essere invocata soltanto se la rovina dell'opera è stata tale da determinare una limitazione nel godimento dell'immobile.

Ad esempio, ciò accade quando la rovina influisce sulla stabilità e la sicurezza dell'edificio «i gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura, dovendosi certamente includere in tale novero quei vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, purché comunque idonei a limitarne sensibilmente la stabilità, la sicurezza, la salubrità o la funzionalità, pur se in una prospettiva meramente eventuale o prognostica (cfr. Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 24230 del 04/10/2018)».

Nella vicenda in commento, invece, il crollo delle gronde e dei sistemi ferma neve non aveva determinato alcun problema all'edificio, a parte delle presunte infiltrazioni che non erano state, nemmeno provate.

Pertanto, l'art. 1669 non era applicabile al caso in questione e, per questi motivi, la domanda è stata respinta.

Considerazioni conclusive

In tema di appalto, di rovina dell'opera e di applicabilità della garanzia decennale extracontrattuale soltanto in casi specifici, la sentenza del Tribunale di Avezzano è in linea con la giurisprudenza di legittimità.

Basti osservare la citazione contenuta nel provvedimento in esame «deve escludersi certamente l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1669 c.c., posto che, per costante orientamento pretorio, i gravi danni un edificio che deve presentare affinché possa invocarsi il rimedio apprestato dalla citata disposizione si identificano esclusivamente con quei difetti capaci di incidere negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell'immobile (ex plurimis (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 18061 del 23/06/2023)».

Pertanto, appurato che l'opera rovinata non aveva inciso, minimamente, sul godimento dell'immobile coinvolto, il rigetto della domanda fondata sull'art. 1669 è stato inevitabile.

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