L'appalto, come definito dal Codice Civile che ne definisce i caratteri essenziali, è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
Qualora l'opera realizzata sia difforme rispetto al progetto concordato con il committente o presenti dei vizi, l'appaltatore risulta inadempiente.
Il Codice Civile (art. 1668 c.c.) dinanzi alle difformità o ai vizi dell'opera realizzata dall'appaltatore, offre al committente alcune possibilità:
- chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore; oppure,
- chiedere che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore;
- chiedere il risarcimento del danno, nel caso in cui il comportamento dell'appaltatore sia colposo;
- chiedere la risoluzione del contratto nel caso in cui riscontri delle difformità o dei vizi talmente gravi da rendere l'opera del tutto inadeguata alla sua destinazione
Può accadere, anche, che le parti concordino, nel corso dell'esecuzione dei lavori, una riduzione delle opere oggetto del contratto di appalto.
Per il recupero delle somme ancora dovute dal committente per l'esecuzione dell'opera, l'appaltatore, può agire in sede monitoria per ottenere l'ingiunzione della pretesa creditoria. Dal canto suo, il committente, può agire in opposizione al decreto ingiuntivo chiedendo l'accertamento di ritardi, vizi e o difetti dell'opera eseguita.
Le questioni sono state oggetto di una recente pronuncia del Tribunale di Teramo (sent. n. 849 del 25 settembre 2023).
Fatto e decisione
Una ditta appaltatrice agiva in sede monitoria per ottenere l'ingiunzione di pagamento delle somme ancora dovute da un condominio per il lavori di manutenzione e sistemazione della pavimentazione stradale, eseguiti in virtù di un contratto d'appalto intervenuto tra le parti.
Il condominio proponeva opposizione al decreto ingiuntivo lamentando la sussistenza di una serie di vizi e difformità nell'esecuzione delle opere, tempestivamente contestati, il mancato rispetto, da parte della società appaltatrice, dei termini previsti in contratto per la ultimazione delle opere, nonché chiedeva la detrazione, dall'importo ancora dovuto, della somma prevista per la realizzazione della segnaletica stradale; lavori, quest'ultimi, che, originariamente previsti in contratto, erano stati successivamente oggetto di rinuncia.
Il condominio chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la riduzione dell'importo del credito assertivamente vantato dalla società opposta in considerazione della quantità e qualità dei lavori svolti nonché la riduzione del prezzo d'appalto in considerazione dei vizi e difformità dell'opera oltre alla eliminazione degli stessi vizi e difetti.
Il Tribunale riteneva fondata l'opposizione al decreto ingiuntivo essendo stata raggiunta la prova della riduzione delle opere oggetto del contratto e, segnatamente, l'esclusione di quelle relative alla realizzazione della "segnaletica stradale", nonché dell'esistenza di vizi e difformità nell'esecuzione delle opere da parte della società opposta.
In particolare, dalle testimonianze rese in un giudizio (pur in assenza di CTU ritenuta priva di utilità dato il lungo periodo di tempo decorso dall'esecuzione dei lavori) era emersa l'esistenza nelle lavorazioni eseguite di vizi e difformità, e segnatamente:
- errato ammorsamento della griglia alla pavimentazione stradale;
- mancata sistemazione del tratto di pavimentazione posta a confine tra due condominii;
- vizi e difetti relativi al tappetino stradale non realizzato a regola d'arte; su alcuni vizi, invece, non era stata raggiunta la prova mentre altri erano stati risanati dall'impresa appaltatrice.
Veniva, altresì, appurato, un ritardo di 32 giorni nella ultimazione delle opere appaltate.
Alla luce delle risultanze istruttorie, il Tribunale ha ritenuto di ridurre la pretesa creditoria dell'impresa appaltatrice, detraendo dalla somma oggetto di ingiunzione monitoria: 1) la somma prevista per i lavori di segnaletica stradale non effettuati, 2) la somma stimata quale valore economico degli accertati vizi e difformità dell'opera nonché 3) la penale stabilita in contratto in Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo della consegna dell'opera (importo di Euro 100,00 moltiplicato per 32 giorni di ritardo).
Considerazioni conclusive
Il committente che voglia agire nei confronti dell'appaltatore denunciando la presenza di difformità e vizi, può chiederne l'eliminazione a spese dell'appaltatore oppure la riduzione del prezzo d'appalto.
Il comma 2 dell'art. 1668 cod. civ. prevede, altresì, che se "le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto".
La risoluzione è un evento del tutto eccezionale; nel caso in cui i difetti siano sanabili, il committente può fare ricorso solo ad altri mezzi di tutela ovvero può chiedere, alternativamente, l'eliminazione dei vizi o la riduzione del prezzo.
Le due azioni, quella volta ad ottenere la riduzione del prezzo d'appalto e quella tesa ad ottenere l'eliminazione dei vizi e difetti dell'opera, sono, dunque, alternative.
In tema di appalto, ove le difformità o i vizi dell'opera, tenuto conto dell'entità e del valore di quest'ultima, siano facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può ottenere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal primo comma dell'art. 1668 c.c., e cioè l'eliminazione delle difformità oppure la riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore, mentre può chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, quando le difformità o i vizi, incidendo in modo notevole sulla struttura e funzionalità dell'opera, siano tali da rendere la stessa totalmente inidonea alla destinazione sua propria (Cass. n. 715/89; Cass. n. 3315/80; Corte d'App. Milano. n. 833/2013).
Nel caso di specie, essendo stata disposta una riduzione del prezzo dell'appalto in considerazione dell'entità dei vizi e difetti riscontrati, non ha potuto trovare accoglimento la domanda volta ad ottenere l'eliminazione di tutti i difetti e vizi delle opere, poiché ciò avrebbe comportato un ingiustificato arricchimento in favore del condominio.
Parimenti non ha trovato accoglimento la domanda di risarcimento del danno, anch'essa avanzata sempre in via riconvenzionale, non essendo stata dimostrata in giudizio la verificazione di danni ulteriori, posto che l'accertamento dell'inadempimento non dà luogo - automaticamente - a responsabilità risarcitoria.
