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La ritenuta dell'8% esclude la comunicazione dei lavori condominiali dalla dichiarazione dell'amministratore di condominio

Grazie al bonifico “parlante” l'amministratore di condominio è esonerato dagli adempimenti dichiarativi sugli interventi di ristrutturazione edilizia.

Avv. Riccardo Malvevistiti 
25 Set. 2018

Con risoluzione n. 67/E del 20.09.2018 l'Agenzia delle Entrate ha "teso la mano" agli amministratori di condominio, riducendo i dati da comunicare in sede di dichiarazione dei redditi.

Come noto, infatti, attraverso il quadro AC del modello REDDITI PF (quadro K nel modello 730) l'amministratore deve comunicare annualmente l'ammontare dei beni e dei servizi acquistati dal condominio, nonché i dati identificativi dei relativi fornitori.

Con la risoluzione in commento viene specificato che gli interventi su parti comuni condominiali soggetti a ritenuta non devono essere comunicati al fisco.

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 67/E del 20.09.2018 ha chiarito che le spese per interventi su parti comuni condominiali soggette a ritenuta dell'8% non devono essere esposte nel dichiarativo dell'amministratore di condominio, in quanto già comunicate al fisco dall'intermediario finanziario attraverso la compilazione del quadro SY del modello 770.

Agli effetti pratici, quindi, le operazioni soggette a bonifico parlante (i c.d. lavori di recupero edilizio sulle parti comuni) non dovranno essere esposte dall'amministratore di condominio in sede di dichiarazione dei redditi.

Comunicazione dei beni/servizi acquistati dal condominio. Gli amministratori di condominio, annualmente, sono tenuti a comunicare nella propria dichiarazione dei redditi l'ammontare dei beni e dei servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei fornitori.

La comunicazione di tali informazioni avviene tramite la compilazione del quadro AC del modello REDDITI, oppure del quadro K nel caso di presentazione del modello 730.

I quadri sono suddivisi in tre sezioni, in cui devono essere indicati i dati identificativi del condominio (sezione I), i dati catastali o i dati relativi alla richiesta di accatastamento (sezione II), ed i "dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi"(sezione III).

Con riferimento alla compilazione della sezione III, segnaliamo che l'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro delle Finanze 12 novembre 1998, attuativo del citato comma 9, stabilisce che l'"amministratore del condominio negli edifici deve comunicare annualmente, oltre al proprio codice fiscale e ai propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita):

  • relativamente a ciascun condominio, il codice fiscale, la denominazione, l'indirizzo completo e lo specifico codice di natura giuridica;
  • relativamente a ciascun fornitore, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita se persona fisica, ovvero la ragione o denominazione sociale se altro soggetto, il codice fiscale, il domicilio fiscale, nonché l'importo complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare".

Le esclusioni dall'obbligo. L'obbligo di compilazione del quadro AC (o quadro X) non opera con riferimento alle forniture di acqua, energia e gas, agli acquisti di importo complessivo non superiore a 258 euro ragguagliati ad anno e riferiti al medesimo fornitore, nonché i dati relativi a forniture di servizi che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti a ritenuta alla fonte.

La richiesta di chiarimenti. Alcuni amministratori di condominio hanno richiesto chiarimenti circa la possibilità di estendere l'esonero anche ai lavori di ristrutturazione (agevolati ad oggi con una detrazione fiscale del 50%) soggetti a "bonifico parlante". In tal caso, infatti, l'intermediario finanziario deve applicare una ritenuta alla fonte pari all'8% dell'importo versato.

I chiarimenti della risoluzione n. 67/E/2018. L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione in commento, ha specificato che nell'ipotesi di esclusione possono rientrare anche i dati relativi alle spese per intervento di recupero edilizio sulle parti comuni condominiali per le quali la banca ha operato la ritenuta dell'8%.

Testualmente, l'Agenzia ha specificato che "[…] la sezione III del quadro AC del modello Redditi e del quadro K del modello 730, contenente i dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi, nelle ipotesi in cui sia stata operata dalle banche una ritenuta alla fonte sulle somme pagate dal condominio all'impresa che ha effettuato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, può, pertanto, non essere compilata da parte dell'amministratore […]".

Le sanzioni applicabili.

Segnaliamo che in caso di mancata comunicazione dei dati (fatte salve le ipotesi di esclusione sopra citate) può trovare applicazione una sanzione amministrativa a carico dell'amministratore di condominio.

In caso di omessa compilazione del quadro, l'amministrazione finanziaria può irrogare una sanzione da 258 a 2.065 euro.

Alla luce del chiarimento fornito con risoluzione n. 67/E/2018, si ritiene che le sanzioni contestate o irrogate dall'Agenzia delle Entrate e riferite alla mancata comunicazione di tali dati, debbano essere oggetto di annullamento.

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