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Ritenuta d'acconto nei pagamenti condominiali

Ritenuta d'acconto nei pagamenti condominiali: scopri come il condominio agisce come sostituto d'imposta e quali sono le tempistiche e modalità di versamento delle ritenute per lavoro dipendente e autonomo.

Avv. Alessandro Gallucci 
20 Dic. 2018

Il condominio, ce lo dice il d.p.r. n. 600 del 1973, è un sostituto d'imposta.

Ciò vuol dire che per legge gli è demandato un onere di natura tributaria, d'assolvere gratuitamente in favore dello Stato (sic!).

Da quando il condominio è costituito sostituto d'imposta - correva l'anno 1997 - gli amministratori sono stati via via onerati di trattenere determinate somme.

Nel corso degli anni è stato aumentato il novero dei soggetti rispetto ai quali il condominio opera come sostituto d'imposta, ma anche le eccezioni e le differenze in relazione alle tempistiche dei versamenti relativamente agli importi e soggetto al quale trattenuta la somma a titolo d'anticipazione d'imposta.

Chi è il sostituto d'imposta?

L'art. 63 del d.p.r. n. 600/1973 definisce il sostituto d'imposta come colui che «in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto».

Sostituto, dunque, del percettore del reddito, cioè il sostituito, che per ragioni legate al corretto versamento delle imposte trattiene una somma determinata dalla legge e quindi la versa allo stato a titolo d'imposta o d'acconto d'imposta.

La misura è variabile in relazione all'attività lavorativa svolta dal percettore del reddito e può non esserci in ragione del regime fiscale cui questo ha aderito.

La somma trattenuta a titolo d'imposta o acconto d'imposta deve poi essere riversata dal sostituto entro ben precisi termini.

Ritenuta d'acconto alla fonte su redditi da lavoro dipendente

Ai sensi dell'art. 23 del d.p.r. n. 600/1973 il condominio deve operare una ritenuta determinata in ragione del compenso riconosciuto al lavoratore dipendente.

La ritenuta così operata deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata.

Rispetto ai redditi da lavoro dipendente il modello F24 di riferimento deve riportare il codice 1001 per le ritenute sulle retribuzioni per lavoro dipendente.

Ritenuta d'acconto alla fonte su prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente

L'art. 25 del d.p.r. n. 600/1973, al primo comma, afferma che gli stessi soggetti indicati dall'art. 23 e quindi anche l'amministratore di condominio in relazione a prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente «devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti».

L'avvocato presta un servizio - è indifferente se di natura giudiziale o stragiudiziale - nei confronti del condominio? La compagine deve operare una ritenuta alla fonte del 20% sull'imponibile. Idem per commercialisti, consulenti del lavoro e prestatori di lavoro autonomo in generale

La norma, poi, specifica che tale ritenuta dev'essere operata dal medesimo condominio sul compenso dell'amministratore; in pratica l'amministratore nell'autoliquidarsi il compenso deve operare una ritenuta d'acconto quale legale rappresentante del condominio.

Come per i redditi da lavoro dipendente, la ritenuta in esame deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata.

Rispetto ai redditi da lavoro dipendente il modello F24 di riferimento deve riportare il codice 1040 per le ritenute sui compensi per l'esercizio di arti e professioni

Ritenuta d'acconto alla fonte sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi

L'art. 25-ter del d.p.r. n. 600/73 è specificamente dedicato al condominio ed al primo comma specifica che questo nella sua qualità di sostituto di imposta all'atto del pagamento di corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa deve operare una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente.

Come specificato dall'Agenzia delle Entrare con una propria circolare del 2007 «deve ritenersi che la norma trova applicazione per le prestazioni convenute nei contratti d'opera in generale e, in particolare, nei contratti che comportano l'assunzione, nei confronti del committente, di un'obbligazione avente ad oggetto la realizzazione, dietro corrispettivo, di un'opera o servizio, nonché l'assunzione diretta, da parte del prestatore d'opera, del rischio connesso con l'attività, svolta senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente» (Circolare Agenzia delle Entrate del 7 febbraio 2007 n. 7).

La ritenuta in esame deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata, ma non sempre.

Come specificato dal comma 2-bis dell'art. 25 «il versamento della ritenuta di cui al comma 1 è effettuato dal condominio quale sostituto d'imposta quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di euro 500. Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo stabilito al primo periodo»

Quanto ai codici da indicare nel modello F24, sono i seguenti:

  • codice 1019 per le ritenute del 4% su contratti d'appalto e servizi verso persone fisiche;
  • codice 1020 per le ritenute del 4% su contratti d'appalto e servizi verso persone giuridiche.

Regime fiscale forfettario e mancanza di ritenuta

Si tratta di un regime fiscale di vantaggio per i professionisti e attività imprenditoriale in forma individuale con rediti massimi rispettivamente fino ad € 30.000,00 e 50.000,00.

Come specificato dalla legge di stabilità 2015 (l. n. 190/2014) per chi aderisce a questo regime - ivi compresi gli amministratori condominiali - non si applicano le norme dettate in materia di sostituto d'imposta.

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