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Bonifici online per oltre 120.000 € dal conto condominiale: se le credenziali sono dell'amministratore, la banca non risponde

Se le operazioni passano dalle credenziali attribuite all'amministratore, la domanda contro l'intermediario può fallire; resta centrale la distinzione tra esecuzione bancaria e spese non inerenti.

CondominioWeb Lex AI 
13 Gen. 2026

La gestione del conto corrente intestato al condominio, resa obbligatoria dall'art. 1129, comma 7, c.c., impone che tutte le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi e quelle erogate per conto del condominio transitino su uno specifico rapporto bancario o postale intestato all'ente di gestione. La previsione mira a garantire trasparenza e tracciabilità, riconoscendo a ciascun partecipante la facoltà di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica relativa al conto.

Resta fermo che l'amministratore non può confondere le disponibilità condominiali con quelle personali e deve operare, di regola, tramite il conto intestato al condominio, curando la tenuta della contabilità e la rendicontazione. Diverso, e più delicato, è il profilo della responsabilità dell'intermediario: in particolare, quando le operazioni vengono disposte mediante canali telematici utilizzando credenziali regolarmente rilasciate all'amministratore, oppure quando il condominio deduca che le disposizioni siano state impartite da soggetti non legittimati.

La vicenda

Con atto di citazione notificato l'11 ottobre 2022, il condominio ha convenuto in giudizio l'istituto presso cui era stato acceso un conto corrente postale intestato al condominio (31 agosto 2015), riferendo che, nel corso degli anni, sarebbero state riscontrate movimentazioni ritenute irregolari. In particolare, fino all'ottobre 2020 sarebbero stati eseguiti prelievi e bonifici per un totale di circa € 120.000,00 ad opera di soggetto diverso dall'amministratrice in carica; inoltre, in data 4 novembre 2020, sono state segnalate ulteriori due operazioni (rispettivamente per € 597,00 ed € 5.000,00). È stato, infine, riferito un ammanco nelle casse condominiali pari a € 51.000,00.

Il condominio ha quindi chiesto l'esibizione dei documenti relativi alle operazioni contestate, al fine di individuare il responsabile, e la restituzione delle somme, assumendo la responsabilità dell'intermediario per avere consentito l'operatività sul conto a soggetti non autorizzati.

L'istituto si è costituito contestando l'addebito e deducendo che "tutti i bonifici oggetto di contestazione erano stati effettuati online, mediante l'utilizzo dei codici di accesso forniti all'amministratrice in carica", aggiungendo che, nell'arco di cinque anni, non vi era mai stata contestazione delle annotazioni riportate negli estratti conto. Ha quindi chiesto di chiamare in causa l'ex amministratrice, al fine di essere garantito e manlevato in caso di condanna.

La terza chiamata si è costituita eccependo, tra l'altro, l'improcedibilità per difetto di mediazione e la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza. Nel merito ha affermato di aver effettuato per conto del condominio, nell'ambito della propria gestione, tutti i movimenti indicati dall'attore operando sul conto corrente online; ha inoltre precisato che le spese sarebbero state riferibili ad attività condominiali e che le operazioni del 4 novembre 2020 (quando il conto era ancora nella sua gestione) riguardavano il pagamento di una fattura condominiale e un acconto sul proprio compenso.

La decisione

Con sentenza del 7 gennaio 2026 (R.G. n. 24194/2022), il Tribunale ordinario di Napoli, Sezione Seconda civile, ha rigettato la domanda proposta dal condominio nei confronti dell'istituto.

La motivazione valorizza, quale dato dirimente, che le operazioni contestate risultavano eseguite tramite canale web con PIN e credenziali rilasciate all'amministratrice pro tempore, secondo quanto dedotto dalla banca e confermato dalla stessa ex amministratrice. In tale prospettiva, non è stata ravvisata la dedotta responsabilità contrattuale dell'intermediario per inadempimento del contratto di conto corrente.

Il Tribunale ha inoltre chiarito che "il lamentato danno del Condominio per effetto di bonifici eseguiti su ordine di soggetto diverso dall'amministratore può sussistere solo nel caso della illegittimità delle disposizioni, ossia dalla mancata inerenza delle spese rispetto all'attività condominiale"; tale profilo, tuttavia, è stato ritenuto estraneo al giudizio, perché riservato a una eventuale azione di responsabilità nei confronti dell'amministratrice uscente.

È stato poi precisato che l'oggetto del giudizio, come delineato dall'atto introduttivo, era limitato alla domanda risarcitoria verso l'istituto per asserito inadempimento degli obblighi nascenti dal contratto di conto corrente; la domanda di garanzia proposta dall'istituto nei confronti della terza chiamata era circoscritta alla possibile cessione a terzi non autorizzati degli strumenti di autenticazione per l'accesso al canale web. Nessuna domanda diretta era stata proposta dal condominio nei confronti dell'ex amministratrice, né la domanda iniziale poteva ritenersi implicitamente estesa.

Le richieste istruttorie del condominio sono state dichiarate inammissibili perché non rilevanti ai fini della decisione. È stata, infine, rigettata la richiesta di condanna per lite temeraria (art. 96 c.p.c.) avanzata dalla terza chiamata, non ravvisandosi un abuso dello strumento processuale.

I riferimenti giurisprudenziali

Ai fini della liquidazione delle spese, viene richiamato il principio secondo cui, in caso di integrale rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma determinata, lo scaglione va individuato in base all'importo specificamente indicato dall'attore (Cass., Sez. U., 23 luglio 2025, n. 20805).

Nel testo della sentenza non risultano richiamati altri precedenti in tema di operazioni online e responsabilità dell'intermediario; tuttavia, sul piano ricostruttivo, si collocano in termini coerenti con l'esito del giudizio i seguenti arresti e orientamenti (da leggere tenendo conto della specificità dei rispettivi casi):

Considerazioni conclusive

Il rigetto della domanda risarcitoria verso l'istituto è ancorato alla ricostruzione fattuale accolta dal Tribunale: le disposizioni risultavano impartite tramite home banking con credenziali rilasciate all'amministratrice pro tempore, circostanza non superata da allegazioni e prove idonee a dimostrare un inadempimento dell'intermediario agli obblighi contrattuali del rapporto di conto corrente.

Al tempo stesso, viene tracciato un perimetro netto tra profili "interni" e profili "esterni" al rapporto bancario: l'eventuale danno derivante da disposizioni non inerenti all'interesse condominiale (o comunque illegittime nei rapporti interni) è destinato, secondo l'impostazione seguita, a essere fatto valere con un'autonoma azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore uscente, poiché "può sussistere solo nel caso della illegittimità delle disposizioni, ossia dalla mancata inerenza delle spese rispetto all'attività condominiale".

In chiave pratica, la decisione conferma l'importanza di: (i) governare con rigore la gestione e conservazione delle credenziali di accesso ai canali dispositivi; (ii) attivare tempestivamente controlli assembleari e richieste documentali (anche direttamente all'intermediario, ove necessario) ABF Roma n. 7960/2016 ; (iii) distinguere, già in fase di impostazione della domanda, tra contestazioni relative all'esecuzione bancaria dell'operazione e contestazioni sull'inerenza/legittimità interna della spesa.

Resta altresì fermo che, in scenari differenti (furto di strumenti di pagamento, phishing, SIM swap), la valutazione della responsabilità dell'intermediario segue regole e oneri probatori propri delle operazioni non autorizzate, come mostrano gli esiti di merito in fattispecie di utilizzo illecito di bancomat Trib. Velletri n. 1202/2022 e, su diverso piano, le controversie originate da frodi informatiche che coinvolgono le credenziali di accesso ai conti (ad es. SIM duplicata e acquisizione delle credenziali) Trib. Piacenza 28 aprile 2025, n. 195 .

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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