Oramai, nel nostro territorio, sono diventati frequenti i cosiddetti fenomeni atmosferici estremi in concomitanza dei quali si verificano molti disagi a carico dei cittadini. Si pensi alle strade allagate al punto, in certi casi, da trasformarsi in veri e propri fiumi. Oppure si immagini, semplicemente, la pioggia torrenziale che, in pochi minuti, riversa sul terreno una grande quantità di millimetri d'acqua.
Ebbene, in tali circostanze, come in altre analoghe, a farne le spese potrebbero essere anche gli edifici, le cui condutture, ad esempio quelle relative allo scarico delle acque, potrebbero andare in difficoltà in fase di raccolta e di smaltimento.
A quanto pare, è accaduto qualcosa di simile anche nel caso esaminato dal Tribunale di Milano e recentemente risolto dall'ufficio lombardo con la sentenza n. 7230 del 29 settembre 2025. Più precisamente, la lite nasceva poiché, successivamente ad un fenomeno estremo, cioè una precipitazione atmosferiche molto intensa, definita anche "bomba d'acqua", un negozio all'interno di un condominio si allagava, con danni alla struttura ed alle merci ivi presenti.
Ebbene, secondo la tesi della parte danneggiata, la responsabilità dell'evento doveva essere attribuita al condominio in ragione del fatto che alcune condutture, tra cui quelle di scarico dei liquami, non avevano retto a tutta quella acqua ed avevano sversato la medesima all'interno dell'esercizio commerciale.
Per la parte convenuta, invece, l'invocata responsabilità per le cose in custodia non poteva essere presa in considerazione. L'evento lesivo, infatti, si era verificato per colpa di un evento atmosferico eccezionale, del tutto fortuito, imprevedibile ed inevitabile.
Pertanto, a chi ha dato ragione il Tribunale di Milano? In tema di bomba d'acqua e danni da allagamento in condominio, è invocabile il caso fortuito? Non ci resta che scoprire cosa ha espresso a riguardo l'ufficio meneghino.
Bomba d'acqua e danni da allagamento in condominio: è risarcibile il disagio subito?
A seguito dell'allagamento patito dal proprio negozio, l'esercente chiedeva il risarcimento al condominio ritenuto responsabile delle condutture che non avevano, sufficientemente, raccolto e smaltito la pioggia torrenziale che si era abbattuta sull'edificio.
A tale riguardo, tra i danni invocati, oltre a quelli strutturali ed a quelli relativi ai beni presenti all'interno dei locali invasi dall'acqua, il negoziante includeva anche il cosiddetto disagio subito. Secondo la parte istante, infatti, essa doveva essere ristorata per non aver potuto godere del bene per il tempo necessario al ripristino del negozio.
Ebbene, per il Tribunale di Milano, accertata la responsabilità del convenuto condominio, la domanda di risarcimento del disagio subito non poteva essere accolta. Tale risarcimento, infatti, doveva essere provato e non poteva certo essere riconosciuto, automaticamente, senza alcuna dimostrazione di un pregiudizio, concretamente, subito.
Inoltre, visto che la parte attrice era una persona giuridica, a maggior ragione parlare di sofferenza e disagio diventava, ancor più complicato da prefigurare «Infondata è, invece, la domanda di parte attrice di condanna al risarcimento di una somma da stimarsi in via equitativa a titolo di "disagio subito" (p.10 citazione e p.22 comparsa conclusionale).
Sebbene non sia nemmeno del tutto chiaro quale sia il tipo e la voce di danno invocato, la domanda, che pare doversi interpretare come domanda di risarcimento di danno non patrimoniale, dev'essere in ogni caso respinta, mancando tout court la prova di uno specifico pregiudizio effettivamente patito dall'attrice, non potendo riconoscersi un danno non patrimoniale in re ipsa ed essendo peraltro altresì astrattamente difficilmente ravvisabile un danno non patrimoniale in capo ad una persona giuridica per indisponibilità di un locale commerciale».
Per queste ragioni, possiamo concludere che il danno da disagio subito in questi casi è difficilmente riconoscibile.
Bomba d'acqua e danni da allagamento in condominio: quando l'evento è eccezionale?
In tema di fenomeni atmosferici estremi, quali ad esempio la cosiddetta bomba d'acqua, non possiamo più affermare che siano episodici.
Una pioggia torrenziale o un nubifragio sono, infatti, sempre più frequenti e in quanto tali prevedibili «è opportuno rilevare che fenomeni atmosferici intensi (cd. bombe d'acque) e bollettini di allerta meteo sono sempre più frequenti nei nostri territori, sicché, aderendo ai sopraesposti principi della Cassazione, al fine di qualificare un fenomeno atmosferico come eccezionale, è necessario versare in atti dati scientifici precisi (ad es. intensità di una precipitazione) tesi a dimostrare l'eccezionalità del fenomeno».
Per questo motivo, tali eventi non possono essere più definiti eccezionali e, in quanto tali, rappresentare il cosiddetto caso fortuito per giustificare la propria responsabilità ed essere manlevati dai danni da cose in custodia.
Anche nel caso in esame, il Tribunale di Milano ha seguito tale linea interpretativa. La precipitazione atmosferica che aveva caratterizzato l'evento in contestazione, sebbene violenta, rientrava, purtroppo, nella normalità.
A tal proposito, la parte attrice non aveva provato l'eccezionalità e l'imprevedibilità dell'evento che poteva essere definito tale soltanto in base ai dati pluviometrici della zona. Solo, infatti, comparando e valutando i medesimi, si sarebbe potuto concludere per l'inevitabilità dell'evento «le precipitazioni atmosferiche possano integrare l'ipotesi del caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, occorre che esse rivestano i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità ed il conseguente accertamento, in particolare quello della ricorrenza di un "forte temporale", di un "nubifragio" o di una "calamità naturale", presuppone un giudizio da formulare - in relazione alla peculiarità del fenomeno - non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia"(cfr. ex multis Cass.civ. n. 30521/2019 e n. 4588/2022)».
