La controversia ha riguardato la qualificazione giuridica delle bocche di lupo presenti in un locale seminterrato e la possibilità di ottenere tutela reale contro il proprietario dell'unità sovrastante che, mediante l'installazione di una veranda con chiusure perimetrali, ne aveva ridotto l'apporto di aria e luce. Il nodo centrale è consistito nell'accertare se tali aperture potessero integrare una servitù reale di aria e luce, con conseguente diritto alla riduzione in pristino, oppure se si trattasse di un mero diritto alle luci ex artt. 901 ss. c.c., soggetto a limiti più stringenti quanto ai rimedi esperibili.
La vicenda
L'attrice, proprietaria di un locale seminterrato dotato di bocche di lupo, ha agito in giudizio contro il proprietario dell'unità immobiliare soprastante - esercente attività di ristorazione - chiedendo la demolizione o la rimozione della veranda che impediva il corretto funzionamento delle aperture. La domanda era fondata sull'assunto che le bocche di lupo costituivano una servitù reale a favore del proprio immobile.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda, rilevando che le bocche di lupo non erano funzionali all'utilizzo del locale (adibito a deposito non presidiato secondo le direttive urbanistiche regionali) e che mancava prova concreta di danni derivanti dalla riduzione di aria e luce. L'appello è stato proposto insistendo sulla natura reale del diritto vantato.
La decisione
La Corte d'Appello ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale, rigettando tutte le doglianze dell'appellante. In particolare:
- Il diritto fatto valere dall'appellante non è stato riconosciuto come servitù reale, ma come mero diritto alle luci ai sensi degli artt. 901 ss. c.c., privo della tutela reintegratoria tipica delle servitù.
- "Da tutti i casi esaminati, infatti, emerge che lo ius in re aliena qui invocato dev'essere distinto dalla mera 'luce' che il codice civile conosce, disciplina agli artt. 901 c.c., e che, a differenza dei diritti reali, non dà diritto alla riduzione in pristino."
- La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione (Cass. n. 7490/2001; n. 14442/2006; n. 12175/2023), distinguendo tra aperture tra vani dello stesso edificio condominiale su muro comune (potenzialmente idonee a servitù per usucapione) e aperture verso spazi aperti esterni (disciplinate dagli artt. 901 ss. c.c.).
Nel caso concreto, le bocche di lupo si affacciavano su uno spazio esterno e non integravano una servitù reale.
- "Il caso in cui il fondo in tesi dominante... tragga direttamente [aria e luce] dal contiguo fondo aperto...
è qualificabile in termini di mera 'luce', disciplinata in base agli artt. 901 e ss. c.c."
- Dalla consulenza tecnica d'ufficio è emerso che le bocche di lupo non consentivano un ricambio d'aria significativo neppure senza la veranda; la chiusura aveva determinato una diminuzione dell'apporto luminoso ma senza danni tali da alterare sostanzialmente la funzionalità del locale.
- L'appellante non ha fornito prova adeguata né allegazioni sufficienti circa danni materiali o pregiudizi concreti subiti dal locale seminterrato.
- L'accusa circa l'ostruzione delle bocche di lupo con tappeti o altri oggetti è rimasta priva di riscontri probatori efficaci.
I precedenti giurisprudenziali
La Corte ha richiamato espressamente i principi consolidati della Cassazione sulla distinzione tra diritti reali alle luci (artt. 900-904 c.c.) e situazioni soggettive atipiche assimilabili a servitù per usucapione o destinazione del padre di famiglia (Cass., sez. II, n. 7490/2001; n. 14442/2006; ordinanza n. 12175/2023; Cass., n. 15248/2005; n. 5055/2013). È stato ribadito che:
- "Le luci che si aprono tra un vano e l'altro dello stesso edificio condominiale... sono sottratte alla disciplina degli art. 901 e segg.... essendo condizionata al consenso del vicino, la loro permanenza nonostante il mancato consenso integra l'ipotesi tipica dell'usucapione..."
- "Le aperture interne tra vani dello stesso edificio condominiale - specie se insistenti su muri comuni - sono sottratte alla disciplina degli artt. 901 e segg., essendo caratterizzate da una minore precarietà rispetto alle luci tradizionali aperte su fondo altrui."
- Nella fattispecie concreta, invece, le bocche di lupo costituivano semplici aperture verso uno spazio esterno aperto: non era configurabile alcuna servitù reale nel senso tecnico previsto dal codice civile.
Nel caso concreto:
- Sebbene sia stata accertata una diminuzione dell'apporto luminoso ed aerante dovuta alla chiusura delle bocche di lupo, ciò non è stato ritenuto sufficiente a integrare una violazione idonea a giustificare interventi demolitori o ripristinatori imposti dal giudice.
- L'onere della prova circa danni effettivi o pregiudizi rilevanti grava sull'attore: tale onere non è stato assolto nel processo esaminato.
- Anche eventuali profili urbanistici o regolamentari sono stati esclusi dal giudice poiché estranei al thema decidendum posto dalla domanda attorea.
L'orientamento espresso appare conforme alla giurisprudenza consolidata della Cassazione; tuttavia va ricordato che in presenza di elementi diversi (esistenza documentata della servitù per titolo o usucapione; apertura tra vani interni su muro comune), potrebbe trovare applicazione un principio differente.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
