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Il condòmino in causa contro il Condominio non deve essere convocato all'assemblea che decide la strategia difensiva contro di lui

Il condòmino non è tenuto a partecipare all'assemblea condominiale quando si discute la strategia legale contro di lui, garantendo così il diritto di difesa e una corretta separazione delle posizioni.

Avv. Giuseppe Donato Nuzzo 
14 Mar. 2019

Il fatto. La società proprietaria di alcuni immobili in condominio agiva in giudizio per far dichiarare nulla o annullabile la delibera adottata dall'assemblea condominiale. A sostegno della domanda, la società sosteneva di non essere stata convocata all'assemblea, in quanto ritenuta in conflitto di interessi con l'argomento posto all'ordine del giorno.

Si costituiva in giudizio il Condominio, secondo il quale l'assemblea in questione era stata indetta solo per conferire il mandato agli avvocati per impugnare di fronte al Consiglio di Stato la sentenza del TAR nella quale la società ricorrente era controparte.

La delibera impugnata, inoltre, era stata ratificata da una successiva assemblea, alla quale aveva partecipato anche la ricorrente e, per questo motivo, la questione si doveva considerare esaurita. Il Tribunale di Roma dà ragione al Condominio. La società non doveva essere convocata in assemblea. Tuttavia il giudice romano perviene a tale soluzione seguendo un ragionamento diverso.

Non si tratta di conflitto d'interessi ma di "separazione di posizioni". Secondo il Tribunale, infatti, non convince la tesi - propugnata dal Condominio - secondo cui è assimilabile al conflitto di interessi la posizione del condomino, controparte attuale e non potenziale in una lite con il condominio, rispetto alla sua partecipazione ad assemblee convocate, come nel caso concreto, per valutare l'opportunità di impugnare una sentenza sfavorevole.

In realtà - osserva il giudice - il condomino in lite vuole partecipare a un'assemblea nella quale si è valutato l'esito della pregressa azione giudiziaria e si è deciso in merito all'opportunità di proporre appello. La presenza della controparte processuale a un consesso con questo thema decidendum lede il diritto di difesa, condizionando la discussione in merito alla migliore strategia processuale.

Non si tratta, in sostanza, di un conflitto di interessi ma di una separazione di posizioni, in cui ciascuna parte persegue interessi opposti con riferimento specifiche ragioni avanzate.

Siamo di fronte, cioè, ad una controversia tra uno o più condomini e il Condominio, da cui consegue un conflitto giudiziario. In tal caso, non trova applicazione per le parti controverse, in materia di spese, l'art. 1132 c.c., che pone a carico del condomino dissenziente l'onere di manifestare il proprio dissenso con atto notificato all'amministratore.

 Continua [...]

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