Nella vita condominiale, l'assemblea riveste un ruolo fondamentale in quanto principale organo decisorio in diverse materie che coinvolgono i beni comuni e la compagine condominiale.
Il codice civile, in particolare, all'art. 1136 si occupa delle regole relative alla sua costituzione e alla validità delle deliberazioni: in particolare, viene chiarito che "l'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati".
Tale norma va letta in coordinato con quanto previsto dall'art. 66 disp. att. c.c., come rinnovato dalla riforma del 2012, il quale stabilisce che l'avviso di convocazione (contenente la specifica indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora della riunione), dovrà essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano.
Mancata convocazione: chi è legittimato a impugnare la delibera?
Sempre l'art. 66 cit. prevede che, in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare sarà annullabile ai sensi dell'articolo 1137 c.c. su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
La giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi in materia, ha stabilito in diverse occasioni come la legittimazione a impugnare la delibera per il vizio inerente la mancata convocazione spetti al solo condomino pretermesso, ovvero a colui che non è stato ritualmente convocato, sorgendo solo in capo a tale soggetto un reale interesse all'impugnazione della delibera.
Un assunto confermato anche dall'orientamento della Corte di Cassazione (cfr., ex multis, sent. n. 10071/2020) secondo cui "il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all'altrui sfera giuridica, come conferma l'interpretazione evolutiva fondata sull'art. 66 disp. att. c.c., comma 3, modificato dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220".
Pertanto, la legittimazione a demandare il relativo annullamento della delibera per tale vizio procedimentale (mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale) spetta "ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso".
Ciò in quanto, secondo tale orientamento, l'interesse del condomino che faccia valere un vizio di annullabilità (e non di nullità) di una deliberazione dell'assemblea, non può ridursi al mero interesse alla rimozione dell'atto, ovvero ad un'astratta pretesa di sua assoluta conformità al modello legale, ma deve essere espressione di una sua posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che quella deliberazione genera quanto all'esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti.
E dunque la deliberazione assembleare risulta annullabile sulla base del giudizio riservato al soggetto privato portatore di quella particolare esigenza di funzionalità dell'atto collegiale tutelata con la predisposta invalidità, esigenza che si muove al di fuori del complessivo rapporto atto-ordinamento.
Il condomino pretermesso è legittimato a impugnare la delibera
Si tratta di un orientamento al quale ha dato seguito anche la giurisprudenza di merito, come dimostra la recente sentenza del 18 dicembre 2020 con cui il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, si è pronunciato in composizione monocratica, a seguito di un ricorso ex art. 702-bis c.p.c., sulla richiesta di annullamento avanzata da un condomino relativamente a una deliberazione assembleare che aveva deciso alcuni interventi edilizi.
L'attore si presenta innanzi al giudice evidenziando di essere proprietario di due appartamenti, per uno dei quali solo nella misura di 2/3 essendoci, per il rimanente terzo, un nudo proprietario e un usufruttuario, i quali non erano stati convocati all'assemblea condominiale nella quale era stata adottata la delibera impugnata.
Sicché, conclude il ricorrente, la delibera stessa avrebbe dovuto ritenersi nulla e/o annullabile per irregolare costituzione dell'assemblea.
Il giudicante, invece, nel valutare l'istanza, conclude per la sua infondatezza, poiché la legittimazione a domandare l'annullamento della delibera spetti unicamente al singolo avente diritto pretermesso, dunque, nel caso specifico, avrebbero potuto agire in giudizio il nudo proprietario e l'usufruttuario non convocati all'assemblea.
A tale conclusione si giunge in virtù dei principi che non consentono al condomino regolarmente convocato (quale l'attore) di impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino.
Ciò in quanto, si legge nel provvedimento, "l'interesse a far valere un vizio che renda annullabile una deliberazione dell'assemblea deve essere espressione di una posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che quella delibera genera quanto all'esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti".
Pertanto, si ritiene che la delibera sia stata legittimamente dall'assemblea condominiale. Il proprietario, infatti, era stato regolarmente convocato e avrebbe potuto manifestare in sede assembleare il suo particolare interesse alle modalità di esecuzione dei lavori, stante le altre doglianze contenute nel ricorso (tutte ugualmente respinte) con cui lo stesso lamentava come l'assemblea avesse deciso senza il suo assenso sul bene di sua esclusiva proprietà
Tra l'altro, poiché la domanda viene interamente respinta dal Tribunale, il ricorrente viene condannato anche a rimborsare le spese di lite al convenuto Condominio, in persona dell'amministratore.
