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La Soprintendenza non può bocciare l'ascensore in cortile solo perché nuoce all'immobile vincolato

Non si può impedire la realizzazione di un ascensore esterno che serve alla persona anziana solo perché la realizzazione dell'impianto può arrecare un pregiudizio all'immobile vincolato.

Avv. Giuseppe Nuzzo 
16 Nov. 2018

La Sovraintendenza non può impedire la realizzazione di un ascensore esterno che serve alla persona anziana solo perché la realizzazione dell'impianto può arrecare un pregiudizio all'immobile vincolato.

La legge contro le barriere architettoniche impone di valutare i rischi che corre il bene tutelato, contemperando gli interessi alla tutela del bene storico-artistico con quelli della persona con problemi di mobilità.

È quanto emerge dalla sentenza del TAR Lazio n. 9557/18, secondo la quale il Mibact può bocciare il progetto per la realizzazione di un ascensore solo se comporta un serio pregiudizio del bene tutelato.

La vicenda trae origine dalla domanda presentata da una anziana signora per la realizzazione di una ascensore nel cortile di un immobile sottoposto a vincolo con D.M. 24/05/1955, rispetto alla quale la Soprintendenza esprimeva parere negativo, ritenendo il progetto non compatibile con la tutela dell'edificio.

Secondo il TAR Lazio tale parere va annullato perché contrario alla legge n. 13/1989 sul superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, che, all'art. 1, indica espressamente le opere considerate necessarie per favorire il superamento o eliminare tali barriere, tra cui, alla lettera d), "l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini".

Tutela dei beni storico artistici. Ai sensi degli articoli 4 e 5 della predetta legge, qualora la realizzazione di tali interventi avvenga su immobili soggetti a vincolo, la competente Soprintendenza può negare l'autorizzazione solo "ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato".

Può essere, pertanto, anche ammesso un pregiudizio ad un bene che è tutelato, per il suo particolare valore paesaggistico o storico-artistico, tenuto conto del rilievo sociale che assumono (anche) le opere necessarie ad eliminare le barriere architettoniche, purché tale pregiudizio non sia serio e quindi non comprometta in modo rilevante il bene tutelato.

Se non c'è un serio pregiudizio al bene tutelato prevale l'interesse della persona disabile. Alle amministrazioni che esercitano le funzioni di tutela spetta il delicato compito di valutare la rilevanza del pregiudizio che il bene tutelato potrebbe subire per effetto dell'intervento edilizio progettato al fine di eliminare le barriere architettoniche.

A tal fine, "le amministrazioni di tutela possono ritenere possibili anche interventi in grado di arrecare un pregiudizio (purché non sia rilevante) al bene tutelato e consentire, quindi, anche una parziale alterazione di un bene che altrimenti non potrebbe essere alterato" (Cons. Stato, 7.3.2016, n. 905).

La decisione del TAR Lazio. Applicando tali principi giurisprudenziali al caso di specie, emerge la illegittimità del provvedimento impugnato, che, adottato in sede di riesame a seguito dell'annullamento di precedente parere negativo, non ha operato alcun contemperamento tra le esigenze di tutela della richiedente e la "serietà" del pregiudizio arrecato al bene tutelato.

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