L'ordinamento richiede, ai fini dell'istallazione di un ascensore la deliberazione del condominio, anche nel caso in cui questo sia finalizzato ad eliminare le barriere architettoniche per le persone con disabilità (o altri soggetti fragili), ancorché realizzato a proprie spese.
Tale soluzione è il frutto della necessità di trovare il punto di equilibrio tra i diversi interessi contrapposti.
Tuttavia, la L. n.220/2012, che ha introdotto la riforma del condominio, ha modificato in senso restrittivo l'art. 2, comma 1 della L. n.13/1989 prevedendo, per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, un quorum deliberativo bloccato alla maggioranza prevista dall'art.1136, comma 2 c.c., così eliminando la maggioranza più favorevole che la stessa legge speciale aveva introdotto (quorum diversificato per le assemblee in prima e seconda convocazione, con le maggioranze di cui all'art.1136 c.c., commi 2 e 3) . Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, nessuna delibera, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.
Le soluzioni alternative all'ascensore possono costituire l'unica soluzione possibile quando il palazzo è parte del patrimonio artistico del nostro paese.
A tale proposito merita di essere segnalata una recente decisione del Consiglio di Stato (sentenza n. 4329 del 15 maggio 2024).
Fatto e decisione
Una condomina, proprietaria di una unità immobiliare ad uso residenziale all'ultimo piano di un palazzo storico (un edificio del XVI secolo vincolato dal 1910 ai sensi della legge n. 364/1909), presentava domanda alla competente Soprintendenza per ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di un ascensore per consentire alla madre disabile di accedere all'appartamento.
La Soprintendenza, però, comunicava il preavviso di rigetto, individuando come ostacoli l'esiguità dello spazio per la costruzione dell'ascensore e la circostanza che un intervento di tale portata avrebbe snaturato l'assetto storico architettonico del bene immobile vincolato. La condomina presentava ricorso al TAR dell'Emilia-Romagna che dava ragione alla ricorrente.
Tuttavia la Soprintendenza adottava un parere definitivo sfavorevole, evidenziando la rilevanza storico artistica dell'immobile in questione e facendo presente che l'inserimento dell'ascensore nella piccola corte (armonica ed articolata) avrebbe compromesso, per sempre, la configurazione spaziale e architettonica del palazzo storico; inoltre sottolineava che la realizzazione di una serie di pianerottoli di sbarco avrebbe impedito la vista dalle numerose finestre e aggetti costituiti da terrazzini, pianerottoli e piccoli sporti di gronda; infine suggeriva l'installazione di un'opera reversibile come un montascale.
La condomina impugnava tale provvedimento davanti al TAR Emilia-Romagna che rigettava il ricorso. Secondo i giudici amministrativi la Soprintendenza non aveva adottato una motivazione di mero stile, ma aveva diffusamente argomentato in merito alla contrarietà dell'intervento proposto rispetto alle esigenze di salvaguardia del bene tutelato "ovvero di un palazzo cinquecentesco (con cortile interno definito "fine gioiello").
Secondo la stessa condomina - che si rivolgeva al Consiglio di Stato - la Soprintendenza non aveva fornito motivazione circa il pregiudizio specifico e serio che l'intervento edilizio avrebbe determinato al palazzo storico, mentre il TAR si era limitato ad affermare che il provvedimento impugnato era motivato, senza confermarne la legittimità.
In ogni caso riteneva che il vincolo non potesse impedire la realizzazione di strutture oggi essenziali e sacrificare necessità primarie. Il Consiglio di Stato ha dato torto alla ricorrente, ritenendo condivisibili le considerazioni della Soprintendenza che ha motivato il suo diniego deducendo che la realizzazione dell'opera nella minuscola corte, unitamente alla realizzazione di pianerottoli di sbarco per i singoli piani, avrebbe compromesso la conformazione originaria dell'edificio storico.
A parere del Consiglio di Stato, quindi, il TAR ha correttamente indicato la soluzione alterativa del montascale, prospettata dalla Soprintendenza, in quanto la stessa è apparsa evidentemente la migliore soluzione per la tutela del patrimonio culturale, non alterando eccessivamente la conformazione del palazzo storico e la tutela degli interessi personali della partecipante al condominio. L'appello è stato respinto.
Considerazioni conclusive
Nella decisione in commento i giudici amministrativi hanno osservato che la Soprintendenza non ha genericamente adottato il parere negativo ma ha puntualmente chiarito perché l'ascensore era da considerarsi un pregiudizio di fronte al bene culturale protetto.
Del resto l'art. 2 della legge n. 13/1989 prevede che i condomini interessati all'adozione di strumenti di superamento delle barriere architettoniche sono legittimati esclusivamente ad installare, a proprie spese, "servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili" o "modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages". Il montascale rientra a pieno titolo in tale elencazione costituendo un dispositivo, diverso rispetto al servoscala, ma comunque classificabile come struttura mobile facilmente rimovibile.
La normativa suddetta prevede una "forma di autotutela", consentendo all'invalido di superare il rifiuto del condominio e di installare a sue spese servoscala o altre strutture mobili, ovvero di modificare l'ampiezza delle porte d'accesso (Cass. civ., sez. II, 26/02/2016, n. 3858).
Si ricorda che la finalità pubblicistica di interesse generale non permette di considerare l'uso del montascale quale diritto personale ed intrasmissibile del disabile, che si estingue con la morte dello stesso, tenuto conto che può servire contemporaneamente altri soggetti che vivono nel medesimo condominio (Trib. Bolzano 29 maggio 2018 n. 674).
