Nell'ambito di un contratto di appalto è frequente che il committente pretenda l'inserimento di una clausola penale finalizzata a determinare preventivamente il risarcimento dei danni in relazione all'ipotesi pattuita che può consistere anche nel ritardo dell'esecuzione dei lavori.
In tal caso può nascere il seguente dubbio: se la penale è stata stipulata per il semplice ritardo e si sia verificato l'inadempimento essa è operante in questo secondo evento? In altre parole la "penale" prevista per il ritardo opera in caso di inadempimento? Sulla questione si è recentemente espresso il Tribunale di Milano nella sentenza del 24 luglio 2024, n. 7343.
Fatto e decisione
Il proprietario di un immobile sottoscriveva un contratto avente ad oggetto l'obbligo dell'appaltatore di eseguire lavori di ristrutturazione, rifacimento facciate, imbiancatura facciata interna, riqualificazione energetica e pompa di calore dell'immobile, in regime di bonus facciate al 90% e ristrutturazione al 50%. Tale contratto veniva formalizzato dopo che era già intervenuto, un precedente contratto di appalto avente ad oggetto interventi di riqualificazione energetica dell'immobile che non aveva avuto esecuzione da parte dell'appaltatrice, nonostante il pagamento in anticipo del corrispettivo da parte dell'attore per € 225.000,00 (di cui € 22.500,00 pagato dal committente ed € 202.500,00 mediante il cd "sconto in fattura"); per tale motivo nel secondo contratto si stabiliva che alcun ulteriore corrispettivo era dovuto all'appaltatore.
Quest'ultimo però non eseguiva nessuno dei lavori oggetto del nuovo contratto di appalto e si limitava ad emettere fattura per l'anticipo pagato dal committente di € 22.500,00 (mentre la restante parte di prezzo a saldo veniva pagata, tramite cessione del credito concessogli dallo Stato, mediante il c.d. "sconto in fattura").
Alla luce di quanto sopra, dopo ripetute diffide, il committente citava in giudizio l'appaltatore per far dichiarare risolto il contratto di appalto per esclusivo inadempimento del convenuto, con condanna alla restituzione dell'anticipo versato e al pagamento della somma concessa dallo Stato per la sua rispondenza ai requisiti di legge (tutto a titolo restitutorio e/o di risarcimento danni quale perdita dei bonus fiscali 110% e/o 90%). In ogni caso pretendeva la condanna del convenuto al pagamento delle penali previste nella scrittura privata di appalto per il ritardo nell'inizio delle opere (€ 500,00 al giorno), nonché il pagamento della penale di € 20.000,00 per ciascun bonus perso in conseguenza dell'inadempimento. Il Tribunale non ha accolto tutte le richieste dell'attore.
Il giudice milanese ha osservato che la penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'avvio dei lavori si deve considerare come liquidazione forfettaria del danno nell'ipotesi di inesatto adempimento, cioè nel caso in cui l'appaltatore, sia pur in ritardo rispetto al termine previsto, inizi e porti a compimento i lavori.
Questa penale, ad avviso dello stesso giudice, non può essere reclamata se l'impresa appaltatrice non ha proprio iniziato i lavori ed è pertanto configurabile un'ipotesi di inadempimento non già di ritardo nell'adempimento.
Per quanto riguarda la penale per la perdita dei benefici fiscali previsti nel contratto il Tribunale ha notato che nel contratto si faceva riferimento al bonus facciate al 90% e al bonus ristrutturazione al 50% e, quindi, a due (e non tre) bonus fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia.
Nella vicenda esaminata il mancato avvio dei lavori ad opera dell'appaltatrice ha determinato la perdita per il committente di usufruire del bonus facciate al 90%, la cui scadenza definitiva era stata fissata al 31.12.2022 dalla legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), e non anche la perdita del bonus ristrutturazioni al 50% la cui scadenza è stata prorogata dalla legge al 31.12.2024.
Di conseguenza il giudice lombardo ha ritenuto applicabile la penale per la perdita del bonus facciate al 90% e l'appaltatore è stato condannato al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 20.000,00.
Clausola penale: differenze tra ritardo e inadempimento nel contratto di appalto
La clausola penale, la quale configura una concordata e preventiva liquidazione del danno in favore del creditore, può essere stipulata, secondo la previsione dell'art. 1382 c. c., per il caso d'inadempimento, oppure per il caso di ritardo nell'adempimento (ferma restando la possibilità di contemplare per lo stesso rapporto due diverse penali, per l'uno e per l'altro degli indicati casi); qualora sia stata stipulata per il semplice ritardo e si sia verificato l'inadempimento, essa non è operante nei confronti di questo secondo evento (Cass. civ., sez. II, 09/11/2009, n. 23706).
Qualora la penale venga fissata per il solo ritardo, il creditore, esigendola, non perde il diritto di pretendere la prestazione pur dopo il verificarsi di tale ritardo, né quindi il diritto, a fronte di un inadempimento definitivo, di essere risarcito del danno ulteriore e diverso rispetto a quello coperto dalla penale medesima (Cass. civ., sez. II, 28/02/1986, n. 1300).
In tale ipotesi peraltro, per evitare un ingiusto sacrificio dell'obbligato ed il correlativo indebito arricchimento del creditore, dovrà tenersi conto, nella liquidazione della prestazione risarcitoria, dell'entità del danno per il ritardo, che sia stato già autonomamente considerato nella determinazione della penale (Cass. civ., sez. II, 04/04/2024, n. 8983).
