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Appalto in condominio: le prove necessarie per ottenere il saldo dei lavori e l'indennizzo per mancato guadagno

Senza stati di avanzamento lavori e senza prova dell'utile netto conseguibile, le richieste dell'appaltatore sono respinte. Un caso concreto.

Avv. Eliana Messineo 
02 Ott. 2025

Con la sentenza n. 3138 del 28 agosto 2025, il Tribunale di Napoli Nord ha ribadito due principi fondamentali in tema di onere probatorio nei contratti d'appalto: 1) il principio secondo cui l'appaltatore che chiede il pagamento del saldo lavori deve dimostrare con idonea documentazione quali opere siano state effettivamente eseguite fino al momento dell'interruzione del rapporto contrattuale non essendo sufficienti le perizie o relazioni di parte che costituiscono semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico, prive di autonomo valore probatorio; 2) il principio secondo cui è onere dell'appaltatore provare, in caso di recesso unilaterale esercitato dal committente, quale utile netto avrebbe conseguito portando a termine l'opera.

Analizziamo la vicenda.

Fatto e decisione

Una società appaltatrice, incaricata dei lavori di manutenzione straordinaria consistenti nella posa in opera di tubazioni per l'impianto idrico e tubazioni per il metano nel viale stradale interno di un fabbricato condominiale, conveniva in giudizio il Condominio al fine di ottenere il pagamento del saldo per le opere eseguite ed in subordine, un'indennità per il mancato guadagno determinato dal recesso unilaterale esercitato dal Condominio.

L'appaltatrice rappresentava che nella seconda assemblea condominiale era stata approvata una variante contrattuale nei limiti del 20% rispetto al prezzo dell'appalto dovuta alla necessità di modificare i materiali di lavorazioni in quanto quelli originariamente pattuiti non erano funzionali allo scopo.

Sosteneva che il Condominio avesse esercitato il recesso unilaterale dal contratto con conseguente diritto all'indennizzo per il mancato guadagno.

Chiedeva, pertanto, che il Condominio venisse condannato al pagamento dell'importo residuo per come variato, detratto l'acconto versato, per i lavori eseguiti fino alla data del recesso nonché, in subordine, in caso di contestazione, che venisse condannato ad un'indennità per mancato guadagno.

Si costituiva in giudizio il Condominio il quale contestava la fondatezza in fatto ed in diritto delle pretese avverse e deduceva: in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita; nel merito, che non vi era mai stato recesso da parte del Condominio ma un esplicito rigetto della richiesta di pagamento avanzata.

Concludeva affinché, previa dichiarazione di improcedibilità per mancato tentativo di negoziazione assistita della lite, venisse integralmente rigettata la domanda attorea con condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.

Istruita la causa, il Tribunale ha rigettato la pretesa azionata. Preliminarmente è stata respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato tentativo di negoziazione assistita atteso che la società aveva effettivamente inviato l'invito e documentato lo scambio di pec.

Nel merito, il Tribunale ha ritenuto non provata la pretesa avanzata dalla società appaltatrice non avendo allegato in atti gli stati di avanzamento dei lavori, dimostrativi delle opere effettivamente realizzate, bensì soltanto una relazione redatta dal Direttore dei Lavori, priva di autonomo valore probatorio.

Il Giudice ha, altresì, ritenuto non provato il mancato guadagno non avendo l'impresa indicato e quantificato l'utile netto che avrebbe conseguito se avesse realizzato per intero l'opera oggetto dell'appalto e avesse ottenuto l'intero corrispettivo.

Considerazioni conclusive

Con la sentenza in esame, il Tribunale di Napoli ha evidenziato che l'appaltatore che agisce per ottenere il pagamento del saldo per i lavori eseguiti in base ad un contratto d'appalto deve fornire prove documentali precise come gli stati di avanzamento lavori non essendo sufficienti stime generiche basate su perizie di parte in quanto prive di autonomo valore probatorio.

A sostegno della propria decisione di rigetto della domanda attorea, il Tribunale ha richiamato l'unanime orientamento giurisprudenziale secondo cui "la perizia di parte costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio. Il contenuto tecnico del documento non ne altera la natura, che resta quella di atto difensivo" (Trib. Roma, sez. XVII, 14.01.2019, n. 909).

"La perizia di parte non è una fonte di prova, in quanto non solo essa è formata al di fuori del giudizio, ma la sua precostituzione non trova disciplina nell'ordinamento; pertanto, anche quando sia giurata, la perizia stragiudiziale rientra pur sempre nel novero delle attività difensive della parte, in questo caso, di carattere tecnico, con la conseguenza che alla stessa deve essere riconosciuto il valore di mero indizio, il cui esame e valutazione è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il quale non è, tuttavia, affatto obbligato a tenerne conto" (Trib. Lagonegro, 20.06.2018, n. 190).

In tal senso si è pronunciata anche la Suprema Corte di Cassazione secondo cui la "perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto" (Cass. Sent. 01.02.2023, n. 2980; Cass. ord. 27.12.2018, n. 33503; Cass. Sent. 22.04.2009, n. 9551).

La Cassazione ha chiarito che se il consulente di parte conferma, in veste di testimone, le circostanze accertate in perizia, le stesse possono acquisire valore di prova. Segnatamente, alla parte che ha prodotto la perizia è "riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione" (Cass. Sez. 2, sent. 19.05.1997, n. 4437; in senso conforme; Cass. Sez. 3, sent. 25.2.2002, n. 2737).

Nella specie, il consulente di parte, Direttore dei Lavori dell'impresa appaltatrice, ha negato di aver mai contabilizzato i lavori dichiarando in sede di escussione testimoniale di aver semplicemente relazionato sulla base degli stati di avanzamento dei lavori portati dall'impresa.

Con riguardo alla richiesta di indennizzo per mancato guadagno - avanzata dall'impresa per non aver potuto portare a termine le lavorazioni a causa dell'inadempienza del committente Condominio - il Tribunale ha ritenuto di rigettarla non avendo l'attrice fornito alcun elemento di prova diretto a dimostrare l'asserita perdita economica e non potendo la liquidazione equitativa sostituire la mancanza di prova dell'esistenza del danno.

Secondo il Tribunale, la società appaltatrice avrebbe dovuto indicare e quantificare le voci di costo quali il capitale umano (lavoratori, durata dell'impegno) e fisico (materiali e mezzi tecnici) ossia l'utile netto che avrebbe conseguito se avesse realizzato per intero l'opera oggetto dell'appalto e avesse ottenuto l'intero corrispettivo.

Il "mancato guadagno" consiste, infatti, in quel margine di profitto che l'appaltatore avrebbe "effettivamente conseguito" se avesse portato a termine i lavori, rappresentato dalla differenza tra il prezzo pattuito ed il costo, con riferimento alla parte di opera da eseguire, a nulla rilevando quanto l'appaltatore sperava o prevedeva di conseguire al momento della stipulazione del contratto.

In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che "in ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., grava sull'appaltatore, che chiede di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, restando salva per il committente la facoltà di provare che l'interruzione dell'appalto non ha impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli ha procurato vantaggi diversi" (Cass. n. 8853 del 2017; Cass. n. 9132 del 2012).

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