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Anagrafe tributaria e comunicazione lavori condominiali: cosa cambia per gli amministratori di condominio

Sono state aggiornate le specifiche sulla comunicazione all'Anagrafe tributaria da inviare entro il 16 marzo.

Redazione Condominioweb 
12 Feb. 2026

La Legge di bilancio 2025 ha cambiato le regole delle detrazioni per i lavori edilizi, fissando nuove percentuali e prevedendo agevolazioni più alte quando i lavori riguardano l'abitazione principale del contribuente.

Successivamente, la Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha confermato per il 2026 le stesse percentuali già previste per il 2025.

In pratica:

  • nel 2025 e nel 2026 valgono le stesse detrazioni introdotte dalla Legge di bilancio 2025;
  • chi fa lavori sulla propria abitazione principale ha diritto a una detrazione più alta rispetto agli altri casi.

In particolare per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026 per lavori edilizi o di efficientamento energetico, la detrazione è fissata al 36% (che scende al 30% per le spese del 2027).

La percentuale sale invece al 50% (36% nel 2027) quando i lavori riguardano l'abitazione principale del contribuente, cioè l'unità immobiliare in cui il proprietario o titolare di un diritto reale vive abitualmente.

In ambito condominiale, per le spese di ristrutturazione delle parti comuni la situazione è la seguente:

  • solo i condomini (o titolari di diritto reale) che abitano l'immobile come abitazione principale possono applicare l'aliquota più alta del 50% (la titolarità dell'immobile deve esserci all'inizio dei lavori; la destinazione ad abitazione principale deve essere effettiva al termine degli interventi).
  • gli altri condomini non residenti ha comunque diritto alla detrazione, ma solo nella misura del 36%

In considerazione di quanto sopra, con provvedimento del 10 febbraio 2026, prot. n. 50559/2026 l'Agenzia delle entrate ha aggiornato le specifiche tecniche riguardanti le comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali (da effettuare entro il 16 marzo di ciascun anno).

Alla luce di quanto sopra gli amministratori di condominio possono - in modo facoltativo e solo in via sperimentale - indicare nel tracciato delle comunicazioni fiscali se un'unità immobiliare è abitazione principale. Ma possono farlo solo se il condomino ha comunicato questa informazione entro il 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce la spesa.

E per il primo anno, cioè per le spese del 2025, questa indicazione è del tutto facoltativa: l'amministratore può inserirla, ma non è obbligato. (per un approfondimento sulle comunicazioni delle spese di ristrutturazione in condominio all'Anagrafe tributaria)

In sintesi:

  • l'informazione sull'abitazione principale non è obbligatoria;
  • l'amministratore può trasmetterla solo se il condomino ha comunicato tale dato entro il 31 dicembre;
  • per le spese 2025 è solo una possibilità, non un dovere.

Il provvedimento del 10 febbraio 2026 ha aggiornato il tracciato che gli amministratori devono usare per comunicare all'Agenzia delle Entrate eliminando anche il riferimento al bonus verde, perché la detrazione non è stata prorogata.

Al suo posto è stato inserito un nuovo intervento agevolato: la sostituzione dei gruppi elettrogeni di emergenza con generatori a gas di nuova generazione, che continua a godere della detrazione al 50%.

Nel tracciato sono state adeguate anche le informazioni relative al Superbonus, tenendo conto che l'aliquota cambia in base all'anno della spesa. Per il 2025, l'Agenzia indica che la detrazione ordinaria scende al 65%, mentre il 110% resta applicabile solo nei casi particolari ancora previsti dalla normativa.

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