Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Amministratore presta soldi al condominio senza un contratto di mutuo: quali conseguenze?

Nel nostro ordinamento non è ammissibile ricevere soldi senza che vi sia una causa giustificatrice di tale dazione.

Avv. Marco Borriello 
20 Nov. 2025

In ambito condominiale, non è infrequente che l'amministratore anticipi delle somme a favore del fabbricato. Ad esempio, potrebbe capitare che saldi determinate fatture, perché non c'è liquidità in cassa e il pagamento non è procrastinabile (si pensi alle bollette riguardanti le forniture).

In queste, come in altre circostanze analoghe, all'amministratore non mancherebbe certo l'occasione per chiedere la restituzione di quanto è stato anticipato.

È accaduto qualcosa di simile anche nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale di Genova ed appena culminato con la recente sentenza del 13 ottobre 2025 n. 2292. Più precisamente, pare che l'ex mandatario di un edificio avesse, addirittura, prestato un'ingente somma al condominio, cioè circa trentaduemila euro. Lo aveva fatto mediante un bonifico, all'interno della quale causale aveva inserito la dicitura "prestito". Non c'era stato, però, alcun contratto di mutuo tra l'ente e l'amministratore.

Ebbene, non avendo ricevuto la restituzione di quanto era stato bonificato, il professionista aveva chiesto un decreto ingiuntivo. Lo aveva, quindi, ottenuto producendo la contabile dell'operazione, comprovante il trasferimento del denaro, e l'estratto conto del destinatario. Avverso tale provvedimento, però, il condominio aveva proposto opposizione.

Pertanto, all'invocato Tribunale di Genova è spettato il compito di stabilire torti e ragioni nella vicenda, ma soprattutto, di chiarire, se l'amministratore presta soldi al condominio senza un contratto di mutuo, quali sono le conseguenze.

Amministratore presta soldi al condominio: la contabile del bonifico è la prova di un mutuo?

Nel caso in esame, l'amministratore aveva bonificato a favore del condominio una discreta somma, specificando nella causale che si trattava di un prestito.

In realtà, però, non c'era stato alcun contratto di mutuo col fabbricato e tanto meno un'assemblea che certificasse questo patto.

Pertanto, la contabile del bonifico poteva assurgere a prova del contratto? In base a tale documento, era stato corretto concedere il decreto ingiuntivo ottenuto dal professionista?

Ebbene, il Tribunale di Genova, interpellato sul tema, ha risposto negativamente alle due domande. Secondo l'ufficio ligure, infatti, la contabile del bonifico, per quanto incontestata, non poteva rappresentare la prova di un rapporto giuridico di tal guisa e tanto meno fondare un decreto ingiuntivo «La contabile del bonifico, anche portante la causale "prestito", non è sufficiente per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in quanto da essa non è possibile evincere la ragione del pagamento senza un documento con cui chi ha ricevuto l'importo confermi il titolo alla base della pretesa di restituzione».

In altri termini, secondo il Tribunale, non era possibile fondare la restituzione di questo esborso con il mutuo, poiché mancava ogni prova di un patto di questo tipo. Allo stato dei fatti, perciò, si trattava di un versamento eseguito senza alcuna causa giustificatrice.

Tuttavia, non poteva, certo, essere irrilevante che il condominio avesse ricevuto del denaro e che, per tale ragione, avesse goduto di un arricchimento senza causa.

Amministratore presta soldi al condominio senza contratto: cos'è l'arricchimento senza causa?

Nella lite in commento, l'amministratore di un edificio aveva bonificato al condominio una certa somma, qualificandola come un prestito, ma senza che l'ente certificasse tale patto.

Nonostante ciò, era indubitabile che il condominio avesse ricevuto un certo quantitativo di denaro e, quindi, un incremento patrimoniale senza alcuna causa giustificatrice (ad esempio, a pagamento di un debito pregresso).

Ebbene, se queste erano state le circostanze, appariva chiaro l'arricchimento senza causa a favore del condominio.

Per il Tribunale di Genova, quindi, il descritto arricchimento, giustamente invocato dall'ex amministratore per difendersi dall'opposizione del condominio, era indubitabile. Era, altresì, inevitabile che, in virtù di quanto emerso dagli atti, l'ente dovesse restituire la somma ricevuta con il bonifico.

Nel nostro ordinamento, infatti, non è ammissibile ricevere soldi senza che vi sia una causa giustificatrice di tale dazione (pagamento, donazione, etc) «il nostro ordinamento non ammette che un trasferimento di ricchezza avvenga senza causa, ossia senza un titolo che lo giustifichi. Infatti, il passaggio di denaro da una parte all'altra deve avere sempre una causa di legittimazione».

Ecco, dunque, spiegati i motivi per cui il decreto è stato revocato, ma, allo stesso tempo, è stata accolta la domanda di rimborso della somma bonificata dall'amministratore poiché concretizzava un arricchimento senza causa «Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale (art. 2041 cod. civ.)».

L'accoglimento della domanda dell'amministratore ha, infine, condotto alla condanna dell'opponente condominio al pagamento delle spese processuali.

Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento