Tizio è proprietario di un immobile che subisce un sinistro che cagiona un danno. Se Tizio vende quell'immobile a Caio e nulla è detto sul risarcimento del danno derivante da quel sinistro, allora il risarcimento sarà di spettanza del venditore.
Le medesime conclusioni possono essere avanzate per l'ipotesi di indennizzo assicurativo a seguito di liquidazione del medesimo da parte della società assicuratrice.
Ciò, ha specificato la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 11478/2024, sulla scorta del proprio consolidato orientamento interpretativo, vale anche nel caso di vendita forzosa di un bene immobile.
Tali risoluzioni con riferimento al diritto al risarcimento del danno trovano la propria ragion d'essere nella natura del diritto di credito che è differente ed autonoma rispetto al diritto reale di proprietà.
Sulla scorta di questa conclusione si può pervenire al medesimo risultato anche con riferimento all'indennizzo assicurativo: conclusione in tal caso corroborata dalle disposizioni del codice civile in materia di contratto di assicurazione, cessione del bene assicurato, e posizione di cedente, cessionario ed assicuratore interpretate alla luce del così detto principio indennitario.
Indennizzo assicurativo e risarcimento del danno hanno origine diversa, ma la medesima natura
Il caso è di quelli ricorrenti, se è vero, com'è vero, che la Cassazione si era già pronunciata sul punto, anche attraverso una sentenza delle Sezioni Unite.
In breve, i fatti: una società promuoveva un'azione contro la compagnia assicuratrice che non le aveva corrisposto l'indennizzo per un danno occorso ad un capannone, danno cagionato da incendio avvenuto prima che la stessa avesse comprato, a seguito di vendita forzosa, il cespite danneggiato. La domanda veniva rigettata tanto in primo grado, quanto davanti al giudice di appello.
Da qui un articolato ricorso in Cassazione dell'originaria attrice che non ha avuto esito diverso dai precedenti gradi di giudizio: ricorso inammissibile e niente diritto all'indennizzo.
Motivo: il principio indennitario che pone in capo all'assicuratore l'obbligo di ristorare l'assicurato in ragione dell'assunzione del rischio derivante dal contratto ha come finalità e limite il risarcimento del danno. In tal senso l'ordinanza in esame si richiama a precedenti della medesima Corte di legittimità (Cass., Sez. Un., 22/05/2018, n. 12565).
Date queste premesse, specifica la Cassazione sul punto, se ne deduce che "il titolare del diritto all'indennizzo non può che essere individuato in colui che ha subito il pregiudizio, e dunque chi era il titolare della proprietà del bene al momento del sinistro che lo ha danneggiato".
Il diritto al risarcimento del danno un diritto di credito e trova il proprio momento costitutivo nel sinistro
Date queste premesse, la Corte di Cassazione ne ha spiegato le ragioni guardando alla natura del diritto al risarcimento del danno e per farlo ha ricordato che le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 16/02/2016, n. 2951), in tema di risarcimento danni ad un immobile, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta al titolare del diritto di proprietà sul bene al momento dell'evento dannoso.
È un diritto autonomo rispetto al diritto di proprietà e non segue il diritto di proprietà in caso di alienazione, salvo che non sia convenuto il contrario".
Richiamato il principio, l'ordinanza in esame ha rammentato che esso deriva dalla natura del diritto al risarcimento dei danni. Questo, infatti, non costituisce un accessorio del diritto di proprietà, ma ha natura di diritto di credito autonomo rispetto al diritto reale.
Conseguenza di tale distinzione tra i diritti citati è che in caso di alienazione del bene, il diritto al risarcimento del danno sorto prima della cessione del bene non segue il diritto reale "come accadrebbe se fosse un elemento accessorio, ma è suscettibile solo di specifico atto di cessione ai sensi dell'art. 1260 cod. civ."
In termini pratici, pertanto, se contestualmente all'atto di trasferimento della proprietà non sia stato stipulato anche un contratto di cessione del credito, "il diritto al risarcimento dei danni compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene al momento dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale".
Per la sopraindicata identità di funzione tra indennità e risarcimento del danno, per la Corte di Cassazione è naturale conseguenza concludere che i principi dettati con riferimento al risarcimento valgono anche "nell'ipotesi di contratto di assicurazione per conto di chi spetta ex art. 1891, comma 2, cod. civ., che, diversamente da quanto viene sostenuto nel ricorso, va ad essi assoggettato".
Indennizzo assicurativo, risarcimento del danno e vendita forzosa: la situazione non varia rispetto alla normale compravendita
L'ordinanza in esame si sofferma poi sulla particolare posizione dell'aggiudicatario del bene immobile a seguito di vendita forzosa.
Tale soggetto, spiega la Corte nomofilattica, assume la stessa posizione di coloro che acquistano un bene per il mezzo di un normale contratto di compravendita, cioè a lui sono trasmessi "i medesimi diritti che spettavano al suo dante causa (pur essendo indipendente dalla volontà del precedente proprietario, l'acquisto del bene sottoposto a esecuzione forzata ha infatti natura di acquisto a titolo derivativo e non originario, traducendosi nella trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato: v. ancora di recente, Cass., 02/09/2022, n. 25926; la vendita forzata trasferisce all'acquirente, ai sensi dell'art. 2919 cod. civ., tutti e solo i diritti già spettanti sulla cosa al debitore che ha subito l'espropriazione: v. Cass., 12/01/2011, n. 517)".
Ciò sta a significare, come è avvenuto nel caso di specie, che se un soggetto acquista un immobile tramite una procedura concorsuale, sia essa ordinaria o fallimentare, subentra nel diritto dell'acquirente come se lo avesse fatto per il tramite di un'ordinaria compravendita, con la conseguenza che avrà diritto al risarcimento del danno/indennizzo assicurativo ove si tratti di sinistro verificatosi a seguito del subentro nella titolarità del bene oggetto di danno.
Il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione al termine della motivazione dell'ordinanza n. 11478/2024 è il seguente "il diritto al risarcimento dei danni -ovvero all'indennizzo assicurativo in caso di mancata espressa e formale individuazione del soggetto assicurato al momento della stipula della polizza- spetta a colui che è proprietario del bene danneggiato al momento del sinistro, si applica anche nei confronti di colui che è diventato proprietario del bene ai sensi e per gli effetti dell' art. 2919 cod. civ., dovendo la vendita forzosa essere paragonata alla vendita volontaria, impregiudicata l'individuazione del titolare del diritto di proprietà sulla cosa tra la fase di aggiudicazione e l'emissione del decreto di trasferimento".
Non essendovi differenza, in tal senso, tra proprietà condominiale e proprietà esclusiva, le medesime conclusioni possono essere tratte ove il diritto al risarcimento del danno afferisca alla lesione di un bene in proprietà condominiale: titolare del diritto sarà il comproprietario del bene comune al momento del danno.
