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Vizio di nullità ed annullabilità della delibera assembleare di ripartizione delle spese: quali differenze?

Opposizione a decreto ingiuntivo, imputazione in bilancio, quali spese personali, delle spese di ripristino a seguito di sinistro, eccezione di nullità della delibera, infondatezza.

Avv. Laura Cecchini 
13 Dic. 2023

In materia di condominio, la disamina dei presupposti per ottenere il riconoscimento di un vizio di nullità o annullabilità di una delibera assembleare è dirimente per poter valutare la tempestività della impugnazione, o della relativa eccezione, nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo.

In proposito, la controversia portata avanti al Tribunale di Venezia (sentenza n.1985 del 9 novembre 2023) è esemplificativa delle questioni giuridiche che investono questo tema.

Sul punto, è doveroso ricordare come, invero, qualora la delibera sia annullabile, l'art. 1137, comma II, c.c. prescrive ed impone che la relativa impugnazione sia promossa entro il termine perentorio di trenta giorni "che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti".

Diversamente, le ipotesi di nullità non incontrano alcun limite temporale e possono essere fatte valere senza poter incorrere in termini di decadenza da chiunque vi abbia interesse.

La fattispecie in esame è, quindi, una occasione per trattare compiutamente l'argomento in esame mediante uno scrupoloso esame dei profili giuridici sottesi alla stessa.

Fatto e decisione

La vertenza de qua ha origine dalla intervenuta opposizione a decreto ingiuntivo, avanzata da due condomini, comproprietari di una unità immobiliare, a seguito della notifica dello stesso da parte del condominio, ove lamentano la nullità della delibera assunta, in sede di assemblea, relativamente alla approvazione dei rendiconti di gestione (consuntivo e preventivo), da cui conseguirebbe la pretesa creditoria azionata.

In particolare, i condomini (attori opponenti) hanno contestato l'avvenuto addebito, a titolo personale, della spesa inerente ai lavori di riparazione nonché al risarcimento dei danni subiti dai proprietari degli altri appartamenti, a causa dell'otturamento della colonna di scarico, che sarebbe stato originato dal di loro immobile.

A sostegno della fondatezza della opposizione, gli attori hanno rilevato di non aver mai riconosciuto alcuna responsabilità in merito e, comunque, hanno evidenziato l'assenza di elementi oggettivi, ovvero di accertamento giudiziale, a conferma della stessa.

Il condominio si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità della opposizione per decadenza del termine di cui all'art. 1137, comma II c.c., concludendo per il rigetto della stessa e per la conferma del decreto ingiuntivo.

Il giudice, sia pur riconoscendo la conformità al diritto della tesi attorea, ha rigettato l'opposizione motivando che la delibera era annullabile e non nulla all'uopo accogliendo la censura sollevata dal condominio.

Per un giusto approfondimento del tema in esame, appare conveniente ripercorrere il dettato delle norme vigenti, unitamente ai principi enunciati dalla Giurisprudenza, per poter qualificare e, per l'effetto dichiarare, una delibera come nulla o annullabile.

Considerazioni conclusive

Nell'ambito della impugnazione delle delibere per vizi inerenti l'imputazione ed il pagamento delle quote condominiali, tanto nell'azione diretta quanto nella domanda riconvenzionale proposta a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, l'apprezzamento del giudice può investire sia la nullità, anche rilevandola d'ufficio, che l'annullabilità, tenendo conto, in tale ultima ipotesi, del termine perentorio previsto ex art. 1137, comma II, c.c. richiamato in premessa.

In conseguenza, riveste certamente carattere primario l'inquadramento del vizio dedotto nella categoria giuridica della nullità o della annullabilità delle delibere.

Sotto tale profilo, nella pronuncia de qua, il Giudicante ha rammentato che il nostro ordinamento ha adottato, quale regola generale, l'annullabilità delle delibere assembleari, riconoscendo la nullità delle stesse come residuale.

Per una corretta individuazione in ordine alla riconducibilità di un vizio all'una o all'altra categoria, possiamo ragionevolmente dedurlo, dunque, per esclusione, illustrando le ipotesi che conducono alla dichiarazione di nullità.

Ebbene, può assumersi sussistente un vizio di nullità della delibera quando quest'ultima è (i) integralmente carente dei suoi elementi costitutivi essenziali quali la volontà della maggioranza, l'oggetto o la causa, (ii) affetta da impossibilità materiale dell'oggetto qualora non sia concretamente attuabile oppure giuridica, se esorbita le proprie attribuzioni, (iii) illecita, per contrarietà a norme imperative (art. 1138, IV comma, c.c. e art. 72 Disp. Att. c.c.), all'ordine pubblico o al buon costume.

Tanto premesso ed osservato, nella controversia che ci occupa, la censura mossa dagli attori opponenti attiene al punto (ii) sopra riportato e si riferisce alla impossibilità giuridica dell'oggetto.

È noto che, indubbiamente, il potere deliberativo della assemblea esiste ed è legittimamente esercitato solo se sono rispettate le proprie attribuzioni poiché una decisione assunta in difetto delle stesse compromette il presupposto che valida detto potere.

L'adozione di una delibera che eccede le attribuzioni rappresenta una ipotesi di carenza assoluta del potere esercitato e, dunque, la nullità radicale per impossibilità giuridica dell'oggetto.

Pertanto, occorre verificare se, nella fattispecie oggetto della vertenza, il vizio dedotto dagli attori opponenti, qualora riconosciuto, comporti la nullità o annullabilità della delibera.

Vizi nelle delibere di ripartizione delle spese

Per quanto concerne la ripartizione tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni, è confacente ricordare che è un'attribuzione propria dell'assemblea quale organo deliberativo della compagine condominiale.

Al contempo, è opportuno sottolineare che, nelle delibere che investono la ripartizione delle spese condominiali, la nullità per impossibilità giuridica dell'oggetto è riconosciuta ove l'assemblea modifichi i criteri stabiliti dalla legge (o in via convenzionale da tutti i condomini), oltre che per l'ipotesi oggetto della stessa, anche per il futuro.

Nella vicenda che interessa, la delibera del condominio ha una valenza circoscritta unicamente alla imputazione dei costi per il ripristino e dei danni a seguito del sinistro occorso, senza alcun riflesso o interferenza sui criteri di ripartizione per quelle venture.

Seppur, quindi, tale delibera è da ritenersi viziata, non potendo considerarsi legittima l'attribuzione di spese in assenza di riconoscimento della responsabilità o di accertamento giudiziale della stessa, tuttavia tale decisione non configura una nullità ma una mera annullabilità della stessa.

Invero, trattasi di un errato esercizio del potere conferito alla assemblea nel singolo caso deliberato.

A conforto, appare appropriato riportare il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui "Sono meramente annullabili le deliberazioni dell'assemblea condominiale aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c., comma 2, anche attraverso lo strumento della opposizione a decreto ingiuntivo mediante la proposizione di apposita domanda riconvenzionale" (Cassazione civile sez. un., 14/04/2021, n.9839)

Alla luce dei principi sopra richiamati, non si può che condividere la decisione, così come articolata, della sentenza resa dal Tribunale di Venezia ritenuto che, al momento della proposizione della opposizione era spirato il termine perentorio di cui all'art. 1137, comma 2, c.c. per cui gli attori opponenti erano decaduti dall'azione.

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