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Verbale assembleare: verifica del nominativo dei presenti anche per relationem

I vizi delle deleghe per la partecipazione alla riunione sono sindacabili solo su reclamo del soggetto delegante.

Avv. Gianfranco Di Rago 
06 Feb. 2023

I vizi della delega rilasciata per la partecipazione all'assemblea che possano incidere sulla validità delle deliberazioni possono essere contestati solo dal soggetto delegante. In ogni caso la mera mancanza a verbale del nominativo del soggetto delegato non inficia la validità della delibera ove si possa comunque risalire con certezza al nominativo di quest'ultimo, ad esempio visionando la delega effettivamente redatta dal delegante per tale occasione.

Lo ha chiarito il Tribunale di Roma, sezione quinta civile, con la recente sentenza n. 1129, pubblicata lo scorso 24 gennaio 2023.

Verbale assembleare e verifica del nominativo dei presenti. La vicenda

Nella specie dal verbale dell'assemblea risultava la presenza in assemblea di un ente pubblico per mezzo di un suo delegato del quale non era tuttavia stato riportato il nominativo.

Nel giudizio di impugnazione l'ente condomino aveva però documentato l'effettivo rilascio della delega.

D'altro canto, come evidenziato dal giudice, seppure il verbale, ai fini della verifica dei quorum, dovrebbe contenere l'elenco nominativo dei condomini intervenuti, indicando assenzienti o dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali, tuttavia la mancata indicazione del totale dei partecipanti non incide sulla validità della delibera se a tale incompletezza sia possibile rimediare mediante un controllo aliunde della regolarità del procedimento.

La corretta redazione del verbale assembleare: la decisione

A questo proposito è utile ricordare che per una corretta redazione del verbale assembleare deve aversi cura di elencare i condomini intervenuti alla riunione, personalmente o per delega, e i rispettivi millesimi di proprietà. In tal modo potrà verificarsi se l'assemblea sia stata costituita nel rispetto del quorum legale.

Quindi bisogna indicare, per ciascuna deliberazione, il nominativo dei condomini consenzienti, dissenzienti e astenuti, nonché il valore delle rispettive quote, in modo da appurare che volta per volta vi fossero le maggioranze prescritte.

Occorrerà anche dare conto dei condomini che nel frattempo si siano allontanati dall'aula o che siano arrivati in ritardo.

Tuttavia la mancanza di queste indicazioni non sempre comporta l'annullabilità della deliberazione assembleare.

Caso per caso, infatti, il giudice potrà verificare se vi siano gli elementi essenziali per "salvare" la delibera impugnata.

Ciò sarà possibile a condizione che le informazioni risultanti dal verbale consentano, almeno indirettamente, di identificare i votanti e il loro peso millesimale.

Sicché non è annullabile la deliberazione il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, contenga l'elenco di tutti i condomini presenti, con i relativi millesimi, e rechi altresì l'indicazione nominativa di quelli che si sono astenuti e di quelli che hanno votato contro, nonché del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, consentendo in tal modo di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole rispetto a quella decisione.

La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito a più riprese che non può essere annullata la delibera il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga l'elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l'indicazione nominativa dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle rispettive quote millesimali (si veda Cass. civ., n. 18192/2009).

Queste informazioni consentono di stabilire per differenza quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il quorum prescritto.

Più di recente la Cassazione ha poi ribadito che, sebbene il verbale assembleare dovrebbe contenere l'elenco nominativo dei condomini intervenuti, indicando assenti e dissenzienti, nonché il valore delle rispettive quote, la mancanza di tale indicazione non incide sulla validità della delibera, ove a tale incompletezza possa rimediarsi mediante un controllo indiretto della regolarità del procedimento.

Sicché non è annullabile la deliberazione il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, cionondimeno contenga l'elenco di tutti i condomini presenti, con i relativi millesimi, e rechi altresì l'indicazione nominativa di quelli che si sono astenuti e di quelli che hanno votato contro, nonché del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, consentendo tali dati di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole (si veda Cass. civ., n. 40827/2021).

Con specifico riguardo al profilo della delega il Tribunale ha poi ricordato che, ove un condomino impugni una deliberazione dell'assemblea assumendo che la stessa sia stata adottata in forza del voto di un falso delegato e che il voto abbia inciso sulla regolare costituzione dell'assemblea o sul raggiungimento della maggioranza deliberativa, occorre considerare come i rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea e il condomino rappresentato vadano disciplinati in base alle regole sul mandato, con la conseguenza che solo il condomino delegante deve ritenersi legittimato a far valere gli eventuali vizi della delega e non anche gli altri condomini estranei a tale rapporto (Cass. civ, 30/01/2013, n. 2218; Cass. civ., 07/07/2004, n. 12466).

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